Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8841 del 05/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8841 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 8387-2016 proposto da:
GHISETTI ANTONIO quale procuratore speciale di GHISETTI
SANDRO e GHISETTI CRISTINA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUCIO II, 27, presso lo studio dell’avvocato SOFIA
DANIELI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIETRO
DANIELI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BRENELLI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIANMARIA DALLE CRODE giusta procura in calce al
controricorso;
– con troricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 05/04/2017

BANCA POPOLARE FRIULADRIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE CAPUTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MICHELE ATTANASIO giusta procura notarile in
atti;
ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla controricorrente Brenelli;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Elisabetta Brenelli conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Treviso Sandro e Cristina Ghisetti al fine di conseguire dai
convenuti, nella qualità di eredi, il legato disposto nel
testamento olografo del 7/11/2000 della defunta Brenelli
Pierina, con il quale si disponeva che” lascio i solidi in banca ai
miei nipoti Sandro Cristina ed a mia sorella Lisetta”.
I convenuti contestavano la domanda chiedendo in via
riconvenzionale accertarsi la non veridicità della data apposta
alla scheda testamentaria e la conseguente nullità.
Evidenziavano altresì che l’attrice aveva gestito i trattamenti
previdenziali della de cuius e chiedevano ex art. 2028 c.c.,
ovvero in subordine ex art. 2041 c.c., la restituzione di quanto
impiegato e trattenuto dall’attrice per esigenze personali.
In ogni caso chiedevano che il legato fosse interpretato nel
senso che era limitato alle sole somme contenute sul conto
corrente intestato alla de cuius, con esclusione degli altri valori
mobiliari gestiti dalla banca.
Il Tribunale di Treviso con la sentenza del 23 settembre 2011
rigettava le domande riconvenzionali, e condannava gli attori al
Ric. 2016 n. 08387 sez. M2 – ud. 03-03-2017 -2-

pagamento della terza parte delle somme tutte percepite dalla
Banca Popolare Friuladria S.p.A. con gli interessi a far data
dall’apertura della successione al saldo.
La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 150 del 27
gennaio 2016 rigettava l’appello promosso dai Ghisetti.

grado di appello, finalizzate a verificare la capacità naturale
della testatrice e l’eventuale falsità della data, avevano
permesso di escludere che la de cuius, alla data riportata nel
testamento, fosse affetta da patologie tali da escluderne la
capacità naturale.
Peraltro, poiché era emerso che alla data del giugno 2001 il
testamento era stato già redatto, in quanto già inserito nel
dossier titoli intestato alla defunta, l’aggravarsi delle condizioni
di salute era riferibile ad epoca sicuramente successiva a quella
di redazione del testamento, dovendosi quindi rigettare la
domanda di annullamento ex art. 591 c.c.
Diveniva quindi anche irrilevante accertare la falsità o meno
della data apposta dalla testatrice all’atto di ultime volontà.
Quanto poi alle indagini grafologiche, osservavano i giudici di
appello che, sebbene la CTU avesse ritenuto altamente
probabile che la mano della de cuius fosse stata a tratti aiutata
o guidata da una mano altrui. tuttavia non si potevano valutare
altri profili di invalidità, quale ad esempio la nullità per
apocrifia, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, posto che
le conclusioni della parte appellante erano state sia in primo
grado che in appello, nel senso della proposizione della sola
domanda di accertamento della invalidità per la non veridicità
della data.
Quindi riteneva corretta la estensione del legato a tutte le
somme depositate, ivi inclusi gli investimenti mobiliari, e

Ric. 2016 n. 08387 sez. M2 – ud. 03-03-2017 -3-

Rilevava che le due consulenze tecniche d’ufficio disposte in

confermava il rigetto della domanda di rendiconto e
arricchimento senza causa, per l’assenza di prova circa la
gestione da parte dell’appellata delle somme appartenenti alla
sorella.
Infine, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del

giudizio tra gli appellanti e la banca, rilevando che non era
stata formulata alcuna domanda verso quest’ultima, se non in
sede di precisazione delle conclusioni in appello.
Ghisetti Sandro e Cristina hanno proposto ricorso avverso tale
sentenza sulla base di tre motivi.
Brenelli Elisabetta ha resistito con controricorso.
La Banca Popolare Friuladria S.p.A. ha resistito con
controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un
unico motivo.
I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso
incidentale.
I tre motivi del ricorso principale lamentano sotto vari profili la
violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di appello.
In particolare con il primo, richiamando anche la violazione
falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., nonché degli artt. 101 e
345 c.p.c., e degli artt. 602 e 606 c.c., i ricorrenti si dolgono
del fatto che la Corte d’Appello, sebbene in motivazione abbia
riferito che le indagini grafologiche avevano evidenziato come
altamente probabile che la mano della testatrice fosse stata
aiutata o guidata nella redazione delle ultima volontà, ha
escluso che fosse possibile accertare la nullità del testamento,
in quanto gli attori avevano fatto valere la sola annullabilità per
falsità della data.
Si deduce che in realtà la previsione di cui all’art. 1421 c.c.,
come interpretata dalle Sezioni Unite deve condurre alla

Ric. 2016 n. 08387 sez. M2 – ud. 03-03-2017 -4-

grado nei confronti dell’appellata, e compensava le spese di

rilevabilità d’ufficio della nullità, a prescindere dalla specifica
impugnativa negoziale proposta.
Si aggiunge che peraltro il tema della nullità per apocrifia era
stato reiteratamente sviluppato negli scritti difensivi sia in
primo che in secondo grado.

112 c.p.c. evidenzia che in realtà la domanda, così come
proposta dagli attori, era volta ad ottenere anche la
declaratoria di nullità, sicchè la Corte distrettuale non poteva
esimersi dal rilevare la nullità.
Il terzo motivo ribadisce che anche in sede di appello le parti
ricorrenti avevano inteso richiedere l’accertamento della nullità
del testamento per difetto di autografia, e che tale richiesta
era stata espressamente ribadita in sede di conclusioni.
I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per
la loro connessione, sono, ad avviso del Collegio, fondati.
Reputa il Collegio che infatti la decisione impugnata si sia
discostata dalle autorevoli indicazioni offerte dalla Suprema
Corte nelle decisioni nn. 26242 e 26243 del 2014, con le quali
si è chiarita l’esatta portata del potere di rilevazione d’ufficio
della nullità ex art. 1421 c.c.
Ed, infatti, ove sia proposta una domanda di impugnativa
negoziale, tra le quali rientra evidentemente anche la domanda
di annullamento del testamento (apparendo al Collegio che le
affermazioni contenute nelle menzionate sentenze debbano
estendersi, attesa la natura negoziale, anche al testamento), la
contestazione circa la validità del negozio riproposta in appello
impedisca che possa ritenersi formato il giudicato sulla sua
validità, anche laddove la nullità non sia stata rilevata da parte
del giudice di primo grado, e che pertanto il giudice di appello,
conservi intatto il potere di rilevazione della nullità, sebbene ai

Ric. 2016 n. 08387 sez. M2 – ud. 03-03-2017 -5-

Il secondo motivo, sempre denunziando la violazione dell’art.

sensi dell’art. 345 c.p.c., che non permette la proposizione di
domande nuove in grado di appello, non sia consentito alle
parti di trarre occasione dal rilievo officioso per chiedere un
accertamento della nullità.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi che il presente

e che quindi a fronte di una domanda di adempimento,
ancorché contrastata da una riconvenzionale di annullamento
del testamento, a maggior ragione deve ritenersi consentito al
giudice, anche laddove la diversa impugnativa negoziale si
riveli infondata, di poter verificare d’ufficio l’eventuale
esistenza di una causa di nullità, sebbene al solo fine di
pervenire al rigetto di una domanda fondata su di un titolo
negoziale affetto da nullità.
Non è dato quindi trincerarsi dietro l’asserita differenza tra
l’azione di annullamento e la diversa ipotesi di nullità per
apocrifia del testamento, in quanto anche disattesa la prima, il
thema decidendum continua ad essere rappresentato dalla
domanda di adempimento del legato, che presuppone
verificata la validità dell’atto che lo contiene, nonostante la
patologia possa derivare da cause diverse da quelle poste a
sostegno della domanda riconvenzionale.
A ciò può altresì aggiungersi che anche a voler ritenere limitata
la domanda riconvenzionale alla sola richiesta di annullamento
del testamento per falsità della data, la deduzione della
sussistenza di una causa di nullità costituisce sicuramente
un’eccezione in senso lato (cfr. punto 6.14.1 della motivazione
della sentenza n. 26242/2014), suscettibile di essere
riproposta liberamente anche in grado di appello, e comunque
di rilievo officioso.

Ric. 2016 n. 08387 sez. M2 – ud. 03-03-2017 -6-

giudizio scaturisce da una richiesta di adempimento del legato,

Il richiamo nella citazione d’appello al concorso di un soggetto
terzo nella redazione dell’atto di ultima volontà, quale si evince
dalla riproduzione del contenuto del relativo atto, vale quanto
meno a rappresentare la volontà di proporre in via di eccezione
la questione della nullità in conseguenza del detto intervento.

all’affermazione circa l’impossibilità di poter rilevare la possibile
causa di nullità per difetto di autografia, in quanto in contrasto
con i principi espressi dalle menzionate sentenze delle Sezioni
Unite, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Venezia che riesaminerà il merito attenendosi agli stessi.
Quanto invece al ricorso incidentale avanzato dalla Banca
Popolare Friuladria S.pA. con il quale ci si duole dell’erronea
compensazione delle spese del giudizio di appello, reputa il
Collegio che lo stesso sia assorbito, in conseguenza
dell’accoglimento del ricorso principale e della necessità di
dover provvedere, all’esito del giudizio di rinvio, ad una nuova
regolamentazione delle spese di lite.
Il giudice del rinvio, appunto, provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso
incidentale, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra
Sezione della Corte d’Appello di Venezia anche per le spese del
presente giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2017
1\1 Presidente

r

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in ordine

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA