Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8844 del 30/04/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 8844 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso 21907-2007 proposto da:
IMMOBILIARE CLAUDIA 98 S.R.L. (p.i. 05558451000),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO
Data pubblicazione: 30/04/2015
VENETO 7, presso l’avvocato DONATO BRUNO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015
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GIUSEPPE CONTE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
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GEPRA LAZIO – COMUNIONE DELLE ASL DEL LAZIO (c.f.
97183270582), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ULPIANO 29, presso l’avvocato MARCO ANTONETTI, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine
– controri corrente contro
COMUNE DI ROMA, MARCHINI RODOLFO;
–
avverso la sentenza n.
intimati
–
855/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARCO
ANTONETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO
che ha
concluso per il rigetto del ricorso con
condanna
del controricorso;
alle spese.
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La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 5 marzo 2007
rigettava l’ appello principale proposto da MARCHINI Rodolfo e
quello incidentale proposto dalla Immobiliare CLAUDIA 98 srl, nei
confronti del Comune di Roma e della GEPRA Lazio — Gestione del
patrimonio da reddito delle ASL del Lazio / avverso la sentenza del
Tribunale di Roma del 14 gennaio 2004, che aveva riconosciuto il
diritto dell’ente locatore al risarcimento dei danni, quantificando
l’indennità di occupazione dovuta dal conduttore MARCHINI
(successore la Immobiliare CLAUDIA predetta) in misura pari al
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canone che lo stesso conduttore aveva ritenuto congruo.
Ricorre per cassazione la Immobiliare CLAUDIA.
Resiste con controricorso la GEPRA Lazio lche pure deposita memoria
per l’udienza.
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inidoneità dei quesiti,
relativi a violazioni di legge,( che appaiono del tutto privi della regola
giuridica che si ritiene violata, e presentano insufficiente riferimento
alla fattispecie concreta , risolvendosi in affermazioni del tutto
apodittiche, ovvero in mere tautologie o interrogativi circolari al
riguardo, tra le altre, Cass. S.U. n. 28536 del 2008 ) ed assenza delle
sintesi , omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di
motivazione (al riguardo, Cass. n° 2694/2008), di cui all’art. 366 bis
c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
In particolare, quanto al primo motivo, la ricorrente si limita a
chiedere se in relazione alla delibera, come in atti definita si applichi il
principio iura novit curia, ai sensi dell’art. 113, 1° comma cpc.
Nel secondo si chiede se la delibera, come in atti definita, sia fonte di
un obbligo di contrarre per il Comune di Roma, coercibile ai sensi
dell’art. 2932 c.c. si chiede ulteriormente se il Marchini, quale
conduttore, scaduto il contratto di locazione e nelle more
dell’adempimento da parte del Comune della stipula di nuovo
contratto, fosse tenuto a corrispondere al Comune una indennità di
occupazione non superiore al canone di cui al precedente contratto.
Tanto il primo che il secondo motivo, che lamentano, insieme alla
violazione di legge/ il vi io4Lmotivazione, mancano, come si diceva, dit
le sintesi, così come g, « nncano nel terzo motivo, nel quale si
censura il solo vizio di motivazione.
Va dichiarato dunque inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Roma, 26/02/2015
Il Consigliere este s- r
Cancelleria
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore
della parte costituita / che liquida in C. 7.200,00 per compensi , C.
200,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.