Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8846 del 30/04/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 8846 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Data pubblicazione: 30/04/2015
–
Dott. Vittorio Ragonesi
–
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
– Consigliere –
Presidente
Consigliere
–
–
– Rel. Consigliere – R.G.N. 25328/08
Dott. Giacinto Bisogni
Dott. Antonio Pietro Lamorgese
– Consigliere Cron.9805-
ha pronunciato la seguente
Rep. L4-te
SENTENZA
Ud. 25/03/15
sul ricorso proposto da:
Piero Bucchi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Crescenzio 43, presso lo studio dell’avv. Giulio
Donzelli che lo rappresenta e difende, per procura
speciale a margine del ricorso;–ef- .. “C,ce ftel (.524< 14 C04 7-- - ricorrente - •
nei confronti di Società cooperativa edilizia "Un Tetto" a r.l. in
liquidazione, in persona del liquidatore Dr.ssa
Stefania Spina, elettivamente domiciliata in Roma, 2015 circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell'avv.
Barbara Piccini che la rappresenta e difende, per A4ar 1 Dott. Renato Rodorf per il pagamento di
quota e
conferimenti del
socio
Rito societario delega a margine del ricorso; . o2 933472.cnK - controricorrente - avverso il decreto del 30 settembre 2008 pronunciato
nella causa civile n. 28397/07 dal Presidente della
terza sezione civile del Tribunale di Roma; procuratore generale dott. Maurizio Velardi che ha
concluso per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso. Rilevato che
1. Piero Succhi, con atto di citazione del 13
aprile 2007, ha proposto opposizione al decreto
ingiuntivo n. 2581/07 del Tribunale di Roma
emesso su ricorso della Cooperativa edilizia a
r.l. "Un Tetto" per il pagamento di 2979,80
euro a titolo di quote sociali non versate per
gli anni dal 2000 al 2005. Ha dedotto
l'opponente di non essere più socio dal 1984 a
seguito di recesso e liquidazione della sua
quota di partecipazione. Ha chiesto la revoca
del decreto e la condanna della cooperativa per
lite temeraria.
2. A seguito di costituzione della società
cooperativa che ha eccepito la mancata
applicazione del rito societario il giudice ha
disposto la cancellazione della causa dal
ruolo.
2 sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto 3. Piero Succhi ha quindi proposto al presidente
della III sezione civile istanza di fissazione
di udienza collegiale che è stata dichiarata
inammissibile in quanto limitativa del diritto
di difesa della controparte e non idonea a
provocare il mutamento del rito. proposto ricorso per cassazione articolato in
tre motivi.
5. Con il primo motivo del ricorso si deduce la
violazione dell'art. 8 del d.lgs. 5/2003 in
relazione alle facoltà di scelta difensiva
garantite alle parti.
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 633
e seguenti del codice di rito e la violazione
dell'art. 645 comma 2 c.p.c.
7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione dell'art. 8
comma 5 del d.lgs. 5/2003 in relazione agli
artt. 3, 111 e 24 della Costituzione.
8. Si difende con controricorso la cooperativa
edilizia a responsabilità limitata in liquidazione "Un Tetto" ed eccepisce
l'inammissibilità del ricorso ex art. 360
c.p.c. ultimo comma perché diretto a censurare
un provvedimento che non ha natura decisoria ma
si limita a stabilire che il processo deve 3 4. Contro tale provvedimento Piero Succhi ha continuare secondo le cadenze processuali
tipiche del processo societario.
Ritenuto che
9. Il ricorso è inammissibile. Come già ha
chiarito e ritenuto la giurisprudenza di
legittimità di questa Corte, (Cass. Civ. Sez. ricorso per cessazione previsto dall'art. 111,
settimo coma, Cost., è proponibile avverso
ogni provvedimento giurisdizionale, anche se
emesso in forma di decreto o di ordinanza, che
abbia, però, i caratteri della decisori età e
delle definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e
senza possibilità di Impugnazioni su diritti soggettivi, sicché non è impugnabile con tale
mezzo l'ordinanza con la quale il presidente
del tribunale, nel rito societario, a norma
dell'art. 8, coma 5, del d.lgs. 17 gennaio
2013, n. 5, dichiari l'inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza di
discussione, trattandosi istruttorio privo di di provvedimento carattere decisorio, in quanto non idoneo ad incidere con efficacia di
giudicato su situazioni giuridiche sostanziali,
e non definitivo, potendo l'istanza essere
riproposta".
10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al 4 I, sentenza n. 24155 del 12 novembre 2014), "il pagamento delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in 5.200 euro, di cui legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25
marzo 2015. 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di