Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8845 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/04/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 18/04/2011), n.8845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORDANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.P.A., (già BASELL POLIOLEFINE ITALIA

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 827/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/05/2006 R.G.N. 1044/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO per delega GIUSEPPE

GIORDANO;

udito l’Avvocato PALLADINO LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 novembre 1999 A.R. esponeva che, nel periodo dal 15.5.1989 all’1.2.1999, data di interruzione del rapporto, aveva ininterrottamente lavorato presso il Petrolchimico di (OMISSIS), inizialmente alle dipendenze di Himont Italia e quindi dal (OMISSIS) di Montell Italia S.p.A., incorporante la prima per fusione, svolgendovi le mansioni di disegnatore progettista, comprese nel livello C del CCNL Industria Chimica, percependo solo ed esclusivamente un compenso mensile onnicomprensivo di circa L. 6.600.000 lorde.

Aggiungeva che il rapporto di lavoro era fittiziamente sorto e si era snodato nel tempo tramite incarichi via via conferitigli, quale formale prestazione di “consulenza esterna per la progettazione ed il disegno meccanico di alcuni macchinari”, come da lettera-incarico della Himont del 15.5.1989.

Deduceva quindi l’inefficacia e illegittimità del licenziamento e soggiungeva che per le mansioni espletate gli spettava l’inquadramento nel livello C del CCNL con le relative differenze retributive, la 13a e 14a mensilità, il t.f.r. e le indennità per ferie e per mancato preavviso, ammontanti in totale, come da conteggio allegato, a L. 211.635446.

Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento del descritto rapporto di lavoro subordinato, la società convenuta fosse condannata a reintegrarlo in servizio, con ogni conseguenza per l’illegittimo licenziamento, ed al pagamento della somma predetta oltre risarcimento del danno da mancato versamento dei contributi di legge, ed accessori.

Si costituiva la Montell Italia S.p.A., contestando la domanda con articolate argomentazioni.

Con sentenza del 22 febbraio 2005 il Tribunale di Brindisi, sulla base della espletata istruttoria, escludeva che fosse intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato e quindi rigettava il ricorso non essendo emerso l’elemento fondamentale della subordinazione dato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, essendosi viceversa evidenziato che i vari contratti – depositati dalla resistente – intercorsi tra le parti per l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, tesi alla realizzazione del risultato convenuto, erano stati sostanzialmente osservati nell’esecuzione dei reciproci diritti-doveri.

Con atto depositato l’11 aprile 2005 A.R. proponeva appello avverso tale decisione, cui resisteva Basell Poliolefine Italia S.p.A., succeduta alla Montell Italia S.pA., replicando alle avverse argomentazioni e, deducendone la totale infondatezza.

Con sentenza del 19 aprile-19 maggio 2006, l’adita Corte d’appello di Lecce, ritenuto che gli elementi di prova acquisiti e le stesse dichiarazioni del ricorrente, inducevano ad escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, confermava la decisione del primo Giudice, rigettando il gravame.

Avverso tale decisione, ricorre l’ A. con due motivi.

Resiste la Basell Poliolefine Italia S.p.A. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso A.R. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, lamenta che la Corte d’Appello abbia argomentato e motivato in modo del tutto errato in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti ed abbia fatto un’errata applicazione dei principi e delle norme legali applicabili alla fattispecie, nonchè, nella interpretazione della volontà ed dell’accordo delle parti, circa la qualificazione effettiva e sostanziale del rapporto di lavoro al momento della sua nascita, ma anche, e soprattutto, in ordine al comportamento posteriore tenuto nel corso del lungo svolgimento (art. 1362 e segg. c.c.), in cui era emersa una volontà fattuale, del tutto diversa da quella formale, e coincidente con tutte le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa più fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., violazione del principio di effettività in tema di qualificazione del rapporto di durata e di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Più in dettaglio, il ricorrente lamenta che, nell’individuazione della volontà delle parti espressa nei singoli atti di esecuzione, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro di durata decennale, la Corte avrebbe dovuto far riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione del rapporto di durata, tenendo conto dell’evoluzione dell’oganizzazione del lavoro e delle caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato in riferimento alle prestazioni di carattere prettamente intellettuale e professionale.

Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato.

Invero, dalla lettura della impugnata sentenza emerge con chiarezza l’iter logico della motivazione che, in aderenza ai principi della giurisprudenza di legittimità, ha correttamente valutato sia la volontà delle parti (sul cui accertamento “non deve prescindersi”:

Cass. 23 luglio 2004, n. 13884), sia la concreta successiva evoluzione del rapporto accertata sulla base delle risultanze probatorie di volta in volta richiamate nel corpo della motivazione.

Al riguardo, basandosi sulle circostanze pacifiche e comprovate dall’istruttoria, la sentenza ha accertato che il “contratto di lavoro autonomo”:

a) si era tra le parti snodato “nel tempo con le medesime caratteristiche” (circostanza comprovata all’esito dei successivi specifici accertamenti della sentenza della Corte di Lecce e dalle deposizioni testimoniali);

b) “senza mai assurgere nel concreto alla figura del rapporto di lavoro subordinato”.

In particolare, è risultato che l’ A., al di là di talune affermazioni equivocamente interpretabili fatte da alcuni testi, per sua stessa ammissione convenne di svolgere un’attività lavorativa autonoma assimilabile al contratto di collaborazione continuativa, nell’espletamento della quale non fu sottoposto nè a rigidi vincoli di orario (essendo ovvio che l’opera dovesse essere svolta in coordinamento con l’azienda negli orari di apertura di questa) nè a direttive (se non quelle rivolte all’ottenimento dell’opus richiestogli dall’azienda: il tale progetto con tali finalità) e potere disciplinare del datore di lavoro (non potendosi i riferiti screzi, privi di sanzione, essere considerati – come ritenuto dal Giudice a quo- espressione di potere disciplinare ma solo del potere di supervisione), ma svolse in tutta autonomia la tipica attività di disegnatore progettista di carpenteria, retribuito secondo il monte ore previsto per l’esecuzione dei progetti via via affidatigli e con tariffe orarie desunte dalle tabelle professionali: il tutto con compensi estremamente variabili nel corso degli anni e solo “con controllo finale dell’elaborato”.

Le emergenze probatorie confluiscono quindi nella descrizione dell’attività svolta dall’ A., quale opera prestata in autonomia al di fuori di direttive e controlli che non fossero quelli dedotti col contratto.

Detta situazione di fatto – così come accertata -, ove il rapporto tra le parti è articolato non già sulla mera messa a disposizione di energie lavorative etero dirette bensì sulla fornitura all’azienda committente di svariate e connesse operazioni funzionali all’approntamento dei progetti, in contestualità con l’azione di una equipe tecnica coordinata, non lascia dubbi sulla sussistenza di un contratto di lavoro autonomo teso al conseguimento di quel risultato.

In definitiva, non ravvisandosi gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, ma al contrario essendo emersa l’effettiva esecuzione degli accordi inter partes circa l’espletamento del convenuto rapporto di lavoro autonomo (e nel primo e nei successivi anni del rapporto stesso), correttamente, l’impugnata sentenza ha confermato la sentenza di primo grado.

Trattandosi di motivazione congrua e priva di vizi logici e di violazioni di legge, il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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