Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8840 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2001 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, depositata il 14/01/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia dep. il 14/01/2002 che rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso di G. G., erede di G.C. s.r.l. avverso la cartella di pagamento Irpef Ilor per gli anni dal 1986 al 1989. La CTR ha ritenuto che la dichiarazione di condono L. n. 413 del 1991, ex art. 38, presentata da G.G. era efficace anche in presenza di accertamenti parziali di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis. Si duole la ricorrente, con duplice motivo, della violazione della L. n. 413 del 1991, artt. 33, 34 e 36, nella parte relativa al cd. condono tombale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e di vizio motivazionale La contribuente non ha resistito.

La causa, già rinviata a nuovo ruolo per acquisire informazioni dall’Agenzia circa la istanza di condono presentata, veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Le SS.UU. di questa Corte con sentenza n. 1064/2007 hanno superato il contrasto insorto tra le Sezioni semplici affermando il seguente principio di diritto: “Nel sistema delle norme previste dalla L. n. 413 del 1991, per la definizione agevolata dei periodi di imposta e delle controversie tributarie, la notifica di un accertamento parziale D.P.R. 600 del 1973, ex art. 41 bis, preclude al contribuente la possibilità di definire mediante la procedura del cd. “condono tombale” prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 38, il periodo di imposta inciso da detto accertamento, con la conseguente inidoneità allo scopo della eventuale domanda di definizione agevolata che fosse presentata ai sensi del suddetto art. 38 e l’obbligo del contribuente di avvalersi in ogni caso della dichiarazione integrativa semplice citata legge, ex art. 36, adeguando per intero tale dichiarazione al reddito accertato al fine di conseguire l’estinzione della controversia per il periodo considerato”.

A tale principio questa Corte intende fare pieno riferimento per la esaustività delle ragioni addotte dalle SS.UU., che si fanno proprie, non risultando nè essendo state dedotte valide ragioni contrarie.

Il secondo motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale è di conseguenza assorbito. Va, quindi, accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio comprese quelle del merito, in quanto la superiore giurisprudenza si è consolidata solo di recente e comunque successivamente alla proposizione del presente ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA