Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8840 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/04/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 18/04/2011), n.8840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6914/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2006 r.g.n. 919/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del sesto

motivo del ricorso, rigetto degli altri motivi.

La Corte:

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con E. A.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore è rimasto intimato;

3. come si evince dalla sentenza impugnata l’ E. è stato assunto con più contratti a termine, il primo dei quali si è protratto dal (OMISSIS); tale contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

tale contratto è stato prorogato al (OMISSIS); il secondo contratto, protrattosi dal (OMISSIS), è stato stipulato, sempre sulla base del citato art. 8, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; il terzo contratto, protrattosi dal (OMISSIS), è stato stipulato in base alla stessa causale del primo;

4. la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al primo dei contratti sopra indicati sul presupposto che, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, dovesse essere fornita la prova del nesso fra l’esistenza di una specifica esigenza temporanea derivante dal processo di ristrutturazione e l’assunzione in esame; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva fornito la suddetta prova, ha concluso per l’illegittimità del termine benchè ricadente in un periodo precedente la data del 30 aprile 1998;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale deduce, in particolare, che l’interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, su una erronea interpretazione, fra l’altro, della L. n. 56 del 1987, art. 23, della L. n. 230 del 1960 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ.;

5. la censura è fondata;

secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine;

la Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite 2 marzo 2006 n. 4588;

parimenti legittima deve ritenersi la proroga del primo contratto a termine, alla quale fa riferimento il quinto motivo di ricorso;

questa Corte Suprema (cfr. Cass. 24 settembre 2007 n. 19696) decidendo su una fattispecie sostanzialmente identica, ha confermato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato legittima la proroga al 30 maggio 1998 di un contratto a termine analogo a quello in esame con scadenza 30 aprile 1998;

ha osservato in particolare che con l’accordo del 27 aprile 1998 le parti, dopo aver concordato (al comma 1) un certo assetto relativo allo smaltimento delle ferie (che non interessa in questa sede) hanno stabilito quanto segue: Le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione (comma secondo);

pertanto, le stesse parti convengono che, per fronteggiare le esigenze di cui al comma 2 del presente accordo l’azienda disporrà la proroga di 30 gg. dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98 così come previsto dalla normativa vigente in materia (comma 3);

ha affermato quindi che l’accordo sopra citato, lungi dal prevedere una nuova e diversa disciplina della proroga, contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (art. 2 della legge n. 230 del 1962) per legittimare la proroga; una presa d’atto che rileva unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze;

anche in materia di proroga del primo contratto la Corte di merito ha deciso in palese violazione dei suddetti principi;

6. la censura relativa alla statuizione concernente l’illegittimità del termine apposto al secondo dei suddetti contratti (22 giugno 1998 – 30 settembre 1998) è parimenti fondata;

con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame questa Corte Suprema (cfr, fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali e che aveva ritenuto, in particolare, la sussistenza di un obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito; siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito aveva negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assentì per ferie; è stato rilevato in proposito che siffatta pronuncia del giudice del merito si poneva in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza già in precedenza citata; in base al suddetto principio, infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo possa contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

8. con riferimento al terzo dei contratti sopra elencati la censura della società ricorrente è invece infondata e deve essere pertanto rigettata;

deve ricordarsi in proposito che con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998;

premesso che tale statuizione del giudice di merito è coerente col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588 sopra ricordata) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della citata L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge, e premesso altresì che, in forza della delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato non essendo tenuta ad alcun ulteriore onere probatorio; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità del contratto a termine de quo per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo;

la citata giurisprudenza ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453);

ha rilevato altresì che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866);

ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141);

9. in definitiva, in base alle considerazioni fin qui svolte, deve concludersi che solo il termine apposto all’ultimo dei citati contratti (e cioè quello con decorrenza 2 novembre 1998) debba considerarsi illegittimo;

10. quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al suddetto contratto, relativamente alle quali è stata formulata un apposito motivo di ricorso (il sesto), deve essere esaminato il problema dell’applicazione alla fattispecie in esame dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.;

in proposito deve premettersi, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che siano ammissibili; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

11. nel caso in esame la censura è inammissibile;

secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 28 luglio 2008 n. 20518), ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa;

nel caso di specie la sentenza impugnata, nel rigettare l’appello, non ha affrontato il profilo delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria della nullità del termine, nè ha dato atto che sulla questione vi erano state deduzioni da parte della società;

poichè il motivo di ricorso per cassazione non allega nemmeno l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dell’appello, il motivo deve essere dichiarato inammissibile;

13. in definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alle censure riguardanti i primi due contratti sopra indicati, mentre va confermata la nullità del termine apposto al terzo contratto;

14. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento parziale del ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sussistono i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, per decidere la causa nel merito e per l’effetto dichiarare la conversione del rapporto a tempo determinato con decorrenza 2 novembre 1998 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima decorrenza e confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l’appello, ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado in tema di conseguenze connesse alla conversione del rapporto di lavoro;

15. in relazione all’esito della lite e tenuto conto della complessità della fattispecie esaminata, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese dei giudizi di merito; nulla deve essere statuito in tema di spese di questo giudizio di legittimità considerato il mancato svolgimento di attività processuale da parte del lavoratore rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, dichiara la conversione del rapporto a tempo determinato con decorrenza 2 novembre 1998 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima decorrenza; conferma le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di merito; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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