Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8844 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6405-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

PASSAGLIA 11, presso lo studio dell’avvocato AMALIA RE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO EPICOCO;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO 5,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentata e

difesa dagli avvocati RAFFAELE NICOLI’, PIERGIANNA MENGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 89/2018 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 19 gennaio 2018, articolando quattro motivi, corredati di memoria.

A tal fine espone:

– che aveva utilizzato l’immobile presso cui veniva somministrata energia elettrica per brevi periodi, tanto da aver ricevuto bollette con importi minimi;

– che, solo a seguito della sostituzione dell’apparecchio misuratore con altro a gestone elettronica, aveva ricevuto una bolletta di conguaglio, relativa al periodo dal 24 aprile 2003 al 25 maggio 2004, di Euro 1383,33, tenendo conto della lettura finale del contatore sostituito: lettura che egli riteneva frutto di un errore;

– che, segnalato l’errore, riceveva da Enel una comunicazione, il 19 ottobre 2004, ove veniva dichiarato che era stata effettuata la compensazione delle sue fatture a debito e a credito e che la somma ancora dovuta era pari ad Euro 46,56:

– che successivamente l’Enel provvedeva al distacco della fornitura per il mancato pagamento delle fatture dichiarate compensate;

– che con lettera del (OMISSIS) l’ENEL rimediava all’errore e ricalcolando le fatture dichiarava di essergli debitrice della somma di Euro 225,21, successivamente liquidata con assegno;

– che con lettera raccomandata, il (OMISSIS), Enel gli inviava altre due richieste di pagamento di Euro 158,92 e di Euro 432,78 prive di causale;

– che dalla fattura del (OMISSIS) relativa al bimestre maggio-giugno 2005 si evinceva che sulla bolletta successiva gli sarebbe stato addebitato l’importo di Euro 8,96 e che le bollette precedenti risultavano pagate;

– che il (OMISSIS) un addetto Enel effettuava il distacco della fornitura;

– che con provvedimento ex 700 c.p.c., il Tribunale di Brindisi, cui si era rivolto, ordinava al gestore di provvedere al ripristino della fornitura;

– che aveva chiesto al Tribunale di Brindisi che venisse accertato e dichiarato che la somma di Euro 591,70 pretesa dalla società E-distribuzione non era dovuta e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 5.000,00 o da valutarsi in via equitativa;

– che Enel, costituendosi in giudizio, contestava la domanda e spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento del credito di Euro 591,70, sostenendo che dalla lettura di conguaglio era emerso un debito per conguaglio di Euro 1383,33, relativo ad un anno, poi rideterminato in Euro 591,70 perchè ricalcolato ripartendo il consumo, com’era facoltà del somministrante, su un arco temporale di cinque anni, a seguito delle contestazioni del somministrato;

– che il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 69/2013, dichiarava l’inesistenza del credito e condannava ENEL al pagamento, oltre alle spese di lite, di Euro 3.000,00 a titolo risarcitorio;

– che la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame di Enel e lo condannava al pagamento di Euro 591,70 el al 50% delle spese del doppio grado di giudizio.

Resiste con controricorso E-distribuzione S.p.A.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dalla circostanza che i consumi precedenti alla sostituzione del contatore erano stati regolarmente fatturati come consumi reali e non presunti. Di qui l’erroneo ricalcolo degli stessi consumi da parte di Enel.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha considerato irrilevanti i consumi precedenti a quelli emergenti dalla lettura del contatore sostituito; avendo attribuito carattere dirimente ai fini della prova del credito vantato da Enel alla lettura rilevata, secondo la procedura standardizzata, dal tecnico che aveva sostituito il contatore, il quale aveva confermato in giudizio di aver sostituito il contatore e rilevato la lettura di quello precedente attenendosi alla procedura standard. Ciò rende privo di decisività il fatto asseritamente omesso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 c.c. – onere della prova (violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè, avendo proposto una domanda di accertamento negativo del credito, su Enel avrebbe dovuto gravare la prova del credito esercitato, mentre esso era rimasto privo di giustificazione, giacchè solo costituendosi nel giudizio di primo grado Enel, per la prima volta, aveva affermato che la somma di Euro 591,70 rinveniva dalla fattura di conguaglio di Euro 1383,33 distribuita su un periodo più lungo di cinque anni.

Il motivo è inammissibile.

Ciò che il ricorrente pretende è un diverso accertamento dei fatti su cui si è basata la decisione di appello, inammissibile perchè quello per cassazione non è un terzo grado del giudizio di merito. La Corte d’Appello ha, infatti, basato la sua decisione sull’assunto che la lettura del contatore sostituito fosse corretta e provata, documentalmente e tramite prova testimoniale, che, a prescindere dalle contraddittorie comunicazioni pervenute all’utente, dovute ad un difetto di coordinamento dei vari uffici dell’Enel – comunicazioni che hanno assunto rilievo, giacchè hanno determinato la riduzione del 50% della misura della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio – quest’ultima avesse diritto alla somma di Euro 1383,00 a titolo di conguaglio che, distribuita sull’arco temporale un quinquennio, aveva portato, nella determinazione dei rapporti dare avere tra le parti, a ritenere ancora dovuto dal somministrato l’importo di Euro 591,70.

2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione degli artt. 2702,2712,2697 c.c. – efficacia della scrittura privata e riproduzioni meccaniche (violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la procedura standardizzata di sostituzione del contatore conferisse alla copia del presunto rilievo fotografico effettuato al momento della sua rimozione il valore di prova certa della lettura ivi raffigurata, nonostante non vi fosse alcun elemento che consentisse di riferirglielo.

Anche questa censura cela una richiesta di diversa valutazione dei fatti, scalfendo gli esiti della prova documentale e della prova testimoniale, in forza dei quali il giudice a quo ha ritenuto provato il diritto di Enel a percepire la somma richiesta con la domanda riconvenzionale ed a rigettare la domanda di accertamento negativo dell’odierno ricorrente.

In merito alla prova testimoniale, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente che mette in dubbio la capacità del testimone di ricordare un fatto svoltosi anni prima, essa non ha riguardato il consumo di energia elettrica nella sua quantificazione, ma le modalità di rilevazione della lettura del contatore sostituito. Il tecnico ha confermato, infatti, che solo dopo aver fotografato il contatore da rimuovere, avere programmato ed eseguito la sostituzione con il contatore elettronico, inserito sul palmare in dotazione il numero di matricola del contatore da rimuovere era possibile effettuare la foto e confermare sul palmare la lettura riscontrato, contestualmente annotata su un modo cartaceo.

In ordine alla prova fotografica essa era stata oggetto solo di generiche contestazioni da parte del ricorrente quanto alla riconducibilità del consumo ritratto a quello risultante dal suo contatore prima della sostituzione.

3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 – concorso del fatto colposo del creditore (violazione e/o di falsa applicazione delle norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte di merito ritenuto eccessiva la somma riconosciutagli dal giudice di prime cure a titolo risarcitorio, basata sul fatto che se avesse pagato Euro 591,70, con riserva di ripetizione, il danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, sarebbe stato inferiore.

Il ricorrente non ha interesse ad impugnare un’affermazione della Corte d’Appello che non ha costituito una ratio decidendi, ma un mero obiter dictum. Il motivo, pertanto, è inammissibile.

4. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna e la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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