Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8845 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9620-2019 proposto da:

C.L., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DISCEPOLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.M., FONDIARIA SAI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 125/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.G. e C.L. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 125/2018, pubblicata in data 6 febbraio 2018, non notificata, formulando un solo motivo, sottoarticolato in tre diverse censure; il ricorso è illustrato da memoria.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli intimati in questa sede.

C.L., alla guida dell’auto di proprietà di C.G., mentre percorreva la statale 16 nel territorio di (OMISSIS), si fermava nell’area zebrata spartitraffico con lo scopo di riportarsi sulla semicarreggiata destra; lì veniva investito dall’auto di proprietà di P.M., condotta da Ca.St., che trainava un carrello a due ruote su cui trasportava una grosso moto da corsa.

L’impresa assicuratrice di P.M., ritenendo ricorrente un concorso di colpa del proprio assicurato pari al 30%, liquidava Euro 300,00 per il danno al veicolo ed Euro 1350,00 per danni fisici a C.G. e C.L..

Gli odierni ricorrenti agivano in giudizio per chiedere il risarcimento del maggior danno. La Fondiaria chiedeva il rigetto della domanda, adducendo che la responsabilità esclusiva o almeno prevalente dell’incidente dovesse essere ascritta a C.L..

La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 24/2012.

La Corte d’Appello di Ancona, con la pronuncia oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello proposto da C.L. e C.G..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 2043 c.c.; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; omesso esame di fatti decisivi relativamente alla responsabilità del sig. Ca.St. nella causazione del sinistro de quo; l’errata valutazione del quantum”.

I ricorrenti lamentano il fatto che la Corte d’Appello non abbia ritenuto Ca.St. l’unico responsabile del sinistro, pur essendo emerso dalla CTU che egli aveva tenuto una velocità eccessiva, superiore di 50 km rispetto a quella consentita ad un mezzo con traino a rimorchio, e comunque superiore a quella di 70 km permessa su quel tratto di strada. In particolare, la sentenza gravata non avrebbe attribuito rilievo al fatto che Ca.St. guidava un’auto con rimorchio, nè che aveva perso il controllo dell’auto, invadendo la banchina spartitraffico.

In aggiunta, rimproverano al giudice a quo di aver liquidato il danno al mezzo senza tener conto di quanto evidenziato dal CTP e cioè che il valore proposto dalla compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere rivalutato alla luce della percorrenza chilometrica indicata in (OMISSIS) km, la quale, risultando assai inferiore alla percorrenza media prevista per il modello in esame, avrebbe dovuto portare il valore di mercato della Golf ad Euro 1500,00. Quanto al danno alla persona insistono per il riconoscimento di un danno pari ad Euro 19.603,00, e, in particolare: Euro 2.277,00 per invalidità temporanea, Euro 664,00 per invalidità temporanea parziale, Euro 12.657,00 per invalidità permanete, Euro 3.899,00 per danno morale, Euro 106,00 per spese sostenute.

Tutte le censure, come risulta dalla loro illustrazione, costituiscono un tentativo inequivoco di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito dei fatti di causa ovvero ad una prospettazione alternativa degli esiti del compendio probatorio, a dispetto delle categorie logiche cui esse sono state ascritte.

Il Collegio, in particolare, rileva che:

– la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può essere fatta valere nel caso di doppia conforme, ostandovi la prescrizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., e non avendo i ricorrenti dimostrato la diversità della base fattuale sulla scorta della quale le due sentenze di merito conformi sono state emesse; in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)” (ex multis cfr., di recente, Cass. 03/11/2020, n. 24395);

– in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. 5/06/2018, n. 14358; Cass. 25/01/2012, n. 1028);

– il vizio di violazione di legge deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente, come in questo caso, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunzia a violazione (Cass. 16/01/2007, n. 828 e successiva giurisprudenza conforme);

– la censura relativa al quantum non investe adeguatamente la ratio decidendi della sentenza gravata che va ritenuta assolutamente satisfattiva (p. 14).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere liquidato per le spese perchè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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