Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8841 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14219-2019 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO

2/A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALINO PAVONE;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC. COOP., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO PARUTA 2, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA

LO CHIATTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO

TERRAZZANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

V.C. si opponeva a un’esecuzione presso il terzo Banca di credito cooperativo Flumeri soc. coop., promossa nei suoi confronti dalla s.r.l. Costruire, contestando l’efficacia del pignoramento;

il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione e il giudizio veniva riassunto nel pieno merito, all’esito del quale l’opposizione veniva respinta dal Tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati;

avverso questa decisione ricorre per cassazione V.C. sulla base di due motivi;

resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo Flumeri soc. coop.;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione del giudizio di opposizione riassunto, per tardiva iscrizione a ruolo;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102,331 e 485, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe erroneamente disposto l’integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati, privi d’interesse, liquidando quindi a favore della terza chiamata pignorata costituita ingiustamente le spese processuali;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

preliminarmente deve evidenziarsi che risulta carente il necessario contraddittorio con le parti della causa decisa con la sentenza impugnata, quanto ai soggetti terzi pignorati rimasti contumaci nella fase di merito e alla creditrice procedente Costruire, s.r.l., ma tale carenza rimane assorbita dall’esito dello scrutinio del ricorso, di cui si sta per dire;

ciò poichè il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al procedimento in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr., ad esempio, Cass., 11/10/2017, n. 23901);

sempre in via preliminare il ricorso è inammissibile;

infatti, la sentenza era appellabile, avendo deciso un’opposizione all’esecuzione, così qualificata dal Tribunale, introdotta nel 2014, ben dopo il 4 luglio 2009 (art. 616 c.p.c., quale modificato dalla L. n. 69 del 2009, con disciplina transitoria regolata dall’art. 58);

il profilo è assorbente;

il ricorso sarebbe stato peraltro inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non esponendo compiutamente le ragioni dell’opposizione nè quelle della sentenza impugnata;

inoltre, nel merito cassatorio, la prima censura, per come formulata, sarebbe stata in ogni caso infondata alla luce della più recente nomofilachia di questa Corte che ha chiarito come, nel giudizio di opposizione esecutiva, la tardiva iscrizione a ruolo della causa, in sede di riassunzione nel pieno merito, non determina la non prevista improcedibilità del giudizio, bensì soltanto l’applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l’iscrizione a ruolo in parola, quale adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l’autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell’opposizione (Cass., 30/09/2019, n. 24224, in tema di opposizione formale);

sul punto avrebbe dovuto disattendersi l’eccezione d’inammissibilità sollevata da parte controricorrente sul presupposto che, davanti al Tribunale, sarebbe stata sollevata l’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva costituzione e non quella d’improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo: si tratta di eccezioni omogenee, posto che la riassunzione risulta avvenuta con citazione, sicchè la conseguente costituzione avviene in uno all’iscrizione a ruolo della causa (artt. 165 e 171 c.p.c.);

quanto al secondo motivo, sarebbe stato comunque infondato poichè il terzo pignorato è parte necessaria dell’opposizione esecutiva in cui si discuta dell’inefficacia o invalidità del pignoramento e, dunque, della liberazione di quanto staggito, avendo egli l’obbligo di non compiere atti che determinino l’estinzione o il trasferimento del credito (Cass., 17/02/2020, n. 3899), fermo restando che qualora il giudice ordini una chiamata, si determina un litisconsorzio necessario processuale (Cass., 06/05/2016, n. 9131, Cass., 30/08/2018, n. 21381);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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