Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8847 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA MONTE GENNARO 24 presso lo studio

dell’avvocato ROSSI POMPILIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MONCADA TOMMASO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

R.S., B.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 86/2 003 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 13/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONCADA TOMMASO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. e B.M.C. impugnavano avvisi di accertamento notificati dal Comune di Viterbo relativi a due immobili di loro proprietà siti nel territorio comunale, con i quali era recuperata a tassazione la imposta Comunale sugli Immobili per gli anni dal 1993 al 1998, con la applicazione di interessi e sanzioni.

Sostenevano i contribuenti di avere presentato la dichiarazione a fini ICI per detti immobili; di non essere venuti a conoscenza della rendita attribuita dal Comune perchè notificata mediante affissione all’albo pretorio; di avere chiesto la revisione di detta rendita con esito favorevole in forza del declassamento degli immobili.

Concludevano quindi per la illegittimità degli avvisi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, riuniti i ricorsi, dichiarava dovuta la differenza di imposta determinata sulla base delle nuove rendite attribuite, e dichiarava non dovuti sanzioni ed interessi.

Proponeva appello il Comune, limitatamente alle sanzioni ed interessi che assumeva come dovuti e da calcolarsi sulla nuove rendite attribuite.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 86/7/03 in data 18-12-03 depositata il 13-2-2004 respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune, con un motivo.

I contribuenti non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Comune deduce violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10 e 14.

Premesso che i contribuenti in sede di prima dichiarazione ICI non avevano denunciato modifiche strutturali e funzionali che comportavano la rideterminazione in aumento della rendita, continuando a versare per gli anni di riferimento l’imposta calcolata sulla rendita preesistente, in violazione dell’obbligo di denuncia di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, rettamente, ad avviso dell’ente ricorrente, negli avvisi erano computati sanzioni ed interessi, ai sensi del citato D.Lgs., art. 14.

Ne consegue che risultava inapplicabile alla fattispecie il disposto di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, in quanto la variazione della rendita derivava da comportamento omissivo dei contribuenti in violazione di disposizioni di legge.

Il motivo è inammissibile.

L’assunto di fatto del Comune secondo cui i contribuenti non avevano denunciato in sede di prima dichiarazione le modifiche strutturali dell’immobile, rilevanti per la attribuzione di rendita diversa da quella preesistente, urta contro la asserzione della Commissione nella sentenza impugnata secondo cui le contribuenti “avevano presentato la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche allegata al modello 740/92, come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4” ritenendola implicitamente ma inequivocamente come regolare, talchè, su tale base, ammetteva la applicabilità alla fattispecie della L. n. 342 del 2000, art. 74, con eliminazione delle sanzioni e degli interessi. Se così è, l’operato della Commissione non può inquadrarsi nell’ambito della violazione di legge contestata, bensì in quello dell’errore di fatto, avendo il Giudice di appello ritenuto che vi fosse nella dichiarazione dei contribuenti la denuncia di variazione della consistenze degli immobili, che invece, secondo l’assunto dell’ente ricorrente, non era stata effettuata e non era compresa nella dichiarazione.

Deve pertanto indursi che secondo la prospettazione del Comune la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (la dichiarazione in questione) che non costituì punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato (avendo la Commissione dato semplicemente per ammesso il punto).

Ne consegue che il sostenuto erroneo convincimento del giudice di merito si qualifica come errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, nel senso di una falsa percezione della realtà quale presupposto necessario dell’errore di diritto, e non già di una errata valutazione processuale di un fatto esattamente percepito nella sua oggettività (v. Cass. n. 14267 del 2007; Cass. 7812 del 2006). Il corretto mezzo di impugnazione, quindi, avverso la sentenza di cui si tratta non era il ricorso per cassazione, bensì la revocazione. Il ricorso è quindi inammissibile (v. Cass. n. 5450 del 2006).

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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