Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8839 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 14/04/2010), n.8839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Biandronno (Varese), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avvocati

Cucchiella Fabio e Stefano Naselli, ed elettivamente domiciliato

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma viale

Mazzini 119, è, giusta procura in calce al ricorso per Cassazione;

– ricorrente –

contro

Conca Azzurra s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/16/04 della Commissione tributaria

regionale di Milano, sezione 16^, emessa il 7 luglio 2004, depositata

il 12 luglio 2004, R.G. 4548/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 dicembre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Battaglia per il Comune di Biandronno;

udito l’Avvocato Minella per la s.r.l. Conca Azzurra;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di dichiarazione di assenso da parte del Comune di Biandronno, ad accogliere le richieste di rimborso dell’ICI corrisposta dalla società contribuente Conca Azzurra s.r.l. negli anni dal 1995 al 1998, con esclusione della parte relativa agli anni 1995 e 1996, perchè prescritta, secondo il Comune, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, la società Conca Azzurra, ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Varese. Contemporaneamente il Comune di Briandonno notificava alla società avvisi di accertamento relativi all’ICI dovuta per gli stessi anni sulla base del nuovo classamento catastale dell’immobile da abitazione ad albergo. La società proponeva ricorso contro tali avvisi lamentando la mancata notifica del nuovo classamento e ne eccepiva l’irretroattività degli effetti.

La C.T.P. riuniti i ricorsi li rigettava rilevando in particolare l’effettiva mutazione di destinazione dell’immobile.

Proponeva appello la società contribuente che veniva accolto dalla C.T.R. con riferimento alla richiesta di rimborso della società contribuente, che i giudici di appello hanno ritenuto non soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 38, ma piuttosto al termine triennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 13. Quanto alla data di efficacia del nuovo classamento catastale i giudici di appello hanno affermato che essa non poteva retroagire rispetto al momento della conoscenza della rendita da parte della società contribuente, da identificarsi nella specie con la data della notifica dell’accertamento I.C.I., essendo irregolare la notifica preventiva effettuata dal Comune. Conseguentemente la C.T.R. ha accolto la domanda di rimborso della società relativa agli anni 1995 e 1996 e ha annullato gli accertamenti notificati dal Comune di Briandonno.

Ricorre per cassazione il Comune deducendo cinque motivi di impugnazione.

Non svolge difese la società contribuente che ha partecipato alla udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’accertamento ed alla valutazione di fatti rilevanti per la decisione. Il Comune ricorrente si riferisce specificamente al mutamento di destinazione d’uso da convitto (categoria catastale B/1) ad albergo (categoria catastale D/2) denunciato dalla stessa società contribuente Conca Azzurra s.r.l. nel 1986 a seguito della definizione del procedimento di condono edilizio conseguente a lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile oggetto della presente controversia.

Il motivo è infondato. Il riferimento, nella motivazione della C.T.R., alla vicenda che ha portato alla classificazione catastale conseguente al cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile è ben chiaro. La decisione della C.T.R. in relazione a tale fatto ha ritenuto inapplicabile la nuova rendita prima della sua notifica basando tale decisione sul disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la erronea applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, per quanto riguarda la richiesta di rimborso dell’imposta per gli anni 1995, 1996.

L’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 è corretta in quanto norma prevalente per la sua specialità. Le deduzioni del Comune ricorrente sul punto appaiono generiche e prive di autosufficienza.

Con il terso motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione in ordine all’accertamento e valutazione di fatti rilevanti per la decisione. Il Comune si riferisce alla valutazione della regolarità della notifica della rendita catastale.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. Secondo il Comune ricorrente indipendentemente dalla regolarità della notifica della rendita catastale, la notifica degli avvisi di accertamento effettuati dal Comune rende definitiva la rendita a norma del citato art. 74.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente perchè, così come il primo, sono legati alla questione della interpretazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. Tale disposizione normativa è chiara nel distinguere fra atti di classamento successivi e anteriori alla data del 31 dicembre 1999 prevedendo che a decorrere dal 1^ gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. E, per quanto risulta dallo stesso ricorso, durante tutto il corso del giudizio il Comune ha sempre insistito per l’attribuzione di efficacia retroattiva all’atto di classamento ma non ha mai basato tale richiesta sulla circostanza per cui la data del classamento fosse anteriore al 1^ gennaio 2000. Me può avere rilevanza la circostanza per cui il classamento fosse stato richiesto da parte della contribuente e si basasse sul mutamento di destinazione effettuato in sanatoria dalla contribuente e/o dai suoi danti causa (cfr. Cass. civ. 21970 del 16 ottobre 2009).

Infine con il quinto motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 1, che, secondo il Comune, ha portato la C.T.R. ad affermare erroneamente l’illegittimità della determinazione dell’aliquota I.C.I. perchè adottata dalla Giunta municipale invece che dal Consiglio comunale.

Il Comune ricorrente rileva che la citata disposizione di legge ha riservato alla Giunta il potere deliberativo in materia sino all’anno 1997.

Il motivo, sia pure astrattamente fondato, è assorbito dall’esame dei precedenti.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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