Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8847 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/04/2017, (ud. 26/09/2016, dep.05/04/2017),  n. 8847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13254-2012 proposto da:

G.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Capranica 78, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MAZZETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO BONGIORNO

GALLEGRA, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 379/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Mazzetti, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per l’accoglimento dei primi tre motivi

ed il rigetto dei restanti motivi di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. “Con atto di citazione notificato in data 21.3.2006, B.F.J. convenne in giudizio G.E., assumendo che: – con contratto dell'(OMISSIS), aveva acquistato dal convenuto un’imbarcazione da diporto usata, con due motori Volvo Penta Svezia, al prezzo di Euro 38.000,00, atteso che il prezzo pattuito tra le parti di Euro 43.000.00 era comprensivo del costo del diritto al posto barca; l’acquisto era stato preceduto da articolate trattative con due prove in mare soprattutto dirette al controllo del corretto funzionamento dei due motori; – in occasione della prima uscita in mare effettuata qualche mese dopo la stipula del contratto di acquisto, i motori dell’imbarcazione avevano manifestato difetti tali da renderli inutilizzabili. Producendo forti rumori, fumo e vibrazioni e non garantendo una sicura navigazione, il tecnico meccanico da lui consultato preventivava un intervento per le riparazioni dei due motori di Euro 15987,00, che non veniva poi effettuato essendo risultata antieconomica la riparazione ed essendosi provveduto a installare due motori nuovi. L’attore chiese quindi la riduzione del prezzo della vendita e il risarcimento del danno, con la condanna del convenuto a restituire la somma suddetta di Euro 15987,00 e al risarcimento del danno”.

2. “Il convenuto, costituitosi tardivamente in giudizio, contestò le opposte pretese, delle quali chiese il rigetto denunciandone l’infondatezza. In particolare, affermò che lo stato dei due motori era conforme all’età dell’imbarcazione ed era comunque adeguato alla loro funzione e che l’attore non aveva provato la tempestività della denuncia dei vizi”.

3. “In esito ad istruzione orale e documentale e a CTU Capitano F. dd. 22.10.07, il Tribunale di Chiavari adito, definitivamente pronunciando, accolse la domanda attrice di riduzione del prezzo della vendita per la somma di Euro 13987,00, condannò il convenuto a versare tale somma oltre a interessi legali dalla data del pagamento del prezzo (1.10.03) e respinse le domande risarcitorie dell’attore, non provate, dopo avere ritenuto tardiva l’eccezione del convenuto, costituitosi tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 167 c.p.c., di decadenza del compratore dalla garanzia per i vizi della cosa venduta per difetto di tempestiva denuncia degli stessi, trattandosi di eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio dal giudice.

Osservò il primo giudice che: 1) dall’istruttoria orale è emersa la prova della sussistenza di rilevanti vizi dei motori, tali da diminuire apprezzabilmente il valore del bene venduto: il teste Gh.Or., meccanico che esaminò l’imbarcazione dopo l’acquisto, ha dichiarato che i cilindri dei due motori erano consumati, a causa della vetustà e dell’usura, che non c’era compressione e che i motori non giravano regolarmente, vibravano ed era difficile metterli in moto; il teste Fo.An., meccanico che assistette alla prova in mare prima dell’acquisto, ha dichiarato che in tale occasione i motori erano rumorosi, producevano fumo, avevano compressione minima e scarsa spinta, tanto che egli consigliò di sbarcarli e di sottoporli ad accurata revisione; il teste M.A., che accompagnò l’attore nella uscita in mare dopo l’acquisto, ha dichiarato che i motori, accelerando, facevano fumo nero e nelle manovre si sono fermati più volte. Il Ctu ha precisato che dall’esame visivo dei cilindri dei motori gli stessi presentavano una rilevante usura, usura accertata anche in altre componenti del motore e che tale usura è superiore a quella ordinaria dei motori di pari vetustà, potenza e caratteristiche, installati su imbarcazioni analoghe, che fossero stati regolarmente manutenzionati e revisionati: tali motori sono ancora in buono stato dopo 3 mila ore di moto, mentre quelli oggetto di causa non lo sono dopo 3062 ore di moto; 2) tali vizi non rientrano tra quelli conosciuti o facilmente riconoscibili dal compratore, poichè attengono all’usura di parti meccaniche, con la conseguente necessità per la riconoscibilità dei difetti di provvedere allo smontaggio dei pezzi e alla verifica visiva e strumentale; 3) dall’istruttoria è emerso inoltre che il venditore G., durante le trattative e durante le due prove in mare antecedenti alla stipula del contratto, svolte proprio per la verifica della affidabilità dei motori che era dubbia, dichiarò che i motori erano esenti da difetti: ciò ha confermato all’udienza del 20.4.07 il teste S.R. (broker): conseguentemente, in ogni caso la garanzia per i vizi è dovuta in base al disposto della seconda parte dell’art. 1491 c.c.; 4) pertanto, sulla base delle conclusioni del Ctu (pagg. 5 e 6), la domanda attrice di riduzione del prezzo di vendita deve essere accolta per la somma di Euro 15.987,00, somma che il convenuto è tenuto a restituire all’attore, con gli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento ((OMISSIS)) ed esclusa la rivalutazione in mancanza della prova del maggior danno; 5) 1/3 delle spese di causa dovevano compensarsi tra le parti, in considerazione del rigetto delle domande risarcitorie dell’attore, sfornite di prova”.

4. La Corte di appello di Genova rigettava il gravame del G., condannandolo alle spese del grado.

4.1 – In particolare, la Corte locale ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le censure avanzate col primo motivo di appello, quanto alle conclusioni del CTU per il metodo seguito, per aver esaminato il solo motore di dritta, per non aver considerato che si trattava di due motori vecchi, con la conseguente usura, dovuta alla vetustà (20 anni) e alle ore di moto (3000 circa).

4.2 – La Corte locale, in primo luogo, ha rilevato che “il G., pur avendo in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 16.11.07 e in sede di comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, espressamente contestato le risultanze della ctu, richiedendo un supplemento di perizia, ha concluso come in comparsa di risposta richiedendo solo il rigetto delle domande dell’attore”. 4.3 – Nel merito ha poi osservato quanto segue: “1) dall’istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado (testi Gh.Or., meccanico Volvo, Fo.An., meccanico, S.R. broker, P.D., meccanico che revisionò il motore di dritta, (OMISSIS) incaricato dal G. e M.A., marinaio del B.) è emersa adeguata prova in ordine ai fatto che: a) entrambi i motori e non solo quello di dritta producevano fumo, vibrazioni e mancanza di compressione, essendo vecchi e usurati: ciò, sia durante le due prove in mare effettuate prima dell’acquisto, che successivamente all’acquisto dell’imbarcazione; b) a seguito del manifestarsi di tali problemi in epoca anteriore all’acquisto dell’imbarcazione da parte del B., il G. assicurò che aveva provveduto a far revisionare i motori e che essi non davano più alcun problema, cosicchè il B. si determinò all’acquisto dell’imbarcazione; c) dopo la stipula del contratto di vendita tuttavia i motori manifestarono gli stessi problemi di funzionamento preesistenti, in occasione della prima uscita in mare del compratore, accompagnato dal marinaio M.A., sentito a teste nel primo giudizio; 2) è quindi stata acquisita adeguata prova in ordine alla sussistenza e alla persistenza dopo l’acquisto dell’imbarcazione di vizi e difetti dei due motori, vizi di rilevanza determinante ai fini della normale utilizzabilità dell’imbarcazione e tali da incidere fortemente sulla sua utilizzabilità, anche sotto il profilo della sicurezza in mare; 3) dalla ctu F. dd. 22.10.07 è poi emerso che: a) i componenti del motore di dritta, esaminati dal perito nell’officina di Gh.Or. in cui il motore era stato smontato, avevano i cilindri consumati notevolmente e in misura superiore rispetto alla normale usura di motori di pari vetustà e installati su imbarcazioni dello stesso tipo di quella oggetto di causa, con un numero di ore di moto pari a 5 mila. Il Ctu ha concluso che nella specie, in cui le ore di moto erano state solo 3062, deve ritenersi esservi stata da parte del venditore una carente manutenzione e una mancanza di periodiche revisioni dei motori, che ne hanno causato la rilevante usura e i gravi difetti di funzionamento riscontrati nelle prove tecniche effettuate prima della vendita e rimasti tali dopo la stessa; b) atteso l’esito negativo delle prove in mare e considerate le dichiarazioni rese dai testi escussi, deve ragionevolmente ritenersi che gli stessi difetti di funzionamento fossero propri anche del motore di sinistra, cosicchè il costo per la sostituzione dei componenti usurati del motore di dritta e per la manodopera, costo di complessivi Euro 7993,00 per ogni motore, deve essere conteggiato anche per il motore di sinistra, con un costo globale di Euro 15987,00 Euro 7993,00 x due motori)”.

4.4 – La Corte locale ha poi ritenuto condivisibili le “considera ioni del Ctu relative al fatto che anche il motore di sinistra avesse gli stessi problemi di quello di dritta”, osservando che “1) entrambi i motori risalgono al 1986 e non hanno subito adeguati interventi manutentivi e di revisione; 2) il teste M. A. (marinaio) della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, che ha accompagnato l’appellato nella prima uscita in mare dopo l’acquisto dell’imbarcazione, ha confermato che in tale occasione usciva fumo nero da entrambi i motori; 3) la stessa valutazione è stata fatta nella lettera dd. 19.1.06 (doc. 2 appellato) dal meccanico Gh.Or., che ha proceduto allo smontaggio del motore di dritta e ha revisionato anche quello di sinistra”.

4.5 – La Corte locale, quanto al secondo motivo di appello, relativo alla errata applicazione dell’art. 1491 c.c. perchè “il compratore conosceva lo stato di vetustà dell’imbarcazione e dei due motori e che, d’altro lato, l’usura degli stessi era resa manifesta dalle due prove in mare, all’uopo effettuate prima dell’acquisto”, ha osservato quanto segue. In primo luogo, ha ritenuto “nuova (proposta solo in questa fase del giudizio) e inammissibile la difesa del G. relativa al fatto che il prezzo pattuito per la vendita sarebbe stato ridotto proprio in considerazione dell’usura dei due motori e che è inammissibile la nuova produzione dell’appellante, effettuata in questa fase del giudizio (copia di una pagina di una rivista di inserzioni di imbarcazioni per la vendita, peraltro priva di data), della quale non può tenersi alcun conto”. La Corte locale ha poi osservato che “il G. nel corso dell’interpello all’udienza del 20.4.07 ha ammesso le circostanze dedotte a prova nei capitoli 3, 4, 6 e da 7 a 11 della memoria dell’attore B. dd. 24.11.06 ex art. 184 c.c. e cioè ha ammesso di avere ripetuto e assicurato al compratore, sia durante le trattative per l’acquisto, che dopo le due prove in mare antecedenti allo stesso, che i due motori funzionavano bene e non esistevano problemi per la navigazione; 2) tale circostanza è stata confermata dai testi escussi Fo.Al. (meccanico, presente alle trattative per l’acquisto e alla prova in mare prima dell’acquisto) e S.R. (broker), presente alle trattative di acquisto; 3) quindi, anche ipotizzando che nella specie i vizi e difetti dei due motori dell’imbarcazione non fossero vizi occulti, ma fossero vizi conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore a norma dell’art. 1491 c.c. la garanzia per tali vizi comunque opera, avendo il venditore reiteratamente dichiarato che la cosa era esente da vizi, suscitando l’affidamento del compratore”.

4.6 – Quanto infine al motivo di appello subordinato col quale il venditore aveva rilevato che “il costo della revisione dei motori deve essere abbattuto in considerazione del fatto che gli stessi erano vecchi e non nuovi quando sono stati acquistati, cosicchè addossare in toto ai venditore i costi della revisione, anche per la sostituzione delle vecchie e usurate componenti, determinerebbe un ingiustificato arricchimento del compratore”, la Corte locale ha rilevato in primo luogo la novità della “doglianza proposta per la prima volta in sede di appello, atteso che il G., pur avendo in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 16.11.07 e in sede di comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, contestato solo genericamente le risultane della CTU (senza avanzare la doglianza di cui sopra) e limitandosi a richiedere genericamente un supplemento di perizia, non ha proposto tale doglianza neppure nella comparsa conclusionale depositata nei giudizio di primo grado, nel quale egli ha peraltro concluso come in comparsa di risposta, richiedendo solo il rigetto delle domande dell’attore”. La Corte poi ha comunque ritenuto infondata la doglianza, posto che “un indebito arricchimento sarebbe stato ipotizzabile nell’ipotesi in cui il B. avesse richiesto al G. il rimborso del costo per l’acquisto e l’installazione di due motori nuovi, ipotesi nella specie non verificatasi”.

5. Impugna tale decisione il G. che formula sei motivi di ricorso. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “. Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha errato nel ritenere nuova, e quindi inammissibile, l’eccezione con la quale in appello (terzo motivo) era stata contestata la liquidazione del danno effettuata nella misura pari a Euro 15.987,00 corrispondente alla spesa necessaria per la completa revisione e quindi per riportare a nuovo i motori dell’imbarca;ione” Si trattava di mera difesa e non di eccezione, posto che si era evidenziato come “la sostituzione dei motori usati e vecchi con motori integralmente revisionati costituiva evidentemente un miglioramento rilevante della imbarcazione oggetto della compravendita. La revisione integrale dei motori con la spesa di oltre Euro 15.000,00 Euro comportava all’evidenza un rilevante miglioramento del bene rispetto a quello oggetto del contratto”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Ulteriore violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Parimenti la Corte locale ha errato nel ritenere inammissibile la produzione con la quale si intendeva fornire la prova che gli acquirenti, sostituiti i motori con la spesa di Euro 22.000 Euro avevano posto in vendita la barca al prezzo di Euro 75.000. Non si trattava di difesa nuova, perchè già avanzata in “primo grado con memoria ex art. 183 e 171 c.p.c. del 27.11.06 alle pagg. 3 e 4” cui era allegata la “copia di una pagina di una rivista di inserzioni nautiche”, che costituiva appunto la produzione, ritenuta nuova, effettuata in appello.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “Motivazione illogica, insufficiente, contraddittoria e meramente apparente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. La Corte locale è incorsa in tale vizio quando, nel valutare la questione relativa all’eccessività della riduzione del prezzo operata con riguardo alla spesa della completa revisione dei motori, l’aveva respinta, affermando che “è fatto notorio che il valore di mercato delle imbarcazioni e dei motori, come quello delle autovetture, è determinato dai prezzi di listino, redatti sulla base dell’anno di fabbricazione”, aggiungendo che “un indebito arricchimento sarebbe stato ipotizzabile nell’ipotesi in cui il B. avesse richiesto al G. il rimborso del costo per l’acquisto e l’installazione di due motori nuovi, ipotesi nella specie non verificatasi”. La motivazione è contraddittoria perchè la Corte locale ha affermato, da un lato, che “il valore di una imbarcazione usata, come di una autovettura, è determinato solo “sulla base dell’anno di fabbricazione e immatricolazione” indipendentemente quindi dal fatto che i motori stessi siano totalmente revisionati” e, dall’altro, “alla pag. 3 della stessa decisione (…) “la sussistenza di rilevanti vizi dei motori era tale da diminuire apprezzabilmente il valore del bene venduto””. Il valore di una barca è invece determinato “dal suo stato generale di uso, fatto peraltro dato come certo e presupposto nella prima parte della sentenza impugnata” con la conseguenza che “una imbarcazione con motori che, anche in buono stato, avevano navigato per 3062 ore, valeva certamente molto meno di una imbarcazione con motori integralmente revisionati e portati ad ore “0””. La Corte locale non ha tenuto conto che “con una completa revisione dei motori la imbarcazione diveniva di gran lunga migliore rispetto a quanto oggetto di compravendita”.

1.4 – Col quarto motivo si deduce: “Motivazione erronea, contraddittoria e meramente apparente in ordine al fatto essenziale della esistenza del vizio redibitorio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte locale ha errato nel qualificare “vizio” la semplice e nota usura dei motori. Sulla base dell’art. 1490 c.c. “i “vizi” consistono in imperfezioni materiali della cosa relative ad anomalie del processo di produzione, di fabbricazione e formazione e che, se la vendita riguarda beni usati, il “vizio” è costituito solo da uno stato di usura diverso ed incompatibile con quello usuale per un bene della stessa età o con quello apparente”. L’istruttoria svolta aveva evidenziato che “i motori non presentavano anomalie o rotture, ma “erano consumati e vecchi” (deposizione teste Gh.) o non funzionavano bene in relazione “alla loro usura connessa all’età””. Anche il CTU non aveva “accertato “quale fosse il loro effettivo funzionamento” (pag. 3 relazione CTU) ed aveva espresso il proprio giudizio sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni, aggiungendo che nelle indagini effettuate aveva potuto constatare che motori costruiti nello stesso anno “revisionati dopo 2000/2500 ore di moto, sono ancora in buono stati di uso dopo 5000″ (pag. 4 relazione CTU)”. La Corte locale ha errato nel ritenere vizi quelle che erano solo conseguenze dell’usura e della vetustà, circostanze queste pienamente a conoscenza dell’acquirente, posto che i motori ‘erano dotati di contatore che segnava 3062 ore di marcia, fatto questo che smentiva l’affermazione attorea del punto 4 di atto di citazione e cioè che il G. aveva dichiarato che i motori avevano funzionato per un limitato numero di ore”. Il giudice di merito ha poi aderito alle conclusioni del consulente senza minimamente sottoporre l’elaborato peritale ad un vaglio critico ed ad un esame degli elementi concreti addotti dal CTU”. Infatti, “nella comparsa conclusionale del 31.01.08 giudizio di primo grado), il convenuto aveva rilevato la assoluta inidoneità della CTU, avendo il tecnico affermato: “non si è potuto accertare quale fosse il loro effettivo funzionamento”, ed essendosi limitato, in relazione ai costi necessari ad eliminare i presunti vizi, a riportare il preventivo di spesa del meccanico Gh. senza compiere alcuna valutazione ed affermando per di più che il motore di sinistra presuntivamente trovavasi nella stessa condizione del motore di dritta. Le stesse critiche sono state riproposte con l’atto di appello del 15.04.09 alle pagg. 16, 17 e 18″. Ciononostante la Corte locale “non si esprime sulla correttezza del metodo usato dall’ausiliario che, anzichè compiere l’accertamento richiesto, si è limitato a riportare le affermazioni dei testi di parte attrice”, avendo affermato che “dalla CTU sarebbe risultato che i motori presentavano i cilindri consumati notevolmente “ed in misura superiore alla normale usura di motori di pari vetustà installati su imbarcazioni dello stesso tipo” (pag. 6 della sentenza 379/2010″. Si tratta “di circostanza mai affermata dal CTU”, che “in nessun punto della relazione ha affermato che lo stato di usura fosse, come afferma la Corte, “superiore rispetto alla normale usura di motori di pari vetustà…””, avendo invece affermato il CTU di non aver “potuto accertare il loro effettivo funzionamento”, aggiungendo di aver solo potuto rilevare che “motori della medesima potenza e caratteristiche, costruiti nello stesso anno (1986) ed installati su imbarcazioni aventi le stesse dimensioni e caratteristiche del natante oggetto di causa regolarmente mantenuti e anche revisionati dopo 2000/2500 ore di moto sono ancora in buono stato d’uso dopo 5000”. Rileva il ricorrente che tale affermazione “è all’evidenza totalmente diversa da quanto scritto in sentenza soprattutto considerando che il CTU non ha potuto o voluto provare quale fosse il loro effettivo funzionamento”. Infine, la Corte locale non ha in alcun modo valutato che il CTU “anzichè effettuare una propria valutazione, si sia limitato a ricopiare il preventivo di parte attrice, senza neppure indicare i prezzi di listino dei singoli componenti asseritamente da sostituire”.

1.5 – Col quinto motivo si deduce: “Omessa applicazione dell’art. 1491 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. L’acquirente era a conoscenza dello stato dei motori e, quindi, la garanzia ex art. 1491 c.c. non era dovuta. Osserva il ricorrente che “è incontestato che prima dell’acquisto vennero effettuate dal compratore le prove in mare e che il B. abbia richiesto l’intervento di un tecnico specializzato per giudicare lo stato dei motori e di altro tecnico (testi Fo. e S.)”. Era, quindi, (pacifico che il B. fosse al corrente prima dell’acquisto che i motori fossero vecchi ed usurati e necessitassero di “una accurata revisione””. Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha affermato che “anche ipotizzando che i vizi non fossero occulti, ma conosciuti o facilmente conoscibili, la garanzia opera comunque ex art. 1491 c.c.avendo il venditore dichiarato che la cosa era esente da vizi e suscitando l’affidamento al compratore”. Osserva il ricorrente che “dall’istruttoria è risultato non che i vizi dei motori erano conoscibili, ma effettivamente conosciuti dall’attore posto che entrambi i tecnici da lui incaricati all’esito della prova gli avevano dichiarato che i motori erano da sottoporre ad accurata revisione, che erano usurati, che erano “scoppiati””. Erra quindi la Corte di Appello nel ritenere applicabile l’art. 1491 c.c. perchè “la dichiarazione del venditore che la cosa è esente da vizi rende esperibile l’azione di garanzia ex art. 1491 c.c. solo per i vizi riconoscibili non per quelli conosciuti”.

1.6 – Col sesto motivo si deduce: “Violazione dell’art. 2697 c.c. – Errata applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “. Era onere di parte attrice provare che i motori erano affetti da vizi e difetti eccedenti la normale usura. La CTU è risultata “del tutto insufficiente a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’attore”, posto che il consulente ha dichiarato “di non aver potuto accertare quale fosse il funzionamento dei motori in quanto erano smontati”, avendo invece esaminato “solo alcuni cilindri che presentavano una rilevante usura e alcuni particolari smontati che presentavano notevoli usure”. Il CTU si è limitato a “riportare quanto dichiarato dai testi di parte attrice indicando quali inconvenienti dei motori “quelli che si sono potuti evincere leggendo i verbali delle deposizioni rilasciate dai testimoni al Giudice Istruttore””. Inoltre, il CTU “anzichè effettuare gli accertamenti richiesti, si è limitato a riportare nella perizia il preventivo fatto dal riparatore Gh. per il solo motore di dritta affermando che da ciò, e cioè dal preventivo del motore di dritta “si poteva presumere che il motore di sinistra si trovasse nelle medesime condizioni e quindi quanto preventivato andava raddoppiato per un costo complessivo di Euro 15.987,22”. Inoltre, “la Corte di Appello ha ritenuto di condividere il ragionamento meramente presuntivo effettuato dal C.T.U. sostenendo che, se entrambi i motori risalivano al 1986 ed avevano dato problemi, era da presumere che il motore di sinistra si trovasse nelle stesse condizioni di quello di dritta esonerando quindi l’attore dall’onere della prova”. Rileva il ricorrente che “presumere che il motore di sinistra non esaminato presentasse gli stessi vizi di quello di destra ed avesse necessità delle stesse identiche riparazioni in quanto risaliva al 1986 e aveva evidenziato anomalie è all’evidenza una mera affermazione priva dei caratteri dell’art. 2729 c.c., a meno di voler affermare che tutti i motori risalenti al 1986 si trovano dopo venti anni nelle stesse condizioni e contraddire le precedenti affermazioni circa la sussistenza dei vizi” Di qui l’erronea applicazione dell’art. 2729 c.c..

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1 – Il primo motivo è infondato. Correttamente la Corte locale ha qualificato come nuova, e di conseguenza inammissibile, l’eccezione relativa alla liquidazione del danno, perchè gli argomenti spesi dal richiedente risultavano non qualificabili come mere difese, introducendo essi necessariamente nuovi e diversi elementi di valutazione.

2.2 – Parimenti infondato è il secondo motivo, perchè la Corte locale sul punto ha precisato che, oltre che tardiva, la produzione della copia della prima pagina della rivista risultava priva di data con la conseguenza della sua influenza sul giudizio.

3.3 – E’ infondato anche il terzo motivo, articolato come vizio motivazionale. Il ricorrente non tiene conto della complessiva argomentazione della corte locale che ha deciso nell’ambito delle domande avanzate dalle parti, correttamente qualificando la vicenda. Val la pena di aggiungere che la conclusione aggiunta dalla corte di appello è strettamente collegata, da un lato, alla valutazione del comportamento del venditore, che aveva assicurato più volte l’acquirente sullo stato dei motori e, dall’altro, alla realistica valutazione dell’impossibilità di riparare i motori se non con gli interventi effettuati.

2.3 – E’ infondato il quarto motivo che peraltro riveste antecedenza logico-giuridica sui primi tre, perchè investe l’esistenza stessa di “vizi”. L’argomentare del motivo si fonda sulla richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, in specie peritali, che però il ricorrente non trascrive. Viene sollecita una inammissibile rivalutazione del merito.

2.4 – Anche il quinto motivo va rigettato. Non si tratta di vizio interpretativo del dettato dell’art. 1491 c.c., ma di una sollecitazione alla rilettura delle risultanze istruttorie, segnatamente testimoniali. Si tratta quindi di una questione di merito non iscrivibile nel dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.5 – Va infine rigettato anche il sesto motivo. Anche in tal caso non viene denunciata una errore di applicazione dell’art. 2697 c.c., in ordine al riparto dell’onere probatorio, ma viene sollecitata una nuova valutazione dell’elaborato del c.t.u., per inferire l’insussistenza dei vizi nei due motori. Anche in questo caso si tratta di una questione di merito non iscrivibile nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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