Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8845 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8845 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 31421-2007 proposto da:
LEONETTI GIUSEPPE, in proprio nonchè nella qualità
di procuratore speciale di LEONETTI ELISABETTA (in
proprio e nella qualità di procuratrice generale

Data pubblicazione: 30/04/2015

degli altri coeredi LEONETTI RAFFAELE, LEONETTI
LUIGI, LEONETTI MARIA DONATA, LEONETTI GIAN PAOLO,
2015
360

LEONETTI EUGENIO, LEONETTI MARIA GRAZIA, LEONETTI
MARIA PIERA, LEONETTI MARIA GLORIA e LEONETTI MARIA
CRISTINA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CASTRENSE

7,

presso l’avvocato PLACIDI ARMANDO,

1

rappresentato e difeso dall’avvocato PETRELLA
FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

LNST 6113 8RoS
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO

rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti contro

REGIONE CAMPANIA;

intimata

avverso la sentenza n. 3205/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

DELLE POLITICHE AGRICOLE, e AGEA, in persona dei

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO
VINCIGUERRA, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 26/02/1998, la Regione Campania
conveniva in giudizio CARAVITA Laura di Sirignano, titolare della
omonima azienda agricola, chiedendo la restituzione di somma, da
essa indebitamente percepita, quale premio previsto dai regolamenti
periodo 1989-1993, in relazione alle irregolarità riscontrate dal
Corpo Forestale dello Stato.
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il
rigetto della domanda ;in via riconvenzionale, il pagamento di tutti i
premi non corrisposti in dipendenza delle presunte irregolarità
riscontrate.
Chiede la chiamala in causa del Ministero delle Politiche Agricole e
44..cm.,1udell’AIMA,yder Ministero del Tesoro, quali soggetti obbligati al
pagamentojNella contumacia dei terzi chiamati9
sentenza in data 04/10/2001, il Tribunale di Napoli
rigettava entrambe le domande.
Proponeva appello la convenuta. Nessuno si costituiva per
gli appellati. La Corte di Appello di Napoli

/

con sentenza in data

24/10/2006, rigettava l’appello.
Ricorre per Xassazione Giuseppe LEONETTI / in proprio/
quale coerede della CARAVITA DI SIRIGNANO, nonché quale
procuratore speciale di LEONETTI ELISABETTA, in proprio / in quanto
coerede della predetta de—cuius e nella qualità di procuratrice
generale degli altri coeredi.
Resistono, con un unico controricorso,

il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche agricole e la
GEA ( Agenzia Erogazioni in Agricoltura).

MOTIVI DELLA DECISIONE

CEE per il ritiro dei seminativi dalla produzione agricola / relativi al

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli
artt. 1456 e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, là dove la
sentenza impugnata,pur dando atto dell’insussistenza di violazioni e
irregolarità, in relazione agli aiuti comunitari al proprio fondo
agricolo, non aveva accolto la domanda riconvenzionale.
Con il secondo, vizio di motivazione della sentenza
impugnata là dove si affermava che lo specchietto riepilogativo pari

ad C. 140.682,45, quale atto di part9 non era sufficiente a legittimare
l’accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con il terzo, vizio di motivazione, là dove la sentenza
impugnata affermava che la regione Campania aveva contestato la
documentazione in esame (il predetto specchietto riepilogativo) ,
Appare pacifica tra le parti la circostanza che l’unica
violazione contestata alla CARAVITA (una duplice percezione di aiuti
sul medesimo fondo ) era quella di cui al verbale CFS del 27/04/1995.
Emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata che la CARAVITA
stessa aveva dimostrato il venir meno, per effetto di sentenza del
Pretore di Caserta n. 633 del 1997 , di quell’unica circostanza. P
infatti il giudice di primo grado aveva rigettato la relativa domanda di
restituzione somma proposta dalla Regione Campania. Il giudice di
appello parla di assoluta)4aLsussistenza di violazioni, visto
l’annullamento dell’ordinanza — ingiunzione n. 101/95.
Appare altrettanto pacifico e non contestato che nessuna delle
controparti ebbe mai a dedurre od eccepire la sussistenza di ulteriori
elementi ostativi alla ripresa delle regolari erogazioni in favore della
CARAVITA.
In assenza dunque di contestazioni al riguardo

la predetta

circostanza pacifica non poteva che comportare l’esclusione assoluta
di un ulteriore onere probatorio a carico della CARAVITA di
SIRIGNANO ( al riguardo, giurisprudenza ampiamente consolidata: tra
le altre, Cass. N. 1902 del 2002 ‘ t

3 duc,(

Il giudice di appello si riferisce ad una missiva datata
11/5/1998, con cui la Regione Campania preso atto della sentenza n.
/
2

633 del 1997, invitava l’AIMA a procedere alle necessarie rettifiche
ed al successivo pagamento degli aiuti comunitari all’Azienda
beneficiaria. E’ bensì vero, come afferma il giudice a quo, che il
documento non costituisce ricognizione formale di debito da parte
della Regione, ma esso avrebbe dovuto e Rotpto.essere liberamente
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apprezzato dal giudice come elemento
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di una situazione api«

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Appare quindi fondato il primo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.
Va cassata la sentenza impugnata l con rinvio alla Corte di
Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà quantificare il
credito del ricorrente, e pure si pronuncerà sulle spese del presente
giudizio.

P. Q. M.
tt,»A

La Corte accoglie il primo motivo del ricorsoyeg -sa la
sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese / alla Corte di
Appello di Napoli in diversa composizione.
Roma, 26 febbraio 2015.

Il Consigliere Es nso

pacifica e non contestata.

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