Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8840 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18446-2019 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO

FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4002/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato

il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

C.I., cittadino della Nigeria, propone ricorso per cassazione avverso decreto del Tribunale di Venezia, in data 9 maggio 2019, che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria.

Il ricorso non contiene motivi separati con l’indicazione di rubriche indicative del mezzo proposto e dei parametri normativi che si assumono violati, come prescritto dall’art. 360 c.p.c., ma consiste in un componimento che illustra didascalicamente la materia della protezione internazionale con riferimenti normativi e giurisprudenziali astratti e avulsi dalla fattispecie: ciò lo rende inammissibile.

Peraltro anche le doglianze enucleabili dal ricorso sono inammissibili: quella relativa alla mancata fissazione dell’udienza in assenza di videoregistrazione, avendo il decreto impugnato riferito che il richiedente asilo è stato ascoltato dal giudice delegato all’udienza del 16 novembre 2018; quella relativa alla mancata cooperazione istruttoria, non cogliendo la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, con la quale i giudici di merito hanno giudicato la narrazione non credibile, sulla base di un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità; le altre doglianze, circa il mancato riconoscimento del diritto di asilo e della protezione sussidiaria, trascurano sia la valutazione di non credibilità del racconto che rende di per sè infondata la domanda di protezione, sia la valutazione di insussistenza di violenza indiscriminata nella zona da cui il richiedente proviene, che è stata operata dai giudici di merito sulla base di incensurabili apprezzamenti fatto; infine non è configurabile un motivo di ricorso, a norma dell’art. 360 c.p.c., nell’astratto e generico cenno al principio di non-refoulement.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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