Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8844 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. un., 13/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 13/05/2020), n.8844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27943/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 12,

presso lo studio dell’avvocato ALDO LOIODICE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO PATARNELLO;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO PALADINI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

UNIVERSITA’ DEL SALENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3013/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La presente controversia ha ad oggetto una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lett. a), nel settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale, S.S.D. IUS/08 – Diritto costituzionale, bandito con Decreto Rettorale n. 214 del 2015 e rientrante nell’ambito del programma regionale “FSC 2007-2013. Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale. Approvazione pubblicazione dell’Invito a presentare proposte di ricerca nell’ambita, dell’Intervento denominato FuturelnResearch”.

Va precisato che la Regione Puglia, in tema di “Valorizzazione degli antichi mestieri rurali”, mirava a raccogliere e selezionare una serie di idee progettuali, per stipulare con le Università convenzioni finalizzate all’assegnazione di detti progetti, applicando le norme in materia di concorsi universitari. In particolare, in virtù dell’art. 2 dell’invito a presentare proposte di ricerca, le Università avrebbero dovuto espletare “le procedure concorsuali per l’assunzione di ricercatori con contratti a tempo determinato (tipologia L. n. 240 del 2010, art. 24, comma 3, lett. a)”, inoltre, ciascun bando di concorso avrebbe dovuto indicare, “oltre al settore scientifico disciplinare, l’idea progettuale di riferimento, come base del progetto di ricerca da realizzare a cura del ricercatore una volta assunto”.

Il provvedimento regionale faceva, quindi, riferimento alla necessità che, una volta selezionata l’idea progettuale da parte della Regione, in sede concorsuale venisse rispettato la L. n. 240 del 2010, art. 24, il quale detta la procedura da seguire per il corretto svolgimento dei concorsi universitari rivolti ai ricercatori a tempo determinato. In particolare, il menzionato art. 24, al comma 2, lett. a) prevede che il profilo del candidato sia definito “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”.

Il bando di concorso individuava il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura e, pur indicando il progetto di ricerca dal titolo “Valorizzazione degli antichi mestieri rurali”, precisava che la valutazione dei candidati avrebbe, comunque, dovuto essere effettuata “in relazione allo specifico settore concorsuale e al profilo definito dal settore scientifico-disciplinare e secondo i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale”.

Le fasi concorsuali consistevano: in una valutazione preliminare tra i candidati sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate; b) in una discussione pubblica dei medesimi titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati ammessi al colloquio, oltre a “una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando”.

L’Università del Salento, con decreto rettorale 27 maggio 2015 n. 510, nominò la commissione esaminatrice.

All’esito delle valutazioni di tale commissione, il Dott. D.A. venne dichiarato vincitore della procedura inizialmente con il punteggio di 76,90 (poi corretto in 75,90) (di cui: 21,90 punti ai titoli e al curriculum e 54/70 punti alla produzione scientifica); il Dott. C.A. si classificava, invece, secondo, con il punteggio di 73,25 (di cui: 19,25 punti ai titoli e al curriculum e 54/70 alla produzione scientifica).

La commissione precisò che il profilo del Dott. D. “risulta di adeguato livello scientifico e coerente con il SSD e con l’attività di ricerca prevista dal bando” (ibid)”. In particolare, in sede di giudizio complessivo attribuito al curriculum e ai titoli del Dott. D., i Commissari stabilirono che “il curriculum e i titoli del candidato rivelano un percorso di ricerca coerente con la disciplina del Diritto costituzionale; anche l’attività didattica è stata svolta con continuità. I titoli presentati dal candidato sono tutti significativi per qualità e per quantità e risultano direttamente congruenti con le specifiche finalità per le quali è stata bandita la procedura” e, con riferimento alla produzione scientifica, affermò che alcune pubblicazioni “affrontano con metodologie adeguate e innovative le specifiche tematiche di ricerca oggetto del presente bando di concorso”.

In relazione al Dott. C., la Commissione ritenne che: “il curriculum e i titoli del candidato rivelano un percorso di ricerca coerente con la disciplina del diritto costituzionale; anche l’attività didattica è stata svolta con continuità. I titoli presentati dal candidato sono tutti significativi per qualità e quantità”; inoltre, “il profilo scientifico del candidato appare di rilievo, sia sotto il profilo della continuità, della produzione scientifica, sia del rigore critico e ricostruttivo. Complessivamente si evince una buona predisposizione alla ricerca nel settore scientifico disciplinare IUS/08”.

Con Decreto Rettorale 16 dicembre 2015, n. 1220, furono approvati gli atti della graduatoria.

Il Dott. C.A. impugnò gli esiti della richiamata procedura e del Decreto rettorale dinanzi al TAR per la Puglia, contestando la valutazione del curriculum e dei titoli operata nei suoi riguardi nonchè l’attribuzione di sedici punti al Dott. D. per mancanza di congruenza di alcune pubblicazioni con il tema della “valorizzazione degli antichi mestieri rurali”.

Il TAR per la Puglia, con sentenza 13 marzo 2017 n. 424, accolse il ricorso, ritenendo fondate le censure sopra riportate, disponendo che l’amministrazione provvedesse alla rideterminazione dei punteggi assegnati.

Avverso tale decisione l’Università del Salento e D.A. proposero distinte impugnazioni.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3013/2018, pubblicata il 18 maggio 2018, riuniti gli appelli, li rigettò entrambi, nei sensi di cui alla motivazione di quella decisione; rigettò la domanda, riproposta dalla parte appellata, di risarcimento dei danni e dichiarò integralmente compensate tra le parti le spese di quel grado di giudizio.

Avverso la richiamata sentenza del Consiglio di Stato D.A. ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm., basato su un unico motivo.

C.A. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università del Salento non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è così rubricato: “Violazione dei limiti esterni della giurisdizione con riferimento agli artt. 24,103 Cost. e art. 111 Cost., commi 1, 3 e 8; eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nel merito amministrativo in materia di concorsi pubblici; violazione art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 362 c.p.c., n. 1 e art. 7, commi 4 e 6, nonchè art. 110 c.p.a.”.

1.1. Con il mezzo in esame, il ricorrente sostiene che “la materia oggetto del giudizio deciso dal Consiglio di Stato non rientrava tra quelle che consentono una giurisdizione estesa al merito, sicchè il relativo sindacato doveva necessariamente esercitarsi entro i limiti

imposti dalla giurisdizione generale di legittimità” e lamenta che il Consiglio di Stato si sarebbe, invece, sostituito all’amministrazione, sconfessando le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione esaminatrice e procedendo ad un diretto apprezzamento del profilo scientifico e curriculare dei due candidati, così proponendo una propria valutazione di merito (con relativa attribuzione dei punteggi ai candidati).

Pertanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe sussistente, nella specie, un vizio di eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento del G.A. nella sfera del merito amministrativo.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Osserva il Collegio che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che va ribadito in questa sede, per aversi eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dell’invasione da parte del giudice amministrativo della sfera di competenza dell’autorità amministrativa, è necessario che il giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto, ovvero, nella sua decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (Cass., sez. un., 15/07/2003, n. 11091, in motivazione; Cass., sez. un., 9/11/2011, n. 23302; Cass., sez. un., 15/05/2017, n. 11986, in motivazione; Cass., sez. un., 10/04/2018 n. 8824; Cass., sez. un., 6/06/2018 n. 14648).

Va pure ricordato che, come già da tempo questa Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare, le valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per manifesta illogicità del giudizio tecnico o travisamento di fatto in relazione ai presupposti del giudizio medesimo, senza che ciò comporti eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo (Cass., sez. un., 28/05/2012, n. 8412).

Inoltre, il giudice amministrativo, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, ha il potere-dovere di vagliare la conformità alla legge che disciplina l’adozione dell’atto amministrativo e gli atti di amministrazione restano soggetti al sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero alla loro manifesta carenza (Cass., sez. un., 2/05/2018 n. 10440).

Nella specie il giudice amministrativo non si è sostituito all’autorità amministrativa in valutazioni di merito, sotto il profilo dell’opportunità e convenienza delle scelte da operare in concreto, ma nel rigettare gli appelli proposti e nel confermare la decisione di primo grado, ha evidenziato che “i vizi della procedura concorsuale sono evidenti sotto il profilo estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa e sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche svolte, atteso che la valutazione dei titoli dei partecipanti non si è incentrata sui criteri stabiliti dalla legge e correttamente richiamati dal bando di concorso e gli stessi criteri individuati dai commissari sono stati applicati in modo irragionevole anche avuto riguardo al trattamento diverso riservato ai due concorrenti”.

Pertanto, nel caso in esame non è configurabile il denunciato vizio, avendo il Giudice amministrativo individuato la regola alla stregua della quale avrebbe dovuto essere condotto l’apprezzamento dei titoli, evidenziando che la stessa Commissione aveva predeterminato i punteggi e, quindi, anche le modalità di esercizio della sua discrezionalità; quel Giudice ha, pertanto, esercitato il suo sindacato di legittimità entro i confini propri della sua giurisdizione, senza in alcun modo sconfinare nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione (v. anche Cass., sez. un., 19/12/2011, n. 27283; Cass., sez. un., ord., 13/02/2020, n. 3562).

3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

5. Non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza avanzata dal controricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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