Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8845 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio

dell’avvocato INNOCENTI FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICCI RICCARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.G., I.C., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2003 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONCADA TOMMASO per delega Avv.

MICCI RICCARDO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato PUOTI GIOVANNI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Viterbo, assumendo che C.G. ed I.C. avevano omesso di presentare la dichiarazione ICI e di corrispondere la relativa imposta in ordine ad un fabbricato di loro proprietà ubicato nel territorio comunale, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei predetti per le annualità dal 1993 al 1998, recuperando a tassazione le imposte con irrogazione di sanzioni ed applicazione di interessi.

I contribuenti impugnavano gli avvisi innanzi la Commissione Tributaria provinciale di Viterbo, eccependo in primo luogo che l’immobile aveva natura rurale come emergente dai certificazione catastale, ed in subordine che la rendita presa in considerazione dal Comune era errata in quanto maggiore di quella proposta dai contribuenti mediante la procedura DOCFA. La Commissione, riuniti i ricorsi, dichiarava la insussistenza del requisito di ruralità dell’immobile ed il suo assoggettamento all’ICI, che tuttavia dichiarava dovuta, per gli anni dal 1996 al 1998, sulla base della rendita relativa alla classe catastale (OMISSIS), ad avviso della Commissione divenuta definitiva.

Appellavano la sentenza sia il Comune, sulla base di una asserita erroneità del ritenuto pagamento della imposta sulla base della categoria (OMISSIS), da parte dei contribuenti, sia questi ultimi i quali reiteravano le doglianze di prime cure anche con riferimento al classamento catastale dell’immobile come rurale negli anni di riferimento, circostanza non tenuta in considerazione dal primo giudice.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 43/3/03, in data 3-10-2003, depositata in data 7-10-2003, riuniti gli appelli, accoglieva il gravame dei contribuenti e rigettava quello del Comune, osservando che in presenza di classamento catastale attestante la ruralità dell’immobile era onere del Comune dimostrare la insussistenza di tale requisito, onere non assolto dall’ente territoriale, con conseguente infondatezza della pretesa impositiva.

Dichiarava assorbita ogni altra questione.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune, con due motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al principio dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume che la Commissione Regionale aveva errato ritenendo che all’ente territoriale incombesse l’onere di dimostrare che l’immobile di proprietà dei contribuenti non presentasse i requisiti di ruralità costituenti presupposto per la esenzione dalla imposta.

Sostiene infatti che la agevolazione tributaria costituisce deroga al normale regime di imposizione e che in base ai principi che regolano la incidenza dell’onere probatorio stabiliti dall’art. 2697 c.c., spetta al contribuente fornire la prova che ricorrono in concreto la condizioni previste dalla legge per poter godere della esenzione dalla tassazione.

Nella specie, quindi, l’onere della prova della sussistenza del requisito della ruralità dell’immobile incombeva ai contribuenti, e non al Comune. Con il secondo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Osserva infatti che la Commissione Regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti senza prendere in considerazione punti decisivi del gravame prospettati dal Comune di Viterbo, relativi alla asserzione dei contribuenti stessi che la imposta richiesta dal Comune era calcolata prendendo a base una rendita più alta di quella proposta dai medesimi alla Agenzia del Territorio per gli anni 1996, 1997, 1998, ed al fatto che gli stessi contribuenti avessero fatto richiesta di nuovo classamento dell’immobile, con ciò, ad avviso del Comune, ammettendo la sussistenza della soggezione dell’immobile alla imposta.

Assume quindi l’ente ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto motivare in ordine alla ritenuta irrilevanza di tali decisivi elementi.

I contribuenti nel controricorso sostengono la infondatezza delle argomentazioni del Comune.

I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.

In ordine al primo, deve rilevarsi che il principio invocato dal Comune, in sè astrattamente condivisibile, non ha, nella fattispecie concreta, l’esito perseguito dall’ente ricorrente.

E’ infatti incontestato che per tutti gli anni in riferimento, l’immobile era iscritto in catasto con la attribuzione di una categoria ((OMISSIS) o (OMISSIS)) che presupponeva la sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994.

E’ noto che la sussistenza di detti requisiti esclude la applicabilità dell’ICI ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, convertito in L. 14 del 2009, (norma interpretativa) e del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

E’ del pari incontestato (per concorde affermazione delle parti) che solo nel 1999 i contribuenti fecero istanza di nuovo classamento dell’immobile secondo la procedura DOGFA, laddove non è detto (nè il ricorrente lo specifica) se sia stato o meno attribuito dalla Agenzia del Territorio il nuovo classamento con attribuzione di rendita definitiva, e con quale decorrenza.

E’ in ogni caso certo, per espressa affermazione dell’ente ricorrente, che gli avvisi di accertamento erano fondati sul presupposto della omessa presentazione della dichiarazione ICI da parte dei contribuenti fin dal 1993 e che la rendita cui era commisurata la imposta non derivava da classamento dell’immobile in catasto, bensì da quella posseduta da fabbricati similari, D.Lgs. n. 54 del 1992, ex art. 5, comma 4.

Stando così le cose, è evidente che il Comune impositore ha obliterato il principio della autonomia della procedura di classamento degli immobili e della attribuzione della rendita catastale, di competenza esclusiva della Agenzia del Territorio, e di quella di computo ed applicazione della imposta, di competenza del Comune con pregiudizialità della prima rispetto alla seconda.

Difatti, in presenza di una certificazione catastale attestante la ruralità dell’immobile, e di conseguenza, come sopra esposto, la esenzione dall’ICI e, correlativamente, dall’obbligo della relativa denuncia, il Comune non può procedere a nuovo accertamento sulla base di un classamento diverso che invece sia sottoponibile al tributo operando in via presuntiva, prescindendo dalle risultanze catastali. Si impone, invece, la applicazione del principio anche recentemente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 18565 del 2009) secondo cui qualora un fabbricato sia catastalmente classificato come “rurale” resta precluso ogni accertamento in funzione della pretesa assoggettabilità all’ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei confronti della Amministrazione competente. (Agenzia del Territorio).

Ne consegue che il Comune al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato alla imposta, ha l’onere di previamente impugnare la attribuzione catastale vigente, che tale assoggettamento esclude.

Conclusivamente, quindi, nel caso di specie il contribuente assolve all’onere probatorio che gli compete ai sensi dell’art. 2697 c.c., al fine di escludere l’obbligo tributario provando documentalmente la esistenza di una classificazione catastale dell’immobile attestante la ruralità del medesimo.

Essendo ciò accaduto nel caso di specie, l’assunto del Comune sulla esistenza di un onere probatorio a carico dei contribuenti circa la esenzione della imposta presuppone la irrilevanza della classificazione catastale in concreto esistente nel periodo di riferimento, ed è quindi infondato.

Il secondo motivo è parimenti non condivisibile.

A prescindere infatti dalla chiara mancanza di autosufficienza del mezzo, che sostiene una carenza motivazionale della sentenza sulla base di asserito omesso esame di asserzioni non testualmente riportate nè citate nei loro precisi contesti, è evidente che la ritenuta nullità degli avvisi per la insussistenza della obbligazione tributaria è assorbente rispetto ad ogni valutazione di merito che non abbia carattere pregiudiziale o dirimente rispetto a tale dato fondamentale, per cui rettamente le relative doglianze devono considerasi assorbite.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune alla rifusione delle spese a favore dei contribuenti, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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