Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8840 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11376-2019 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA CERIELLO;

– ricorrente –

contro

Z.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

Z.A. proponeva, nel confronti di Z.F., appello avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la nullità del pignoramento promosso dalla stessa nei confronti di L.M. presso il terzo Fodermental s.p.a.;

la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame osservando che il rimedio da esperire avrebbe dovuto essere l’opposizione formale, trattandosi di estinzione atipica del processo esecutivo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Z.A. sulla base di tre motivi.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 630 c.p.c., poichè il giudice dell’esecuzione non avrebbe dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva ma, in modo abnorme, la nullità del pignoramento, pronunciando tra parti diverse da quelle del procedimento esecutivo, ossia non il procedente e l’esecutato ma il procedente opposto e un terzo opponente;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e degli artt. 615, 619 e 96, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che la natura di sentenza appellabile sarebbe stata confermata dalla statuizione sulla responsabilità processuale aggravata, estranea alle possibili pronunce del giudice dell’esecuzione;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 91 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014 poichè la Corte di appello avrebbe violato i massimi del tariffario;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

il ricorso, infatti, è carente nell’esposizione del fatto, posto che non è dato comprendere:

a) quali fossero le ragioni dell’indicata opposizione del terzo;

b) quali fossero le ragioni della sospensione dell’esecuzione forzata pronunciata dal giudice dell’esecuzione e poi parimenti indicate come disattese da una non meglio spiegata sentenza del Tribunale di Monza;

c) in quale esatto contesto ovvero momento processuale sia stata pronunciata l’ordinanza appellata e in quali esatti termini, se operando tutti rilievi officiosi o meno;

d) come avrebbe potuto avere rilievo l’indicata e neppure meglio chiarita sentenza del Tribunale di Bergamo sulla legittimazione del terzo;

e) quale sarebbe lo stato dell’opposizione di terzo, se nella fase di riassunzione nel pieno merito o meno, rispetto alla pronuncia appellata e adottata, si dice, dal giudice dell’esecuzione dopo la riassunzione del processo esecutivo all’esito di una non meglio chiarita riassunzione erronea della cognizione dell’opposizione esecutiva;

in altri termini, è del tutto impossibile collocare in modo idoneo i vari momenti processuali e comprendere compiutamente la sequenza procedimentale;

la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo idoneo la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell’assistito ancora spendibili (cfr. Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);

è comunque opportuno rilevare che il primo e dirimente motivo, per quanto possibile vagliare in astratto e isolatamente la questione posta, sarebbe stato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

difatti, nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità ovvero estinzione cd. atipica della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via nè sommaria nè provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione, in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.: al fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta, espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente, la liberazione dei beni pignorati (Cass., 22/06/2017, n. 15605 e succ. conf. quali, ad esempio, Cass., 08/05/2018, n. 10946, Cass., 07/12/2018, n. 31695);

è del tutto evidente che la dichiarazione di nullità del pignoramento per sopravvenuta caducazione del titolo, con svincolo del pignorato secondo quanto riferisce la sentenza impugnata (a pag. 4, primo capoverso) e non chiarisce il lacunoso ricorso, costituisce estinzione c.d. atipica, che, in difetto di qualificazioni differenti, date dal giudice del relativo provvedimento e non indicate dalla ricorrente, rimano opponibile solo ex art. 617 c.p.c., e non appellabile per le vie ordinarie, senza che possa incidere la pronuncia accessoria ex art. 96 c.p.c.;

nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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