Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8842 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9127-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PETTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER MANGANO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CARMELA GIUFFRIDA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CACCIOLA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SC. O SC.MA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/2014 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il

18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.A. e Ma., quest’ultima anche quale procuratrice speciale del fratello J., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, M.A., Sa.Ca. e Sa.Sa. assumendo di essere comproprietarie di alcuni fondi con fabbricati rurali siti in (OMISSIS), detenuti senza titolo dai convenuti, chiedendo pertanto la condanna degli stessi al rilascio.

Dei convenuti si costituiva il solo M. che proponeva domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della maggior parte dei beni oggetto di causa.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 136/2014 ha rigettato la domanda riconvenzionale, ed in accoglimento della domanda principale ha condannato i convenuti all’immediato rilascio in favore degli attori dei beni oggetto di causa.

La Corte d’Appello di Messina con ordinanza dell’8 febbraio 2016 ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento.

M.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di due motivi. Degli intimati, ha resistito con controricorso la sola S.A..

I due motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 2697 e 1158 c.c. nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si palesano come manifestamente infondati.

Ed, invero, ancorchè la decisione di prime cure abbia erroneamente affermato che uno dei fondi interessati dalla domanda di usucapione era in comproprietà per una quota con lo stesso M., circostanza, questa in realtà insussistente, è però altrettanto indubbio che lo stesso M. abbia riconosciuto di avere operato nella qualità di procuratore speciale di uno dei comproprietari, e precisamente di S.J., sebbene abbia chiesto l’usucapione solo delle quote degli altri comproprietari di cui non era procuratore.

In tal senso, e previa correzione della motivazione, quanto all’affermazione della qualità di comproprietario in capo al ricorrente, il godimento del bene deve ritenersi avvenuto da parte di quest’ultimo avvalendosi delle facoltà proprie del comunista, del quale il ricorrente era rappresentante, e per l’effetto non può reputarsi erroneo il richiamo effettuato dal giudice di merito ai principi tradizionali della giurisprudenza di questa Corte circa la necessità di un più rigoroso accertamento dei requisiti per l’acquisto per usucapione ad opera del comunista.

Nel momento in cui il M. riconosce di avere agito quale procuratore di uno dei comproprietari, e sebbene nei fatti abbia esteso il godimento all’intero bene, non può trovare giustificazione la pretesa di usucapire le quote degli altri comunisti, tantomeno assumendo di avere usucapito a titolo personale, trattandosi comunque di condotta riconducibile all’attività procuratoria, per la quale si imponeva la verifica circa i caratteri di esclusività del possesso e di incompatibilità con il compossesso degli altri comproprietari.

Non può invero giustificarsi la tesi di parte ricorrente secondo cui l’attività di procuratore avrebbe riguardato la sola quota ideale del dominus, mentre per le quote delle altre comproprietarie il M. avrebbe agito iure proprio.

Inoltre i motivi trascurano l’ulteriore circostanza che per il fondo in relazione al quale il ricorrente ha operato quale procuratore speciale, si dà espressamente atto in sentenza che la gestione si era svolta dal 1985 al 2001, allorchè risulta essere stato introdotto il giudizio di rivendica, sicchè il rigetto della domanda trova una sua giustificazione anche nell’evidente decorrenza di un tempo inferiore rispetto a quanto prescritto dalla legge per l’usucapione.

Trattasi peraltro di considerazioni che trovano riscontro anche nella motivazione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. della Corte d’Appello di Messina, la quale ha appunto rilevato che il M. era, relativamente ai beni interessati dal presente ricorso, nella loro disponibilità in quanto mandatario di uno dei comunisti, e soprattutto che il rapporto non si era protratto per oltre un ventennio, impedendo in tal modo la stessa configurabilità dell’usucapione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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