Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8837 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 8837 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TROPEA
Elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, n. 106, nello studio dell’avv. Domenico Bellantoni; rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito, giusta procura speciale a margine
del ricorso. – 4- ,’. 001 fT+ 403-43 0
ricorrente
contro

PASQUALE FAZZARI

1

Data pubblicazione: 30/04/2015

intimato

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 168, depositata in data 21 febbraio

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 6 novembre 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per l’erede di Fazzari Pasquali, Diana Elisabeth Stephenson, l’avv. Umberto Cantelli, munito
di delega;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott.ssa Immacolata Zeno,
la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Catanzaro, pronunciando sulla domanda
proposta da Fazzari Pasquale nei confronti del Comune di Tropea in relazione al procedimento ablativo avente ad oggetto un’area appartenente
all’attore, ha determinato l’indennità di espropriazione in euro 257.248,62 e quella di occupazione in euro 46.688,86, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle
somme già versate.

2

2007;

1.1 – A tale conclusione la corte territoriale è
pervenuta sulla base delle emergenze e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ponen-

bile delle aree come prevista dal piano regolatore
vigente al momento dell’emanazione del decreto di
espropriazione (26 febbraio 2002), ed applicando,
calcolati i valori unitari indicati dal consulente
tecnico, i criteri dettati dall’art. 5-bis della 1.
n. 359 del 1992, con esclusione, a causa
dell’incongruità della somma offerta, della riduzione del 40 per cento, richiesta dal Comune convenuto.
1.2 – Per la cassazione di tale decisione il Comune
di Tropea propone ricorso, affidato a unico motivo.
La parte intimata non si è difesa con controricorso. E’ pervenuta una memoria, datata 3 novembre
2014, con la quale la Signora Diana Elisabeth Stephenson, erede del Fazzari, deceduto il 6 marzo
2006 in Virginia (USA), ha nominato il proprio difensore, che ha partecipato alla discussione.
Motivi della decisione

2 – Preliminarmente deve rilevarsi che, in assenza
di controricorso e, quindi, di memoria validamente
depositata, la difesa dell’erede dell’intimato in

3

do in evidenza, in primo luogo, la natura edifica-

questa sede assume rilievo ai soli fini della partecipazione alla discussione orale del difensore
all’uopo designato (Cass., 20 aprile 2012, n. 6222;

Sez. un., 22 aprile 2013, n. 9692).
3 – Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis della l. n. 359 del
1992, il Comune di Tropea contesta, con formulazione di idoneo quesito di diritto, il giudizio
della corte territoriale circa la natura edificabile del terreno ablato.
La doglianza non attiene, sotto il profilo giuridico e fattuale, all’edificabilità dei suoli in base
al P.R.G. vigente al momento dell’emanazione del
decreto di espropriazione, come affermato, in adesione alle valutazioni peritali, nell’impugnata decisione; si sostiene, al contrario, che, poiché il
vincolo precedentemente apposto (prima
dell’approvazione

a

sua

volta precedente

all’emanazione del decreto ablativo – della variante al P.R.G. che aveva reso la zona edificabile), con D.P.G.R. n. 733 del 16 ottobre 1995,
avrebbe natura “lenticolare”, di esso non dovrebbe
tenersi conto, in quanto preordinato all’esproprio.
Conseguentemente, la qualificazione giuridica dei

4

Cass. Sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431; Cass.,

suoli dovrebbe effettuarsi sulla scorta degli strumenti urbanistici vigenti in epoca anteriore
all’apposizione del vincolo suddetto, che nella

3.1 – La censura è in parte inammissibile ed in
parte infondata. Quanto al primo profilo, deve osservarsi che la questione della natura del precedente vincolo non risulta espressamente esaminata
nella decisione impugnata; né il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso,
ha richiamato il tenore delle deduzioni,
nell’ambito del giudizio di merito, relative a tale
tema. Questa Corte, in proposito, ha infatti affermato che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno
nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, non solo
di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al
giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte
di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddet-

5

specie rendevano l’area non edificabile.

ta questione (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675;
Cass., 11 gennaio 2007, n. 324).
3.2 – Le conclusioni cui è pervenuta la corte ter-

delle aree sono conformi al consolidato orientamento di questa Corte, in quanto si fondano sulla necessità di individuare la natura dei terreni con
riferimento alla data di emanazione del decreto di
esproprio (Cass., 6 settembre 2006, n. 19128;
Cass., 14 febbraio 2006, n. 3146, Cass., 4 luglio
2003, n. 10570), successiva, nel caso in esame,
all’approvazione della Variante al P.R.G., in base
alla quale i terreni ricadevano in parte in “Zona
D” ed in parte in “Zona F”, le quali, secondo il
giudizio al riguardo espresso dalla corte territoriale e non contestato dall’ente ricorrente, conferiscono ai terreni che in essa ricadono natura
edificabile.
3.3 – La tesi sostenuta dal Comune, secondo cui la
presenza di un vincolo asseritamente preordinato
all’esproprio imporrebbe di tener conto unicamente
della natura da attribuirsi all’area con riferimento al momento anteriore all’apposizione del vincolo
stesso, confligge con il consolidato orientamento
di questa Corte.

6

ritoriale in relazione alla ricognizione giuridica

Sotto tale profilo deve, infatti, ribadirsi che, ai
fini della determinazione dell’indennità di esproprio, la norma dell’art. 5 bis terzo comma della

zione dell’edificabilità dell’area espropriata deve
computare le possibilità legali ed effettive di
edificazione al momento dell’apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione – anche alla luce
dei rilievi svolti dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 16 dicembre 1993 n. 42, per poter essere
considerata conforme a Costituzione, va intesa nel
senso della totale ininfluenza di tale vincolo sulla stima dell’area medesima, mentre non esclude che
detta stima sia da rapportarsi al momento del verificarsi della vicenda ablativa, senza trascurare
l’eventuale insorgenza o l’eventuale incremento di
quelle possibilità fino alla data della pronuncia
del decreto traslativo della proprietà (cfr. Cass.,
15 marzo 1999, n. 2272; Cass., 16 febbraio 2001,
n. 2276; Cass., 21 marzo 2003, n. 4130, Cass., 18
marzo 2005, n. 5979).
4 – Il regolamento delle spese processuali relative
al presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, nei limiti, sopra precisati dell’attività

7

legge 8 agosto 1992 n. 359 – secondo cui la valuta-

difensiva effettivamente svolta dalla controricorrente.
P. Q. M.

Tropea al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 novemb e 2014.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA