Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8846 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/04/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45, presso lo

studio dell’avvocato PICCININNO SILVANO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.V.B.;

– intimato –

e sul ricorso 22176-2007 proposto da:

D.V.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CUBONI

12, presso lo studio dell’avvocato NOTO ELISA, (STUDIO MACCHI DI

CELLERE E GANGEMI) rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO

LAZZERETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45, presso lo

studio dell’avvocato PICCININNO SILVANO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3 048/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2006 R.G.N. 6612/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

è presente l’Avvocato FUSILLO MATTEO;

udito l’Avvocato LAZZERETTI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda di D.V.B. contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità e la condanna della Cassa al pagamento delle relative differenze. La pensione di anzianità era stata liquidata, con decorrenza dal 1.2.2003 secondo il nuovo testo dell’art. 49 del regolamento della Cassa, introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in base al quale liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base ” dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi professionali annuali” col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all’80% di quella derivante dall’applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale confermava la illegittimità della citata delibera del 2002 perchè non teneva conto del principio del pro rata posto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 e disattendeva la tesi della Cassa appellante – per cui la regola del pro rata opererebbe solo nelle ipotesi previste dalla legge, ossia in caso di variazioni delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti per assicurare l’equilibrio del bilancio, e non già nella diversa ^ ipotesi, prevista dall’ultimo periodo del citato art. 3, ossia nel caso di introduzione del sistema contributivo in luogo del previgente sistema retribuivo – affermando che la regola del pro rata è di portata generale e si applica anche nel caso di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con tre motivi.

Il professionista resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo si denunzia la sentenza per violazione della citata L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e della stessa disposizione come modificata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nonchè della L. n. 414 del 1991, art. 1, sostenendo che il principio del pro rata temporis non dovrebbe applicarsi nei casi di riforma strutturale della gestione previdenziale. Nella specie, sottolinea la ricorrente, la delibera del 2002 non aveva disposto un mero riequilibrio finanziario della gestione, ma una sua riforma strutturale, che resterebbe fuori dell’ambito oggettivo dell’art. 3.

Con essa, infatti, la Cassa aveva modificato l’art. 49 del regolamento – per cui il reddito da porre a base del calcolo delle pensioni andava individuato nella media di tutti i redditi professionali percepiti, e non più nella media dei 15 migliori redditi degli ultimi 20 anni – mentre la successiva delibera del 2003 aveva introdotto il sistema contributivo, di talchè, per i vecchi iscritti, la pensione era stata articolata in due quote, l’una sino al 31 dicembre 2003, retributiva, e l’altra dal primo gennaio 2004, contributiva. Nell’introdurre il sistema contributivo la nuova normativa aveva stabilito che tutti gli oneri maturati per le pensioni retributive e per le quote retributive delle future pensioni dovessero finanziarsi con il patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 2003 e non dovessero più gravare sulla contribuzione corrente degli iscritti, come avviene nel sistema retributivo a ripartizione, configurandosi così un intervento congiunto di stabilizzazione e contenimento di spesa e l’introduzione del nuovo sistema contributivo, come tale necessaria, ragionevole ed equa. Con il secondo mezzo si censura la sentenza per violazione delle medesime disposizioni per lo ius superveniens costituito dalla citata L. n. 296 del 2006. Sostiene la ricorrente, in relazione all’ultima parte dell’art. 1, comma 763 della legge citata, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non avrebbe senso interpretarla come mera conferma di atti già legittimi secondo la disciplina applicabile ratione temporis, dal momento che un atto ab origine legittimo non diventa illegittimo o perde efficacia in forza di una norma sopravvenuta che modifica, ampliandolo, il potere dell’organo emittente. E’ vero invece, sostiene la ricorrente, che l’ultimo periodo del comma 763 conferisce efficacia di sanatoria alla delibera del 2002, anche se questa fosse in contrasto con la legge vigente all’atto della sua emanazione. Tutte le delibere sarebbero quindi pienamente efficaci in quanto approvate dal Ministero vigilante prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006.

Con il terzo mezzo si denunzia ancora violazione delle medesime disposizioni perchè il principio del pro rata temporis non opererebbe con riferimento a parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione a periodi temporali di vigenza di diverse normative. Il ricorso non merita accoglimento.

1. La controversia trae origine dal fatto che con la delibera del 7 giugno 2003 il Comitato dei delegati ha introdotto, a far tempo dal primo gennaio 2004, il nuovo sistema contributivo, in luogo del precedente sistema retributivo per il calcolo delle pensioni, di talchè, secondo il criterio del pro rata, i professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al primo gennaio 2004, avrebbero ricevuto una pensione articolata in due quote, l’una sino al 31 dicembre 2003, di carattere retributivo, l’altra dal gennaio 2004, contributiva.

Detta delibera non è stata, nè è sospettabile di illegittimità, posto che la possibilità di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo delle pensioni dei liberi professionisti è espressamente contemplato dalla legge regolatrice vigente al momento della delibera, ossia dalla citata L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che nell’ultima parte prevede che ” Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.

2. La controversia nasce dal fatto che con la precedente delibera del 22 giugno 2002 era stato modificato il sistema di calcolo delle pensioni: si trattava ovviamente di pensioni “retributive”, e quindi commisurate ai redditi professionali perchè, mentre con il sistema precedente si prendevano a base della pensione i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con la delibera del 2002 si era previsto invece che la pensione dovesse essere liquidata in base “alla media di tutti i redditi professionali annuali”.

3. E’ evidente che questo nuovo sistema di calcolo determina una diminuzione sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il risultato con il sistema precedente, e quindi una minor misura di quella quota della pensione retributiva, maturata fino al 31 dicembre 2003, di qui la controversia con cui professionista, ha chiesto e ottenuto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del pro rata sancita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che recita per quanto qui interessa: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti … Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

4. La Cassa ricorrente solleva sostanzialmente tre questioni: la prima (terzo motivo di ricorso) il principio del pro rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; la seconda (primo motivo) la regola del pro rata di cui al citato L. n. 335 del 1995, art. 3, non opererebbe nel caso della delibera in esame, perchè non concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; la terza (secondo motivo) la delibera in contestazione avrebbe in ogni caso ricevuto sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui alla citata L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763.

5. Conviene preliminarmente trattare il terzo motivo di ricorso perchè investe principi di carattere generale e, ove accolto, determinerebbe in radice l’annullamento della sentenza impugnata senza necessità di esaminare le altre doglianze.

Il motivo è infondato.

E’ pur vero che con una sentenza di questa Corte (Cass. 25 giugno 2007 n. 14071) si è affermato che “Il principio del pro rata “deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative ” con la conseguenza che non sarebbe “applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, in quanto può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento”.

Questo orientamento è stato però disatteso dalla giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. Cass. n. 20235 del 24/09/2010 e n. 24202 del 16/11/2009). Quest’ultima pronunzia è così motivata “Il principio del pro rata – come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine la sentenza n. 2240 del 25 novembre 2004) – non può che essere inteso nel senso enunciato (dalla stessa L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), laddove – con riferimento specifico ai lavoratori (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed a forme sostitutive ed esclusive della stessa e) soggetti, nel passaggio dal sistema retribuivo al sistema contributivo di calcolo della pensione, ad entrambi i sistemi (cioè ai lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni) – stabilisce che, in tale caso, “la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione – corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (cioè, alla entrata in vigore del sistema contributivo) – calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente ai trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Analogamente, i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati – nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione -hanno, quindi, diritto – in ossequio, appunto, al principio del pro rata – ad altrettante quote di pensione, da calcolare – in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema, rispettivamente, in vigore.

La Corte – così decidendo – consapevolmente si discosta dal proprio precedente in senso contrario (Cass. 14071/2007), che – trascurando la prospettata normativa di fonte legislativa – perviene alla conclusione – che non pare, tuttavia, sorretta da alcuna base giuridica – secondo cui il principio del pro rata “deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative” con la conseguenza che non sarebbe “applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, (in quanto) può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento”.

In conformità a questo più recente orientamento va quindi ribadito che è ben vero, in via generale, che la pensione si calcola con le regole della normativa vigente all’epoca di maturazione del diritto, tuttavia il legislatore degli ultimi anni ( che si connotano per il perseguimento del risparmio della spesa previdenziale dei sistemi pubblici e privati, come nella specie), ricorre sovente alla diversa regola del pro rata, specificamente per le prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, i cui presupposti si maturano nel corso del tempo, andando a regolare quei casi in cui la lunga anzianità i, assicurativa, che è prescritta come requisito, si colloca in un ambito temporale ove si succedono normative intrinsecamente diverse ed ove la più recente è solitamente meno favorevole di quella precedente. In questi casi il legislatore, giacchè solo a lui compete la scelta, deroga alla regola generale della applicazione della legge vigente all’epoca di liquidazione della pensione, con l’ovvia finalità di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione e scinde la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota è calcolata sulla base della anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione (legge o delibera com’è nella specie) e l’altra, ossia la anzianità residua, si calcola alla luce della nuova legge meno favorevole.

La stessa esigenza si ravvisa per la pensione per cui è causa, onde il secondo motivo di ricorso è infondato.

6. Le argomentazioni testè svolte conducono pianamente al rigetto anche del primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la L. n 335 del 1995, art. 3, comma 12, imporrebbe l’applicazione del principio del pro rata solo nei casi di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

In primo luogo il tenore testuale della norma non consente questa interpretazione ed in ogni caso sarebbe incongruo escludere la regola del pro rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e più incide sui trattamenti pensionistici, ed importo invece quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti. Invero, è proprio nei casi di “rivoluzioni” del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre “l’intera” anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera per solo per gli ultimi anni, o addirittura degli ultimi mesi. Non è un caso, come già osservato dalla citata sentenza di questa Corte 24202/2009, che la più importante fattispecie di pro rata sia stata introdotta proprio dalle L. n. 335 del 1995, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a contributivo. D’altra parte anche il sistema del pro rata rientra nell’ambito di previsione dell’art. 1 comma 2 della medesima legge 335/95, che recita ” Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

7. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui si prospetta che la delibera del 2002 sarebbe in ogni caso “divenuta legittima” ad opera dello ius superveniens, ossia della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12: col primo si innalza l’arco temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del secondo della precedente norma) si dispone: “In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. … Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge”.

7.1. Con la sentenza n. 124 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, censurata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge stessa e così determinava, secondo il rimettente, la sanatoria della delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale a favore dei ragionieri, della cui legittimità si controverteva nel giudizio a quo. Ha affermato la Corte che la questione non sembrava diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolveva nella richiesta alla Corte di un avallo all’interpretazione, non univoca nè basata su un diritto vivente, che il rimettente riteneva dovesse essere attribuita alla norma impugnata. Indi, con la successiva sentenza n. 263 del 2009, il Giudice delle leggi ha confermato il giudizio di inammissibilità, affermando che il rimettente aveva omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sè suscettibile di eliminare in radice l’ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero accoglibili. In relazione al consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perchè suscettibile di un’interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme.

7.2. La principale differenza rispetto alla norma precedente, che imponeva il rispetto del principio del pro rata, è un attenuazione di esso: non deve più esser “rispettato” ma si deve averlo presente tenendo altresì conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni; il principio non è più un vincolo cogente bensì elastico in quanto concorrente con esigenze di gradualità e di equità tra generazioni. Ciò significa che dal primo gennaio 2007 l’autonomia regolamentare degli enti non incontra più i limiti posti dal vecchio testo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma quelli, meno rigidi, del nuovo testo.

La medesima Cassa ricorrente riconosce che non si tratta di norma interpretativa e quindi retroattiva, ma di disposizione destinata ad operare dal primo gennaio 2007, come dispone l’ultimo comma dell’art. 1 della citata legge. La Cassa invoca però l’ultima parte della disposizione per cui “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge” e sostiene che ciò che il legislatore ha voluto è proprio di far salve, per il passato, le delibere e gli atti adottati nell’esercizio di un’autonomia spintasi, in ipotesi, oltre i limiti stabiliti dalla previgente normativa, ratificando e “sanando” l’irregolarità commessa. Aggiunge infatti che la disposizione sarebbe del tutto inutile se interpretata nel senso di far salvi solo gli atti pregressi purchè validi, giacchè gli atti validi non hanno necessità di alcuna ratifica.

7.3. Va in primo luogo osservato che l’infondatezza di questa tesi emerge considerando che la disposizione invocata vale non solo per la Cassa attuale ricorrente, ma per tutti gli organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (escluse quelle sostitutive che pure erano incluse nel decreto legislativo di privatizzazione n. 509 del 30 giugno 1994 come Enasarco, Inpgi, Enpam) ossia per le Casse Avvocati e Procuratori, Dottori Commercialisti, Cieometri, Ingegneri ed Architetti, e quindi vi sarebbe una amplissima sanatoria di tutte le delibere di modifica della regolamentazione delle pensioni, ossia di atti, risalenti a tempi diversi e di cui nulla sia sa, neppure se abbiano contenuto “anticipatorio” della nuova legge, come la Cassa ricorrente sostiene per la sua delibera del 2002, con l’unica condizione di essere stati approvati dai ministeri vigilanti antecedentemente al primo gennaio 2007.

Sarebbe invero incongruo ritenere che la norma abbia inteso attuare una sanatoria, proiettata nel passato, di una serie indefinita di atti delle Casse, a contenuto non identificato, i quali, all’epoca della loro emanazione, non erano conformi alla legge vigente.

Inoltre, come non si è mancato di rilevare in alcune sentenze di merito, “far salvo” un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma, non anche, che esso sia conforme a legge, di talchè gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis.

7.4. Va disattesa la tesi della Cassa la quale sostiene che solo con l’interpretazione da lei propugnata i la disposizione troverebbe una sua ragion d’essere, mentre, diversamente opinando sarebbe del tutto inutile.

Va infatti rilevato che il mantenimento di efficacia di tali atti si giustifica invece pienamente per il periodo “‘successivo” all’entrata in vigore della Legge del 2006, ossia dopo le modifiche apportate dalla disposizione in commento, allorquando è stato modificato il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti delle Casse, basati non più sui bilanci tecnici redatti dai singoli Enti com’era in precedenza (D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 comma 2), ma “in esito” ad un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati dal Ministero dell’Economia, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, nonchè del nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Si poteva infatti ritenere che, in relazione ai periodi successivi all’entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007 in poi, non ci si potesse più avvalere delle delibere precedenti, che quindi fossero da ritenere automaticamente caducate, perchè non elaborate alla stregua dei nuovi criteri.

La ratifica era quindi necessaria, perchè sorgeva la necessità di conferire ultrattività alle vecchie delibere, anche se non redatte ai sensi della nuova legge ormai vigente ratione temporis. In altri termini, la sanatoria di cui all’ultima parte del comma 763 è funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, allorquando le regole per le delibere erano già state modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarle secondo le prescrizioni del nuovo sistema. Si tratta in definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli enti.

Conclusivamente, dovendosi escludere sanatorie di sorta della delibera della Cassa del 2002 ad opera della legge del 2006, la medesima è illegittima, onde il motivo va rigettato. In definitiva il ricorso principale e va rigettato, con enunciazione del principio di diritto per cui è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi professionali annuali”) perchè effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui alla della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, applicabile anche alle pensioni per cui è causa; il disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in Euro quaranta ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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