Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 884 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 884 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 13198-2007 proposto da:
AMEDEO & ROMANO PESCE S.N.C. 00520630658, in persona
del legale rappresentante p.t. nonche’ Amministratore
Unico sig.ra CATERINA DONADIO, elettivamente
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
2013
2059

dall’Avvocato DI LUCCIO COSIMO in 84091 BATTIPAGLIA
(SA), Via Napoli 47, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BUFANO MARIA, TORIELLO SABATINO, BARBA MASSIMO;

1

Data pubblicazione: 17/01/2014

– intimati –

sul ricorso 16738-2007 proposto da:
TORIELLO SABATINO, BUFANO MARIA, BARBA MASSIMO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO ARNALDO,

MIGLINO FRANCO giusta delega in atti;
– ricorrenti nonchè contro

AMEDEO & ROMANO PESCE S.N.C.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 12/01/2007 R.G.N. 1244/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato COSIMO DI LUCCIO;
udito l’Avvocato ARNALDO MIGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso,
previa riunione dei ricorsi, IfiAi’l rigetto del ricorso
principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

‘44

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Amedeo e Romano Pesce s.n.c. propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di
Salerno che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo
grado del Tribunale di Salerno che la aveva condannata al pagamento,
nei confronti dei coniugi Toriello Sabatino e Bufano Maria, della somma di
C 61.561 e, nei confronti di Barba Massimo, della somma di C 54.744,

rispettive unità immobiliari, site nel fabbricato ubicato in Battipaglia, alla
via Gen. Gonzaga n. 77/b, per effetto di infiltrazioni di acqua dovute alla
difettosa impermeabilizzazione dell’edificio, costruito dalla odierna
ricorrente, e per la mancanza del certificato di abitabilità
Toriello Sabatino, Bufano Maria e Barba Massimo resistono con
controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

I

ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno

preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.
2.-

Va confermato il provvedimento, adottato in udienza, con il

quale si è disattesa la richiesta della società ricorrente di produzione del
certificato di abitabilità, non essendo la documentazione afferente alla
nullità della sentenza o alla ammissibilità del ricorso o del controricorso,
come richiesto dall’art. 372 cod. proc. civ.
3.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente principale si duole che la fattispecie sia stata ritenuta dalla
Corte di Appello regolata dall’art. 1669 cod. civ. e non dall’art. 1667 cod.
civ., con il conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione.
3.1.- Il mezzo è infondato.
Ouesta Corte ha infatti affermato, da ultimo con la sentenza n. 84
del 3/1/13, che, in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che
danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ. non si
identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio,
ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando
soltanto una parte dell’edificio, incida sulla struttura e funzionalità globale
dell’edificio stesso, menomandone il godimento in misura apprezzabile,
come nell’ipotesi di infiltrazione d’acqua e umidità.

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4.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione,
la ricorrente principale censura la sentenza nella parte in cui, a conferma
della sentenza di primo grado, accoglie la domanda degli attori relativa al
risarcimento dei danni per la mancanza del certificato di abitabilità,
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commerciale di riagn in immobile.
4.1.

Il mezzo – anche a voler superare le ragioni di inammissibilità

è infondato. Premesso che la liquidazione è equitativa, la sua
quantificazione in 1/3 del valore delle singole unità immobiliari appare
congruamente motivata, con riferimento alla «menomazione scaturente
dalle difficoltà di inserzione nel mercato abitativo». Come si apprende dal
motivo, del resto, la quantificazione è conforme a quella effettuata dal
CTU.
5.-

In via di ricorso incidentale gli intimati, sotto i profili della

violazione di legge e del vizio di motivazione, censurano la sentenza in
quanto avrebbe liquidato diritti ed onorari al di sotto dei minimi, e
formulano in conclusione il seguente quesito di diritto ex art. 366-bis cod.
proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso
sentenza depositata il 12/1/07: «In tema di onorari di avvocato e di diritti
di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro

i limiti

minimi della relativa tariffa; la violazione dei suddetti limiti è censurabile
in sede di legittimità, sempre che l’interessato specifichi le voci della
tariffa delle quali assume la violazione».
5.1.- Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di
diritto, del tutto astratto e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie
concreta.
6.- Riuniti i ricorsi, il principale va dunque rigettato e l’incidentale
va dichiarato inammissibile.
A ragione della soccombenza reciproca, si reputa equo compensare
le spese di lite.

PQM
la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara
inammissibile l’incidentale; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, l’8 novembre 2013.

connesse alla formulazione della chiara indicazione del fatto controverso –

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