Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8839 del 13/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18054-2019 proposto da:
J.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHELE CAROTTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. 1287 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
J.P., cittadina nigeriano, ricorre per cassazione avverso decreto del Tribunale di Venezia, in data 30 aprile 2019, di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria.
I quattro motivi di ricorso sono inammissibili, essendo tutti diretti ad ottenere una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto, qual è la valutazione di inverosimiglianza del racconto, la quale, pur esonerando dal dovere di cooperazione istruttoria, non ha precluso ai giudici di merito di esaminare in concreto i denunciati profili persecutori e di danno grave, con esito negativo, pervenendo a una conclusione di infondatezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, avendo anche escluso l’ipotesi della violenza indiscriminata, sulla base di fonti informative aggiornate ed indicate nel provvedimento impugnato.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020