Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8839 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9226-2019 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DONATELLO ESPOSITO;

– ricorrente –

Contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA

SALUTE (OMISSIS), MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del

Rettore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4040/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

L.S. conveniva in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, l’Università degli studi Federico II di Napoli esponendo di aver frequentato un corso di specializzazione in pediatria, presso la citata università, tra il 1987 e il 1991, senza percepire la giusta remunerazione imposta dall'”acquis communautaire”: chiedeva dunque la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni, inclusi quelli per i mancati punteggi di carriera, in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento;

si costituivano i Ministeri e l’Università, eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo, unitamente alla Presidenza del consiglio dei ministri, il rigetto nel merito della pretesa;

il Tribunale rigettava la domanda principale per intervenuta prescrizione e dichiarava inammissibile la domanda subordinata;

la Corte di appello disattendeva il gravame osservando che:

– la decorrenza della prescrizione decennale individuata dal Tribunale al 31 agosto 1991, data di entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 257 del 1991, era stata solo genericamente contestata;

– anche a ritenere che la data in parola fosse quella del 27 ottobre 1999, tempo di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 che aveva palesato l’adempimento solo parziale dello Stato italiano, gli atti interruttivi della prescrizione ricevuti dai Ministeri dell’istruzione e della salute il 9 e 10 novembre 2009 erano inidonei a evitare l’estinzione del diritto in parola;

– gli atti di messa in mora dei Ministeri non potevano comunque avere effetto d’interruzione della prescrizione stante la legittimazione passiva spettante alla sola Presidenza del consiglio in nome dello Stato;

avverso questa decisione ricorre per cassazione L.S. articolando sei motivi, corredati da memoria;

resistono con controricorso la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, l’Università degli studi Federico II di Napoli, che hanno altresì formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la deduzione inerente alla legittimazione passiva dei Ministeri in ragione della natura collegiale della responsabilità del Consiglio dei ministri;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 95 Cost., della L. n. 400 del 1988, artt. 1 e 2, della L. n. 370 del 1999, del D.Lgs. n. 257 del 1991, del D.Lgs. n. 368 del 1999, poichè la Corte di appello avrebbe errato negando la responsabilità solidale dei Ministeri e, anche ammettendo la legittimazione processuale passiva unica della Presidenza del consiglio, escludendo, per ciò solo, l’idoneità a interrompere la prescrizione degli atti di messa in mora indirizzati ai dicasteri, collegialmente titolati a rispondere degli atti della relativa Presidenza;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 260 del 1958, art. 4, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi e considerare la fondatezza dell’eccepito difetto d’idonea indicazione, da parte della costituita difesa erariale, del soggetto legittimato passivamente in luogo de Ministeri, con ciò lasciando incontestata la legittimazione passiva di questi ultimi e perciò l’idoneità dei correlativi atti interruttivi;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., del D.Lgs. n. 257 del 1991, del D.Lgs. n. 368 del 1999, della L. n. 370 del 1999, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la decorrenza della prescrizione non avrebbe potuto precedere l’anno 2007, corrispondente alla implementazione delle previsioni del D.Lgs. n. 368 del 1999, finalmente attuative della normativa comunitaria;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933 e prim’ancora l’omessa pronuncia sull’eccezione di mancanza di specificazione del nome del procuratore titolato a spendere le difese dell’Avvocatura dello Stato nel preambolo dell’atto di relativa costituzione, con conseguente nullità della procura e insussistenza di una valida eccezione di prescrizione;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del R.D. n. 1611 del 1933, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che sia l’atto interruttivo della prescrizione del 2006 che quelli del novembre 2009 erano stati sì inviati e ricevuti dall’Avvocatura dello Stato ma efficacemente, posto l’obbligo di trasmissione alle amministrazioni competenti in capo alla stessa;

con il motivo di ricorso incidentale condizionato la difesa erariale prospetta la violazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., poichè in relazione alla posizione del ricorrente sarebbe intervenuto giudicato di rigetto con la sentenza n. 17039 del 2005 del Tribunale di Roma, non appellata;

Rilevato che:

per ragioni logiche va esaminato prioritariamente il quinto motivo di ricorso principale;

la censura, involgente questione che non si dimostra proposta nelle fasi di merito, è comunque manifestamente infondata, non esistendo alcuna norma che imponga la descritta indicazione, nel preambolo dell’atto costitutivo, del nome della singola persona fisica che, quale avvocato dello Stato, qualità non contestata nel caso di specie, sia titolato a difendere l’amministrazione;

il motivo, ai limiti della decifrabilità logica prim’ancora che giuridica, trascura l’evidente sussistenza legale del patrocinio erariale in capo a tutti i soggetti che rivestano la relativa qualità, senza necessità di preliminari e non meglio chiarite specificazioni;

gli altri cinque motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

come eccepito dalla difesa erariale, non si riporta il necessario contenuto dei pretesi atti d’interruzione della prescrizione, nè si indica la loro esatta collocazione processuale in uno al quando e al come sarebbero stati prodotti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., 13/11/2018, n., 29093, Cass., 20/11/2017, n. 27475);

la prospettazione complessiva sarebbe comunque stata altrimenti infondata;

parte ricorrente specifica (a pag. 18 del ricorso) che le diffide del 2006 e del 2009 sarebbero state inviate all’Avvocatura dello Stato;

sul punto è stato già osservato che la diffida o intimazione notiziati all’Avvocatura dello Stato sono inidonei a interrompere la prescrizione nei confronti del diverso e specifico soggetto, debitore pubblico, passivamente legittimato, poichè la rappresentanza legale della difesa erariale opera con riferimento agli atti giudiziali (R.D. n. 1611 del 1933, art. 11) (Cass., 19/12/2003, n. 19512);

è sicuramente corretto affermare che in caso d’inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (e correlate), di cui risponde unicamente lo Stato, l’atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati e indirizzato a uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto a una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora e induzione del debitore all’adempimento (Cass., 11/10/2016, n. 20414, Cass., 25/07/2019, n. 20100);

ma, come visto, a tal fine non avrebbero comunque potuto considerarsi i supposti atti interruttivi del 2006 e del 2009;

con la conseguenza che tra la diffida notiziata nel 2000 e la citazione in giudizio notificata nel 2011, quali accertate dai giudici di merito, sarebbe comunque decorsa la prescrizione decennale, parimenti correttamente affermata;

d’altro canto, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime Eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, quale atto di adempimento parziale dello Stato, laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 1 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, con orientamento confermato da innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589);

tutto ciò fermo restando che non vi è idonea censura al rilievo (di pag. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata) per cui era stata censurata solo genericamente in appello la statuizione del Tribunale per cui la data di originaria decorrenza della prescrizione era quella del 31 agosto del 1991, per quanto riportato in premessa;

ne deriva che non vi sarebbe stata dunque alcuna omissione di pronuncia rilevante in ordine alla censura di appello relativa alla corretta statuizione del Tribunale sull’inidoneità alla messa in mora inviata all’Avvocatura dello Stato;

difatti, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2 (nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi) una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (se del caso decidendo nel merito la causa) quando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata (sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto) (cfr., ad esempio, Cass., 28/06/2017, n. 16171, Cass., 19/04/2018, n. 9693);

è opportuno peraltro ribadire, per mera completezza, che l’evocazione in giudizio – oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata a stare in giudizio – anche di singoli Ministeri, non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione passiva, trattandosi di articolazioni del governo della Repubblica (Cass., 25/03/2015, n. 6029, Cass., 19/01/2016, n. 765);

com’è stato osservato (Cass., 15/11/2016, n. 23202, pagg. 9-10) la difesa erariale, cioè, di fronte a un’evocazione dello Stato non già nell’articolazione governativa della Presidenza del consiglio, bensì dei Ministeri, potrebbe porre non una questione di legittimazione passiva bensì ai sensi della L. 25 marzo 1958 n. 260, art. 4, rivendicando come articolazione legittimata unicamente la Presidenza e, sulla base di tale deduzione, chiedere la rimessione in termini, essendo dunque evidente che nessuna conseguenza può invece esservi se siano chiamate in lite sia la Presidenza sia i Ministeri (cfr., nello stesso conclusivo senso, successivamente, Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649, che ribadisce come in difetto di richiesta ex art. 4, cit., l’irritualità afferente alla legittimazione viene come tale superata);

rimane assorbito il motivo di ricorso incidentale condizionato, in tesi anche preliminare logicamente, ma che sarebbe stato inammissibile poichè nel corpo dell’atto della difesa erariale non è chiarito, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, a quale esatta domanda dell’odierno ricorrente faccia riferimento l’invocata sentenza del Tribunale di Roma nè, soprattutto, se vi sia stata impugnazione, posto che l’Avvocatura statale richiama una sentenza della Corte di appello che attesta l’impugnazione di altri originari attori in prime cure la cui pretesa era stata definita con il medesimo arresto del giudice capitolino, ma ciò non dimostra che non vi possa essere stato distinto appello non riunito, vertendosi, all’evidenza, in tema di cause scindibili;

deve ricordarsi che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con gli oneri ex art. 366 c.p.c., n. 6, e pertanto la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, se del caso incidentale, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale necessario della sentenza che si assume essere passata in giudicato (Cass., 23/06/2017, n. 15737, Cass., 31/05/2018, n. 13988);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti liquidate in Euro 5.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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