Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8846 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/04/2017, (ud. 16/09/2016, dep.05/04/2017),  n. 8846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23694-2012 proposto da:

M.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Confalonieri 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PARISI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO MAGGI, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2659/2011 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 20/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Pietro Parisi, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. “Con atto di citazione in appello esponeva B.L. che nel gennaio 2003 si rivolgeva alla agenzia Ghedi Case sas di Z.L., ora Soc. in Agenzia Case di T.M. & C Sas, appellata, incaricandola di vendere la propria abitazione sita in (OMISSIS) e di reperire altra casa da acquistare. Siccome la Ghedi Case sas non poteva operare nella zona di (OMISSIS) in quanto “zona esclusiva” della agenda Bagnolo Case sas, il sig. Z.L. la indirizzava da questa ultima nella persona del suo titolare il sig. C.C., con il quale era legato da forte amicizia, e al quale la signora B. in data 22.02.03 rilasciava mandato a vendere la sua abitazione. Nel frattempo il sig. Z., tramite la sua segretaria-collaboratrice la signora G.V., reperiva l’abitazione per la signora B. che acquistava il giorno (OMISSIS), e nel (OMISSIS) reperiva anche gli acquirenti della casa di (OMISSIS), convincendola ad affidargli verbalmente l’incarico a vendere. In tale occasione l’appellante ricordava al sig. Z. che vi era ancora in essere mandato rilasciato alla agenda Bagnolo Case sas, che scadeva il giorno 22/09/03, facendo presente che non voleva trovarsi a pagare due volte la medesima provvigione in merito alla vendita della casa di (OMISSIS). Il sig. Z., alla presenza della signora G.V., rassicurava la appellante riferendole che la manlevava dalla eventuale pretesa economica che il sig. C., suo amico, le avesse avanzato. Avvenuta la vendita nel (OMISSIS), la società Ghedi Case sas emetteva la fattura di Euro 3.240,00 che la appellante saldava. In data 08.09.03 la signora B. riceveva dalla Bagnolo Case a mezzo lett. racc. richiesta di pagamento di Euro 3.240,00 a titolo di provvigione in forza del mandato di cui sopra. La appellante si recava immediatamente dal sig. Z. il quale, sempre alla presenza della sua segretaria -collaboratrice la signora G.V., la tranquillivava riferendole che aveva già chiarito la cosa con il sig. C. il quale gli aveva promesso che desisteva dal pretendere la provvigione.

Contrariamente, invece dalla promessa del sig. Z., la Bagnolo Case notificava alla appellante il decreto ingiuntivo che quest’ultima, in via transattiva, pagava versando la somma di Euro 3.230,00, dopodichè, muoveva causa alla Ghedi Case sas per ottenerne il rimborso della somma di Euro 2.582,28, al fine della competenza del Giudice di Pace”.

2. “Censura l’appellante la conclusione a cui è giunto il Giudice di prime cure, circa la mancata prova dell’invocato patto di manleva, risultando errata in quanto invece la teste G.V. avrebbe diversamente riferito. Le affermazioni rese dalla teste G.V. non lasciano spazio ad una diversa interpretazione se non quella dell’esistenza del patto di manleva, e pertanto l’ipotesi prospettata dal Giudice quando afferma “l’impiegata della Ghedi Case sas può avere senza dubbio non compreso ciò che lo Z. ha riferito alla B.” non può trovare accoglimento. Ritenendo che è stata data ampia prova dell’intervenuto patto di manleva. Con teste certamente non inattendibile. Chiede pertanto la riforma dell’impugnata sentenza sotto questi tre punti: 1) travisamento dei fatti per cui è causa accentrando la propria attenzione sulla titolarità del diritto a percepire la provvigione, anzichè sull’accertamento del patto di manleva; 2) errata valutazione delle prove raccolte in giudizio in specifico delle dichiarazioni della teste G., cui avrebbe dato una sua personale interpretazione; 3) errore del giudicante nella liquidazione delle pese di lite. Si costituiva la Ghedi Case sas la quale asseriva che il Giudice di prime cure bene aveva sentenziato in quanto in corso di causa l’appellata aveva ampiamente dimostrato che l’affare, vale a dire la vendita della casa di (OMISSIS), lo aveva lei concluso e pertanto era stata legittima la richiesta della provvigione. Il giudice di prime cure sentenziava in tal senso, vale a dire che la Bagnolo Case non aveva titolo per richiedere alla appellante la provvigione e questa ultima, in ogni caso, comunque, non aveva adeguatamente provato l’invocato patto di manleva. Chiedendo così la conferma della sentenza in questione”.

B. La decisione di appello.

Il giudice dell’appello accoglieva l’impugnazione della B., condannando l’agenzia al pagamento della somma richiesta, nonchè al rimborso delle spese del doppio grado.

1. In particolare, il giudice riteneva dalla documentazione in atti “che fra le due agenzie di mediazione è insorto contenzioso che ha visto, con il versamento di una somma da parte dell’attuale appellata alla Bagnolo Case, la chiusura in via transattiva”. Osservava che “per espressa deduzione dell’appellante la Bagnolo Case aveva l’esclusiva territoriale sulla vendita della casa di proprietà della B. e che solo su sollecitazione per la premura della stessa di vendere prima la casa in proprietà, antecedentemente all’acquisto della seconda casa, invece con mandato all’appellata, tale mandato è stato dato alla Ghedi Case”.

2. Osservava poi il giudicante che “Ora ciò che apparrebbe è che possa anche essere intervenuto accordo fra le due agenzie di mediazione, diversamente non si spiegherebbe la successiva transazione post contenzioso, a fronte dell’invasione, forse concordata, dell’appellata dell’esclusiva (sul territorio di (OMISSIS)) cui era titolare la Bagnolo Case, che effettivamente, come traspare dagli atti non avrebbe concluso l’affare, nè presentato cliente poi risultato acquirente dell’immobile della B., così potendo pretendere la provvigione”.

3. Rilevava poi il giudice dell’appello che il primo giudice non aveva “tenuto in debito conto ciò che la G. ha dichiarato e che era sostanzialmente il thema decidendum. Vale a dire che pretendeva la B. in quel giudizio di provare che essa non avrebbe voluto e così si è comportata a seguito delle rassicurazioni dello Z., dover corrispondere due provvigioni, come invece è accaduto per la vendita della propria casa”.

4. Dopo aver riportato le dichiarazioni della teste G. (“ricordo che in mia presenza il sig. Z.L. dichiarava alla signora B. di manlevarla da ogni pretesa economica che la Bagnolo Case avesse avanzato in merito alla vendita della casa di (OMISSIS)”), il giudicante conclude che “appare palese dalla suddetta dichiarazione che il senso logico della rassicurazione, prescindendo nel vocabolo utilizzato (manlevarla) solo volesse assurgere al concetto di nulla dovere alla seconda agenzia”.

5. Concludeva, quindi, il giudice dell’appello rilevando che “non si può escludere, come la documentazione in atti del fascicolo di primo grado (accordi transattivi) che fosse possibile accordo fra le due agenzie (vedasi es. l’art. 1736 c.c., sulle sole spese, senza conclusione dell’affare), laddove la Bagnolo Case fino all’incarico verbale all’attuale appellata, nulla aveva concluso. L’autonomia negoiale secondo il nostro diritto, ex art. 1322 c.c., non vieta la conclusione di contratti che non siano tipici, ossia già disciplinati dal codice civile, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”.

C. Il ricorso per cassazione.

Impugna tale decisione il sig. M.T., in proprio e nella qualità di ex socio accomandatario della Soc. In Agenzia Case S.a.s., società posta in liquidazione con atto in data 07.11.2005 n. 14563 Notaio F. N., iscritto nel Registro delle Imprese in data (OMISSIS) e successivamente cancellata con atto in data (OMISSIS), iscritto nel Registro delle Imprese in data (OMISSIS). Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2, in merito alla legittimità del patto di manleva asseritamente concluso tra le parti, nonchè in merito all’asserito accordo tra le due agenzie immobiliari, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Osserva il ricorrente che, ai sensi della norma richiamata, “l’autorità giudiziaria è chiamata a verificare non solo l’esistenza di un interesse, ma anche la sua meritevolezza: in mancanza di una causa meritevole di tutela, il contratto atipico è da considerarsi nullo”. Aggiunge che “il G.O.T. del Tribunale di Brescia nulla dice in merito alla legittimità del patto di manleva, ma riproduce pedissequamente il disposto di cui all’art. 1322 c.c., affermando che “l’autonomia negoziale secondo il nostro diritto ex art. 1322 c.c. non vieta la conclusione di contratti che non siano tipici, ossia già disciplinati dal codice civile, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela””. Rileva che “la Soc. In Agenzia Case non aveva alcun interesse ad obbligarsi a rifondere alla Sig.ra B. l’eventuale provvigione da questa versata alla Soc. Bagnolo Case, nè tanto meno ad obbligarsi nei confronti di quest’ultima, poichè aveva svolto la sua attività diligentemente e aveva diritto a pretendere la provvigione ex art. 1755 c.c.” Afferma che “L’asserito patto di manleva avrebbe stravolto giuridicamente gli interessi protetti dal legislatore con le disposizioni di cui all’art. 1754 c.c. e ss., poichè un accordo di tal fatta avrebbe garantito un ristoro economico a chi non aveva contribuito in alcun modo alla conclusione dell’affare (ovvero la Bagnolo Case) e avrebbe lasciato economicamente insoddisfatto, oltre che privo di tutela giuridica, colui che si era attivato per conseguire la vendita dell’immobile e garantire alla cliente di rogitare entro il termine pattuito con le disponibilità economiche preventivate (ovvero la Soc. In Agenzia Case)”.

Rileva ancora il ricorrente che “la causa della manleva non poteva nemmeno essere rinvenuta nella liberalità tipica della donazione, non intercorrendo tra le parti alcun vincolo parentale od amicizia” ed aggiunge che “con riferimento all’asserito accordo tra le due agenzie, l’art. 1322 c.c. non consente di ritenere giuridicamente valido un accordo che preveda la rinuncia della provvigione in capo a quella agenzia che abbia portato alla conclusione dell’affare al fine di favorire chi non abbia posto in essere alcuna condotta utile, stante l’assenza di interesse meritevole di tutela in capo alla prima”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito alla sussistenza dell’obbligazione di manleva, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 pre-riforma”. Rileva che con la sua motivazione il giudice dell’appello “abbia ritenuto che le parole rese dal Sig. Z. alla Sig.ra B. avessero un mero valore di rassicurazione circa la non debenza di somme nei confronti della Bagnolo Case”. Ciononostante il G.O.T. “giunge alla decisione di condannare la Soc. In Agenzia Case in accoglimento della domanda formulata dall’appellante”, così incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione, posto che “se le dichiarazioni rese dal Sig. Z. avevano solo valore di rassicurazioni (come afferma il Giudicante), esse non potevano implicare l’assunzione di alcun impegno a tenere manlevata la Sig.ra B. da eventuali pretese economiche”. Inoltre, osserva ancora la ricorrente “se il Giudice di 2^ grado avesse accertato la sussistenza di un patto di manleva, avrebbe anche dovuto rilevare che tale patto non prevedeva un limite massimo di assunzione del debito, come previsto dall’art. 1938 c.c., e dichiararne pertanto la nullità ex officio (vd Cass. Civ., Se. 26.01.2010, n. 1520)”. Non solo ma avrebbe dovuto verificare “se l’impegno assunto dal Sig. Z. fosse stato assunto personalmente oppure in qualità di legale rappresentante della Soc. In Agenzia Case (come osservato nella comparsa conclusiva di 1^ grado di parte ricorrente, pag. 5)”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito alla sussistenza di un accordo tra le due agenzie immobiliari, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 pre-riforma”. Dalla sua motivazione ritiene la ricorrente che “il Giudicante abbia accertato la sussistenza di un accordo tra le due agenzie immobiliari (di cui, peraltro, non è mai stato chiesto l’accertamento da parte attrice). Ma da tale asserito accordo non poteva, di certo, discendere alcun diritto in capo alla Sig.ra B.. Ciò sia alla luce dell’art. 1372 c.c., poichè il contratto ha forza di legge solo tra le parti, sia alla luce dell’art. 1411 c.c., poichè il contratto a favore di terzo è valido solo allorquando lo stipulante vi abbia interesse” (e nel caso in questione non vi era alcun interesse della Società). In ogni caso sul punto manca qualsiasi motivazione.

1.4 – Col quarto motivo si deduce: “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Nessuna delle parti in causa aveva “mai richiesto alcun accertamento in merito ad un accordo tra le Soc. In Agenzia Case e Soc. Bagnolo Case” e ciononostante il giudice dell’appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., “ha fondato la sua decisione sull’asserito accertamento di tale negozio giuridico”.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – E’ infondato il primo motivo, perchè, come correttamente indicato dal giudice dell’appello, ben poteva rientrare tra gli accordi tra le società, legati alla affermata riserva di competenza sul luogo e alle concrete modalità della vicenda, un accordo come quello poi stipulato, risultando le considerazioni svolte dalla parte ricorrente non decisive, perchè non esaustive della valutazione di tutti gli interessi meritevoli di tutela che tale accordo potevano fondare.

2.2 – Il secondo e terzo motivo denunciano vizio di motivazione ma risultano infondati, perchè il giudice ha fondato le sue conclusioni su una chiara interpretazione delle affermazioni della collaboratrice, giungendo alla conclusione di ritenere che era stato assunto l’obbligo nei confronti della stessa cliente di tenerla indenne ove fosse stata richiesta l’altra provvigione. Si tratta di interpretazione, che, se pure opinabile, non appare censurabile in questa sede sotto tale profilo e non risultando le prospettazioni operate con riguardo agli aspetti relativi alle modalità dell’accordo tra le parti e tra le agenzie influenti rispetto alla ratio decidendi e all’accertamento in fatto operato.

Val la pena di aggiungere che la complessiva valutazione operata dalla Corte di appello, valorizzando le dichiarazioni della teste, non era nel senso della intervenuta conclusione di un contratto di garanzia, ma semplicemente nel senso della rassicurazione della cliente che nulla sarebbe stato dovuto per l’attività dell’altra agenzia. Nella sostanza, quindi, il titolare dell’agenzia aveva garantito il fatto del terzo e di questo era stato chiamato a rispondere. Nè, infine, quanto alla questione sulla legittimazione e alla luce dell’evidente affidamento della cliente nella posizione rivestita dal M., si può distinguere utilmente tra le due posizioni, dovendosi comunque ritenere che il predetto abbia agito, fornendo la rassicurazione, quale titolare della società e non in proprio.

2.3 – Anche il quarto motivo è infondato perchè non vi è stata alcuna pronuncia di accertamento sul contratto tra le società, risultando le argomentazioni della Corte di appello rese ad abundantiam, senza alcuna influenza sulla ratio decidendi.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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