Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8842 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15037-2019 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

FERRENTINO;

– ricorrente –

contro

DIOCLEZIANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO NOLE’, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA ROSARIA DE SIMONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.G. si opponeva a un precetto intimatole dalla UCB Banca;

il Tribunale si pronunciava sull’opposizione con sentenza confermata dalla Corte di appello;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.G. sulla base di un motivo, corredato da memoria;

resiste con controricorso la Diocleziano s.r.l..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p., dell’art. 1815 c.c., della L. n. 108 del 1996, e della L. n. 24 del 2001, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di distinguere tra mutui a tasso fisso e mutui a tasso variabile relativamente ai quali ultimi non avrebbe potuto parlarsi di c.d. usura sopravvenuta, non configurabile, ma di usura in senso proprio realizzata;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso è manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

l’esposizione del fatto è svolta con rimando al fascicolo del giudizio di merito, senza alcuna sintesi che renda intellegibili i motivi di opposizione oltre che di appello e le ragioni decisorie dei gradi precedenti;

la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo idoneo la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell’assistito ancora spendibili (cfr. Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 5.600,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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