Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8846 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8846 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Data pubblicazione: 30/04/2015

Dott. Vittorio Ragonesi

Dott. Rosa Maria Di Virgilio

– Consigliere –

Presidente
Consigliere

– Rel. Consigliere – R.G.N. 25328/08

Dott. Giacinto Bisogni
Dott. Antonio Pietro Lamorgese

– Consigliere Cron.9805-

ha pronunciato la seguente

Rep. L4-te

SENTENZA

Ud. 25/03/15

sul ricorso proposto da:

Piero Bucchi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Crescenzio 43, presso lo studio dell’avv. Giulio
Donzelli che lo rappresenta e difende, per procura
speciale a margine del ricorso;–ef- .. “C,ce ftel (.524< 14 C04 7-- - ricorrente - • nei confronti di Società cooperativa edilizia "Un Tetto" a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Dr.ssa Stefania Spina, elettivamente domiciliata in Roma, 2015 circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell'avv. Barbara Piccini che la rappresenta e difende, per A4ar 1 Dott. Renato Rodorf per il pagamento di quota e conferimenti del socio Rito societario delega a margine del ricorso; . o2 933472.cnK - controricorrente - avverso il decreto del 30 settembre 2008 pronunciato nella causa civile n. 28397/07 dal Presidente della terza sezione civile del Tribunale di Roma; procuratore generale dott. Maurizio Velardi che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Rilevato che 1. Piero Succhi, con atto di citazione del 13 aprile 2007, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2581/07 del Tribunale di Roma emesso su ricorso della Cooperativa edilizia a r.l. "Un Tetto" per il pagamento di 2979,80 euro a titolo di quote sociali non versate per gli anni dal 2000 al 2005. Ha dedotto l'opponente di non essere più socio dal 1984 a seguito di recesso e liquidazione della sua quota di partecipazione. Ha chiesto la revoca del decreto e la condanna della cooperativa per lite temeraria. 2. A seguito di costituzione della società cooperativa che ha eccepito la mancata applicazione del rito societario il giudice ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. 2 sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto 3. Piero Succhi ha quindi proposto al presidente della III sezione civile istanza di fissazione di udienza collegiale che è stata dichiarata inammissibile in quanto limitativa del diritto di difesa della controparte e non idonea a provocare il mutamento del rito. proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 5. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 8 del d.lgs. 5/2003 in relazione alle facoltà di scelta difensiva garantite alle parti. 6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e seguenti del codice di rito e la violazione dell'art. 645 comma 2 c.p.c. 7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 5/2003 in relazione agli artt. 3, 111 e 24 della Costituzione. 8. Si difende con controricorso la cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione "Un Tetto" ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c. ultimo comma perché diretto a censurare un provvedimento che non ha natura decisoria ma si limita a stabilire che il processo deve 3 4. Contro tale provvedimento Piero Succhi ha continuare secondo le cadenze processuali tipiche del processo societario. Ritenuto che 9. Il ricorso è inammissibile. Come già ha chiarito e ritenuto la giurisprudenza di legittimità di questa Corte, (Cass. Civ. Sez. ricorso per cessazione previsto dall'art. 111, settimo coma, Cost., è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisori età e delle definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di Impugnazioni su diritti soggettivi, sicché non è impugnabile con tale mezzo l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale, nel rito societario, a norma dell'art. 8, coma 5, del d.lgs. 17 gennaio 2013, n. 5, dichiari l'inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, trattandosi istruttorio privo di di provvedimento carattere decisorio, in quanto non idoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni giuridiche sostanziali, e non definitivo, potendo l'istanza essere riproposta". 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al 4 I, sentenza n. 24155 del 12 novembre 2014), "il pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 5.200 euro, di cui legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2015. 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di

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