Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8840 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5404-2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

73, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NANNI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI CARBONARO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI, 27,

presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CARRARO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

VI.GI., B.A., PROVINCIA DEI FRATI MINORI

CAPPUCCINI, G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1379/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal controricorrente;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

V.M., deducendo che era deceduta la zia P.G., la cui successione era regolata da testamento olografo del 2 novembre 2004, con il quale erano stati istituiti eredi in parti eguali i nipoti, V.M., P.M. e Vi.Gi., con l’attribuzione di legati in favore della Provincia dei Cappuccini, di B.A. e di G.G., conveniva in giudizio gli altri eredi e legatari, affinchè fosse dichiarata la nullità dei codicilli datati 8/11/2006 e 5/10/2007 in quanto privi di autografia, chiedendo altresì dichiarare l’indegnità di P.M., in quanto era l’autrice del secondo codicillo eterografo.

Si costituiva la P. che insisteva per il rigetto della domanda ed all’esito dell’istruttoria il Tribunale di Chiavari con la sentenza non definitiva del 22 luglio 2011 dichiarava nulli entrambi i codicilli, rigettava la domanda di indegnità a succedere della convenuta P.M., approvava il progetto di divisione come redatto dal CTU, disponendo l’estrazione a sorte dei primi tre lotti e la vendita all’incanto dei beni immobili costituenti il quarto lotto, disponendo altresì che il ricavato di tale vendita dovesse essere distribuito tra i tre eredi testamentari, previo conguaglio delle differenze di valore tra i lotti in concreto attribuiti.

A seguito di appello proposto da P.M. e di appello incidentale del V. e della Vi., la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1379 dell’11 dicembre 2015 rigettava tutti i gravami, confermando la decisione impugnata.

Quanto alla nullità del codicillo dell’8/11/2006, ravvisata dal Tribunale per il fatto che il testamento non recava la firma in calce, ma a margine della scheda testamentaria, osservava che l’assenza di spazio alla fine della scheda, che a detta dell’appellante principale avrebbe giustificato la sottoscrizione a margine della testatrice, era riconducibile al fatto che il foglio contenente il codicillo era stato ritagliato nella parte finale sul lato destro ed in basso, in perfetta corrispondenza con l’andamento della scrittura dell’ultima riga.

Sebbene non fosse stato possibile accertare se tale taglio fosse stato realizzato prima o dopo la stesura delle ultime volontà, era evidente che si trattava di un’anomalia che impediva di ritenere credibile che la sottoscrizione della de cuius fosse stata apposta a margine per assenza di spazio alla fine del foglio.

Altra anomalia che era ricollegabile a quella appena segnalata era costituita dal fatto che la data già presente nell’intestazione era stata ripetuta in calce a destra, occupando uno spazio che altrimenti sarebbe stato utilizzabile per la sottoscrizione, così come pure la firma poteva essere apposta in calce se non fosse intervenuto il salto di un rigo tra la prima parte dello scritto e l’altra.

Alla luce di tali elementi doveva quindi escludersi che la sottoscrizione a margine fosse riconducibile ad una mancanza di spazio alla fine del foglio e che quindi ciò determinava, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la nullità del codicillo.

In relazione al secondo motivo di appello, concernente invece la nullità del secondo codicillo, osservava la Corte distrettuale che la conferma della falsità della grafia scaturiva anche dalle conclusioni rese dal CTU nominato in grado di appello, le quali avevano escluso che le anomalie del gesto scrittorio avessero causa nella patologia di cui era affetta la testatrice, e che la stentatezza della scrittura era piuttosto il sintomo di una palese imitazione della grafia.

Le istanze istruttorie reiterate dall’appellante principale non potevano poi avere ingresso, in quanto intese ad accertare la natura dei rapporti tra la de cuius ed i nipoti, la rispondenza delle volontà testamentarie a quanto riferito in vita ed a documentare le modalità di rinvenimento del secondo codicillo. Tuttavia la volontà del testatore non può essere ricercata altrove sopperendo a deficienze formali dell’atto di ultima volontà, mentre quanto alla modalità di reperimento del secondo codicillo, si evidenziava che la presenza di una firma della de cuius sulla busta che lo conteneva non permetteva di inferire l’autenticità dell’atto, del quale ben due consulenze di ufficio avevano verificato il difetto di autografia.

Analoga sorte veniva riservata all’appello incidentale proposto dalla Vi., la quale aveva sostanzialmente riproposto le critiche dell’appellante principale, mentre in merito all’appello incidentale del V., ad avviso della Corte genovese non poteva ritenersi offerta la prova, anche alla luce degli ulteriori accertamenti tecnici, che la falsificazione del secondo codicillo fosse da ricondurre alla gestualità della P., così che non poteva essere dichiarata indegna a succedere. P.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla base di tre motivi.

V.M. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Preliminarmente occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto da parte controricorrente, alla fattispecie non risulta applicabile ratione temporis la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., che per l’ipotesi di cd. doppia conforme, non consente la deducibilità come vizio della sentenza impugnata del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 atteso che tale norma può trovare applicazione per le sole sentenze emesse all’esito di giudizi di appello introdotti in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (e ciò a differenza invece dell’immediata applicazione della novella di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 che opera per tutte le impugnazioni di sentenze pubblicate in epoca successiva alla menzionata novella).

Il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c. è infondato.

La sentenza gravata ha fatto puntuale applicazione dei precedenti di questa Corte (Cass. n. 16186/2003 e n. 25275/2007) che hanno ribadito che la sottoscrizione del testatore deve di norma essere apposta in calce alla scheda testamentaria a meno che non emerga l’assenza di spazio sufficiente per l’apposizione in tale sede.

La Corte di merito con apprezzamento in fatto, insindacabile in questa sede, ha ritenuto che il taglio delle dimensioni originarie del foglio, in maniera tale da non lasciare spazio al di sotto dell’ultima riga della scheda testamentaria, la reiterazione della data del testamento e la presenza di un rigo bianco tra le varie parti del testamento, fossero elementi tali da escludere che vi fosse l’impossibilità di una sottoscrizione in calce, ciò a prescindere dalla possibilità di poter accertare se il taglio fosse stato anteriore o posteriore alla redazione dell’atto (ovvero, e può in questa sede aggiungersi, se fosse o meno riconducibile alla mano della testatrice o di un terzo), in quanto trattasi di impossibilità non scaturente dalla obiettiva assenza di spazio all’esito della scheda, ma volutamente creata, a fronte di una situazione che altrimenti non avrebbe impedito di rispettare il requisito della sottoscrizione in calce.

La censura quindi non investe la corretta applicazione delle norme denunziate, quanto piuttosto l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la ricorrenza di una situazione di impossibilità di sottoscrizione in calce, e come tale sfugge alla verifica di questa Corte. Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 195, 115 e 116 c.p.c. nonchè l’omesso esame di fatti controversi e decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte distrettuale avrebbe ritenuto attendibili le conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio nominati nei due gradi di giudizio, trascurando le argomentate osservazioni del consulente di parte ricorrente, le quali sono integralmente trascritte nel ricorso e per numerose pagine.

Anche tale censura mira surrettiziamente a sollecitare a questo giudice di legittimità una rilettura dei fatti di causa ed una ricostruzione delle vicende in fatto in senso difforme da quanto appurato dal giudice di merito.

Trattasi di risultato sicuramente non conseguibile e che risulta vieppiù impedito dalla novellata formulazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 come detto, sicuramente applicabile alla fattispecie.

Ed, infatti, al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, riconoscendo lo stesso ricorrente che la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, non incorre nel vizio di carenza di motivazione (in tal senso si veda Cass. 13845/07; 7392/94; 16368/14; 19475/05). La deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla consulenza tecnica si risolve pertanto in una censura sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine che il ricorrente evidenzi la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre nell’ambito della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira, come già detto, surrettiziamente a veicolare sotto il vizio della violazione di legge quella che è in realtà una denunzia di insufficienza motivazionale, non senza doversi altresì evidenziare che la già citata Cass. n. 8054/2014 ha altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.

Quanto infine al terzo motivo, con il quale si denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione delle prove articolate dalla ricorrente nei gradi di merito, valgono le considerazioni sopra riportate in tema di effetti della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dei limiti posti dal legislatore al sindacato sulla motivazione del giudice di merito.

La Corte distrettuale ha argomentatamente evidenziato le ragioni per le quali le prove erano da reputarsi inammissibili o irrilevanti, in quanto il tenore delle volontà testamentarie non può che evincersi dalle schede testamentarie, purchè le stesse risultino conformi ai requisiti formali che il legislatore in campo testamentario connota con particolare rigore.

La ricostruzione di volontà manifestate in vita dalla testatrice non potrebbe quindi giammai supplire all’assenza di un testamento che risponda al paradigma legale del negozio testamentario, per evidenti carenze di natura formale, come nel caso del primo codicillo, o per la stessa assenza di un atto riconducibile al testatore, come invece per il secondo codicillo.

Condivisibilmente quindi è stata esclusa la rilevanza anche dei capi di prova volti ad accertare quale fosse la reale natura dei rapporti tra la de cuius e l’attore, nulla escludendo che con il testamento si sia voluto porre una pietra sul passato in nome del pur sempre esistente rapporto di parentela.

Alcuna rilevanza potrebbe poi avere la eventuale autenticità della firma apposta sulla busta che conteneva il codicillo di cui è stata accertata la falsità, essendo del tutto pertinente il richiamo compiuto dal giudice di merito a quanto affermato da questa Corte con la decisione n. 22420/2013 (conf. anche Cass. n. 15379/2000), in quanto se le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso, a maggior ragione ciò vale per l’ipotesi qui in esame, in cui sia stata accertata la falsità della scheda contenuta all’interno della busta che eventualmente rechi la sottoscrizione della defunta.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA