Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8842 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16 presso lo studio dell’Avvocato

PETRONE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato DE LELLIS

CARLO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 30/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 30/09/2005 che rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso del Consorzio per l’area di Sviluppo industriale di Caserta avverso l’avviso di accertamento IVA per l’anno 1996.

La CTR ha ritenuto che il consorzio aveva natura di Ente pubblico economico e che aveva per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali con la consequenziale applicabilità del regime dell’Iva.

Si duole la ricorrente, con due motivi, della violazione, falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 50 della L. n. 317 del 1991, art. 36, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 4, 19 e 19 ter e L. n. 319 del 1976, artt. 6, 16, 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e di vizio motivazionale in relazione al D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 62, comma 1, nonchè di violazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 2 e art. 19, comma 1 e vizio motivazionale. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La stretta connessione dei motivi ne impone la trattazione unitaria.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui ai successivi motivi e deve essere accolto.

L’Agenzia assume essere il Consorzio ente pubblico non economico a norma del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 50 e della L. n. 317 del 1991, art. 36, come questa ultima disposizione interpretata da questa Corte con le sentenze SS.UU. n. 1493/88, Cass. n. 4248/86, Cass. n. 6987/83 e Cass. n. 6926/83, essendo,pertanto inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) e cioè enti pubblici che non hanno ad oggetto principale ed esclusivo l’esercizio di attività commerciali;che per le opere eseguite(collettori fognari) per concessione della Agensud nessun compenso era stato pagato da quest’ultima, e le stesse erano destinate ad essere utilizzate non esclusivamente dalle imprese insediate nel territorio e i compensi erano regolati dalla L. n. 319 del 1976.

Osserva la Corte che sulla natura dei consorzi A.S.I. è intervenuta in primo luogo questa sezione con sentenza n. 13854/2004 che evidenziava che, al fine di individuare la soggettività passiva del Consorzio ai fini dell’IVA e la detraibilità dell’imposta pagata dall’ente sugli acquisti, rilevano il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 4 e 19. In considerazione della (indiscussa) natura pubblica del Consorzio,osservava la Corte, la normativa sull’IVA distingue tra enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali od agricole (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2) ed enti pubblici che non abbiano tale oggetto esclusivo o principale (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 4): nel primo caso, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese (con conseguente ascrizione dell’ente tra i soggetti passivi dell’IVA);

nel secondo caso, si considerano effettuate nell’esercizio di impresa (con conseguente ascrizione dell’ente tra i soggetti passivi dell’iva limitatamente a tale aspetto funzionale) solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte (occasionalmente) nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

Nel caso esaminato dalla Corte, in punto di fatto, non era controverso che il consorzio (per le operazioni oggetto di causa) gestisse e cedesse – sempre dietro corrispettivo – il godimento o comunque i diritti relativi alle opere realizzate (con i finanziamenti della Regione e della Cassa por il Mezzogiorno)e che fosse in discussione l’intrinseca natura commerciale di tali operazioni (riconosciuta nelle fasi di merito) e neppure – sempre in punto di fatto – l’inerenza degli acquisti per cui si invocava la detraibilità dell’IVA all’attività consortile sopra indicata.

Osservava la Corte in generale(oltre al caso in esame che riguardava la particolare legislazione siciliana) che i consorzi continuavano ad esercitare funzioni pubblicistiche di interesse generale, anche dopo la qualificazione di enti pubblici economici loro attribuita dalla L. n. 317 del 1991, art. 36, comma 4, come sottolineato da Cass. SS.UU. n. 781 del 1999).

Premetteva che più volte la Corte aveva rilevato che la L. n. 317 del 1991, art. 36, comma 4, attribuendo ex lege ai Consorzi per lo sviluppo delle aree industriali (ASI) la qualifica di enti pubblici economici, non ne aveva operato la trasformazione, nè da un punto di vista strutturale nè da un punto di vista operativo, limitandosi a precisarne i compiti (v., tra le molte, Cass. SS.UU. nn. 8675 del 1995 e 1287 del 1996).

La natura di ente pubblico economico e, comunque, l’esercizio di attività commerciale (in rapporto alle operazioni in esame) comportavano la soggettività IVA del Consorzio, in difetto di specifiche norme di legge. Precisava che, ai fini della commercialità dell’attività, era sufficiente che questa fosse svolta secondo intenti di economicità, cioè che fosse diretta all’equilibrio gestionale (a nulla rilevando che non si perseguisse un profitto o comunque un fine di lucro, in sè non essenziali per l’esercizio di un’attività commerciale).

Hanno seguito il medesimo indirizzo le recenti sentenze sempre di questa sezione n. 22685 del 9 settembre 2008 e n. 22685/2008 (quest’ultima relativa al medesimo Consorzio oggi in causa, per la rettifica iva 1994) affermando che in tema di IVA, il consorzio per le aree di sviluppo industriale, ente pubblico economico ai sensi della L. n. 317 del 1991, non può come tale essere considerato una vera impresa assimilabile alle società di capitali e dunque con attività assoggettata alla predetta imposta, essendo necessario, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 4, accertare se l’ente ceda beni o presti servizi verso corrispettivi di natura privatistica; solo a seguito dell’accertamento dell’esercizio effettivo di attività commerciale sarebbe risultata l’assoggettabilità del consorzio all’I.V.A., con conseguente diritto alla detrazione pagata dall’ente stesso sugli acquisti.

Passando al caso in esame,la sentenza della C.T.R. è apodittica quando afferma sussistere la presunzione assoluta di commercialità delle operazioni in esame e non consente di affermare su quali elementi abbia ritenuto che il Consorzio svolgesse esclusivamente o prevalentemente attività commerciale di cui al D.P.R. n. 633 del 1973, art. 4, comma 2, sì da ritenere sussistente la presunzione predetta e non la diversa ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo che avrebbe imposto l’accertamento in fatto della natura commerciale delle operazioni, come rapporto di diritto privato caratterizzato dalla percezione di corrispettivi a fronte delle prestazioni effettuate dal Consorzio e la inerenza delle stesse.

La CTR non appare altresì distinguere tra le ipotesi normative di cui all’art. 4 predetto, comma 2 e al comma 4 ricollegando la presunzione assoluta ad entrambe le fattispecie.

Anche la motivazione (che sarebbe stata necessaria solo nella ipotesi di cui al comma 4) che la natura dei corrispettivi non avrebbe natura tributaria per il rapporto sinallagmatico tra corrispettivi e prestazioni è solo apparente, mentre è tautologica l’affermazione che sarebbero contraddittorie la ritenuta natura commerciale del Consorzio e la natura tributaria delle entrate. Invece solo all’esito di tali accertamenti e nella diversa scansione sopra delineata avrebbe potuto riconoscersi la detraibilità dell’IVA. Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione dalla Commissione tributaria regionale della Campania per provvedere ad una nuova valutazione del materiale conoscitivo in base al seguente principio di diritto: “l’accertamento preliminare che il consorzio abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali consente di applicare la presunzione di cui al l’art. 4, comma 2, per cui le cessioni di beni e la prestazione di servizi si considerano in ogni caso effettuate nel regime di imprese,onde la relativa IVA può essere portata in detrazione a norma dell’art. 19 del citato D.P.R.;

nel caso in cui tale accertamento dimostri che il consorzio non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, la CTR dovrà accertare in concreto quali siano le cessioni di beni e di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali e solo per quelle riconosciute tali potrà riconoscere, nella concorrenza delle altre condizioni di legge, il diritto alla detrazione dell’IVA.” La CTR deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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