Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8845 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. un., 13/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 13/05/2020), n.8845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25161/2018 proposto da:

C.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

VERDI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RODOLFO MELONI;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e

difesa dagli avvocati ALESSANDRA CAMBA ed ALESSANDRA PUTZU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 30/01/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. 16 del 30.01.2018, dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.M.C. avverso la decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Cagliari che aveva rigettato la sua domanda, avanzata nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, di Ca.Gi., di T.M.G. e G.F., di B.S., di P.G. ed D.E. di accertamento dell’intervenuto acquisto da parte sua della proprietà, ai sensi degli artt. 942 o 946 c.c., di una fascia di terreno latistante un fiume appartenente al demanio idrico regionale, per essere stata la stessa, sulla base di c.t.u., reputata occupabile dalla piena ordinaria del corso d’acqua, inserita in fascia di pericolo secondo il piano di assetto idrogeologico e così non sdemanializzata, nè sdemanializzabile.

Il TSAP, nella resistenza della sola Regione, dichiarati contumaci le restanti parti, spiegava la declaratoria di inammissibilità ricordando che la giurisprudenza dell’adito Tribunale a partire dalla sentenza n. 53 del 2016 (v. già le Sezioni Unite della Corte n. 10453 del 2015 e n. 7952 del 2016), quindi di gran lunga anteriore all’instaurazione del gravame in esame, era ormai nel senso di ritenere che, a causa del sopravvenuto carattere facoltativo della registrazione della sentenza, il combinato disposto del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 189, comma 1 e art. 183, comma 3 e 4, doveva essere interpretato nella direzione per cui il termine breve per la proposizione dell’appello era da farsi decorrere dalla data di ricevimento dell’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, con il quale il cancelliere comunicava alle parti “in via telematica” la trasmissione della sentenza all’ufficio competente per la registrazione, facendo immediatamente seguire il rilascio via PEC di copia integrale della stessa; senza quindi più necessità della notifica prevista dal cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4, con la quale era invece in origine stabilito dovesse comunicarsi la restituzione della sentenza registrata, accompagnata da copia integrale del dispositivo della stessa e dalla quale era ex lege prescritto dovesse farsi decorrere il termine breve per la proposizione dell’impugnazione.

Nella specie dalla documentazione in atti, in particolare dal certificato acquisito a firma del competente funzionario di cancelleria, risultava che la cancelleria del TRAP aveva comunicato quanto meno il dispositivo, con chiara menzione dell’intervenuto rigetto della domanda, in data 27.10.2015 e a fronte di siffatta comunicazione il ricorso era stato notificato non prima del 26.11.2016.

Avverso la sentenza del TSAP ha proposto ricorso il C. sulla base di due motivi, cui ha resistito la Regione con controricorso.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la causa è stata riservata in decisione.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i due motivi il ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 183 e 189, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 327 c.p.c., per avere il TSAP fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione dalla comunicazione telematica che però conteneva il solo “avviso di deposito sentenza…”, senza dispositivo e solo successivamente la sentenza. Denuncia, altresì, difetto di motivazione per non avere il TSAP valutato sia il reale ed effettivo contenuto della PEC inviato dalla cancelleria il 27.10.2015, sia il contenuto della certificazione senza data della Corte di appello di Cagliari. Aggiunge, inoltre, che avrebbe errato nel non considerare che il mutamento di giurisprudenza era avvenuto dopo la notifica del 27.10.2015 da parte della cancelleria della Corte distrettuale.

Ad avviso del ricorrente le norme speciali contenute nel R.D. n. 1775 cit., non prevedono che la comunicazione in parola sia “idonea” a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, giacchè la comunicazione via PEC non ha fatto venire meno la dicotomia tra comunicazione e notificazione, distinzione che il cancelliere peraltro aveva fatto, avendo “qualificato l’inoltro come comunicazione”.

Con la seconda doglianza il ricorrente ritiene configurabile nella specie l’overruling di cui invoca l’applicazione e ciò farebbe ritenere ammissibile l’appello proposto nel termine lungo ex art. 327 c.p.c., in quanto il mutamento interpretativo della giurisprudenza del TSAP, che faceva decorrere il termine della notifica del dispositivo, è stato formulato quando la notifica dell’avviso di deposito, ove anche la si ritenga del dispositivo, era avvenuta da circa 4 mesi ed era in corso il termine lungo per impugnare.

I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sulla medesima questione della decorrenza del termine per l’impugnazione, sono infondati.

Come correttamente ricordato dal TSAP, la disciplina contenuta nel cit. R.D. n. 1775, artt. 189 e 183, è ormai costantemente interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel senso che la soppressione dell’obbligo di registrazione ha reso ormai irrazionale/inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo della sentenza, siccome originariamente previsto dal cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4, e questo per la ragione che, in ipotesi di non registrazione, la sopravvivenza del cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4, renderebbe impossibile l’adempimento della formalità di notifica dalle quali far decorrere il termine breve; con la conseguenza che il rilascio di copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, deve essere inteso come necessariamente “idoneo” a far decorrere il ridetto termine breve di cui al cit. R.D. n. 1775, art. 189, comma 1 (Cass., Sez. Un., n. 10453 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 15144 del 2011; Cass., Sez. Un., n. 7607 del 2010).

Come ancora correttamente rilevato dal TSAP, l’evidente carattere speciale della disciplina contenuta del cit. R.D. n. 1775, artt. 189 e 183, rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria stabilita dal “nuovo” art. 133 c.p.c., comma 2, per essere quest’ultima in effetti rivolta ad evitare incertezze circa gli effetti della comunicazione telematica; e, ciò, anche se “il rilascio” della copia integrale della sentenza, che subito segue l’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, avviene ora in via telematica a mezzo PEC, mancando pur sempre la possibilità, in ipotesi di non registrazione, di far decorrere il termine breve dalla notifica di cui al cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4; soluzione che del resto è già stata adottata con riferimento ad analoghi meccanismi speciali, per i quali la notifica telematica del testo integrale della sentenza è stata giudicata “idonea” a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. n. 10128 del 2018; Cass. n. 10525 del 2016).

Si tratta di un orientamento al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità e che trova il proprio antecedente nel mutamento di giurisprudenza di cui alle sentenze 30 marzo 2010, n. 7607, e 11 luglio 2011, n. 15144, secondo le quali il venire meno dell’obbligo di registrazione di tutte le sentenze civili ha mutato il sistema di decorso dei termini avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. Consegue da ciò che non può trovare accoglimento neppure l’ulteriore considerazione, sulla quale la difesa del ricorrente ha insistito formulando l’ulteriore motivo, secondo cui la tesi recepita dal TSAP nell’impugnata sentenza sarebbe il frutto di una overruling processuale, evidentemente non sussistente nel caso di specie (come già chiarito nella citata sentenza n. 15900 del 2019, nonchè nella precedente pronuncia n. 5642 del 2019).

Infatti, quanto alla censura di fondamentale cambiamento di giurisprudenza, esso è intervenuto nel 2010, come appena sopra si è avuto cura di evidenziare, mentre la statuizione circa l'”idoneità” del rilascio via PEC della copia integrale della sentenza del TRAP a far decorrere il termine breve, a seguito di avviso “telematico” R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, introduce una semplice “variante” alla rammentata giurisprudenza, una “variante” peraltro già ampiamente scrutinata dalla Corte, come sopra segnalato, che pertanto non può dar luogo ad una fattispecie di overrulling processuale (Cass., Sez. Un., n. 7952 del 2016).

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo previsto a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Ente locale, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA