Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8841 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18802-2019 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO FASCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. 2597 depositato il

17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RITENUTO

che I.O., cittadino nigeriano, ricorre avverso decreto del Tribunale di Brescia, in data 17 maggio 2019, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e che, tra l’altro, l’unico motivo di ricorso si risolve in una richiesta di rivisitazione di giudizi di fatto, esorbitanti dall’ambito del giudizio di legittimità, senza illustrare specifiche critiche alle argomentate valutazioni dei giudici di merito, i quali hanno escluso profili di rischio pericolo in caso di rimpatrio, anche sulla base di fonti informative aggiornate e indicate nel decreto;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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