Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8846 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato NOTARO

GIANCARLO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VITERBO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R. e P.R. impugnavano gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Viterbo aveva recuperato a tassazione l’ICI relativa ad un immobile di loro proprietà per gli anni dal 1994 al 1998.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo riuniva i ricorsi e li accoglieva. Appellava il Comune e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 19/28/04 in data 24-3-2004 depositata in data 21-4-2004 accoglieva il gravame confermando la legittimità dell’operato dell’ente territoriale.

Avverso la sentenza i contribuenti, non costituiti nel giudizio di appello, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza, con un motivo.

Il Comune non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i contribuenti deducono violazione dell’art. 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, adducendo la nullità della notificazione ad essi appellati dell’atto di gravame da parte del Comune. Assumono che l’atto di appello è privo di relata di notifica e la busta in cui era contenuto reca solamente la indicazione del difensore delle parti private in primo grado che non rappresentava le medesime oltre detta fase.

Sostengono che la relata di notifica è inesistente in quanto manca sia la indicazione del soggetto cui la notifica è effettuata sia la sottoscrizione d chi la notifica ha effettuato.

Pertanto ad avviso dei ricorrenti, dalla inesistenza della notificazione discende la nullità del procedimento di appello e della sentenza che lo conclude.

Il motivo può trovare accoglimento, in punto a nullità della effettuata notificazione dell’atto di appello da parte del Comune.

Sono invero non condivisibili le doglianze delle ricorrenti in ordine alla notifica diretta al difensore domiciliatario, in quanto tale modo di procedere è conseguenza necessaria della elezione di domicilio; del pari sono fuor di luogo le censure circa la assenza di relata di notifica, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che fa riferimento al combinato disposto del citato D.Lgs., artt. 16 e 20, il ricorso in appello può essere notificato mediante spedizione postale, che non contempla tale formalità.

Tale è il caso in questione, in cui, da quanto si evince dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti, il ricorso fu comunicato al difensore tramite servizio postale.

Emerge tuttavia che il ricorso era contenuto in una busta, e ciò contrasta con il tassativo disposto di cui all’art. 16 cit., secondo cui l’atto deve essere spedito in “plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento”. Ne deriva che la notificazione era nulla (non inesistente, in quanto l’atto fu effettivamente consegnato al legittimo destinatario) per violazione di un requisito essenziale di forma.

Detta nullità non venne sanata, in quanto le contribuenti non furono presenti nel giudizio di appello, che pertanto deve ritenersi nullo, con estensione della nullità alla sentenza impugnata.

La sentenza deve quindi essere cassata, e la causa rinviata a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale provvederà a disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA