Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8838 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.05/04/2017),  n. 8838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10667-2016 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAVIA 30 INT

1, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ARRIGO;

– ricorrente-

contro

B.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANCINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO FILIPPIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 838/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Corte d’Appello di Venezia con sentenza 31.3.2015, decidendo sul gravame proposto da P.C. nei confronti di B.L.F. ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (la n. 57/2010 del Tribunale di Treviso) per difetto di contraddittorio ex art. 354 c.p.c., provvedendo anche sulle spese di entrambi i gradi di giudizio;

rilevato che contro tale pronuncia il P. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi e che il B. ha depositato controricorso;

che il relatore ha proposto l’accoglimento per manifesta fondatezza;

che parte ricorrente ha depositato memoria;

– rilevato che con i primi due motivi, denunziando la violazione dell’art. 354 c.p.c., il ricorrente si duole della mancata rimessione della causa al primo giudice a seguito della declaratoria di nullità della sentenza, mentre con il terzo si lamenta la violazione degli artt. 99, 112, 354, 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’Appello provveduto a liquidare anche le spese del giudizio di primo grado anche in violazione del principio della domanda e con il quarto si censura la pronuncia sulla domanda di restituzione;

– ritenuto che i primi due motivi sono fondati perchè, come già affermato da questa Corte, dichiarata nulla dal giudice di appello la sentenza del giudice di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, l’omissione del contestuale provvedimento di rinvio della causa al primo giudice, che deve esser espresso perchè alla declaratoria di nullità non consegue necessariamente la rimessione al primo giudice, costituisce violazione dell’art. 354 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza di appello, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, (v. Sez. 2, Sentenza n. 4986 del 18/04/2000 Rv. 535783 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 838 del 03/05/1967 Rv. 326956 – 01);

ritenuto che la sussistenza di tale violazione comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 3, al primo giudice (Tribunale di Treviso), il quale provvederà anche sulle spese (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4986/2000 cit.; Cass. 27.1.1981, n. 646), restando così logicamente assorbito l’esame del terzo e quarto motivo, afferenti appunto alla regolamentazione delle spese di lite e alla domanda di restituzione di quelle pagate dal ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado.

PQM

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa e rinvia al Tribunale di Treviso quale giudice di primo grado anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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