Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8847 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13675-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. BOSCOVICH

3, presso lo studio dell’avvocato LELIO PLACIDI, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

N.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VANIA GIULLORI,

MIRNA ZAPPOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2696/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

N.T. adiva il Tribunale di Bologna al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 4011/210, ottenuto da P.M. per il mancato pagamento di Euro 32.299,58 asseritamente dovutigli per le prestazioni professionali rese nel secondo grado del procedimento giudiziario che l’aveva vista coinvolta. Adduceva di avere corrisposto, sulla base di uno specifico accordo, Euro 122.000,00, a saldo delle spettanze per le prestazioni professionali svolte da P.M., sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello, e chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione dell’importo corrispostogli in eccedenza, a titolo di riconoscenza e gratitudine per l’opera prestata.

Il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ritenendo che N.T. avesse corrisposto il compenso dovuto al professionista anche per l’assistenza prestata in grado di appello, revocava il decreto ingiuntivo, condannava P.M. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello d’appello.

P.M. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso N.T..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo P.M. denuncia la manifesta illogicità della motivazione.

2. Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà processuale della motivazione.

A sostegno di entrambi adduce che con N.T. era intercorso un accordo sulla entità degli onorari relativo, a differenza di quanto ritenuto dalla controricorrente, solo alle competenze professionali per l’assistenza nel primo grado di giudizio. N.T., infatti, in data (OMISSIS), effettuava un primo versamento, a titolo di compenso extra, dell’importo di Euro 84.000,00 per la causale “pratica N.- Pa.”, pari al 10% di quanto liquidatole giudizialmente; successivamente, in data (OMISSIS), corrispondeva Euro 38.000,00, pari all’importo delle spese liquidate in sentenza, a saldo della suddetta pratica. Niente, dunque, sarebbe stato versato per l’assistenza prestata nel corso del giudizio di secondo grado.

3. Entrambi i motivi, denuncianti la ricorrenza di un vizio di motivazione e che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Il ricorrente non ha dedotto nè argomentato la violazione del minimo costituzionale della motivazione, nè ha indicato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice dell’impugnazione.

La motivazione della sentenza impugnata non solo ricorre, ma è ben percepibile e si snoda attraverso un iter logico giuridico che non merita affatto le censure mossele.

3.1. Deve disattendersi anche la denuncia relativa alla valutazione circa l’inammissibilità del teste escusso.

E’ insegnamento consolidato che, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. La sentenza impugnata offre una propria versione dei fatti oggetto della lite ed argomenta di conseguenza, cosicchè anche sotto tale profilo risulta incensurabile in questa sede (Cass. 07/04/2017, n. 9097).

4. Il ricorso, dunque, non merita accoglimento.

5. Resta da esaminare la domanda formulata da N.T. di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ad avviso del Collegio non vi sono gli estremi per accoglierla, perchè manca, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave del ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente la ricorrenza di una mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi dal medesimo prospettate (Cass., Sez. Un., 20/04/2018, n. 9912).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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