Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8837 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. un., 14/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONORATO STEFANIA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

547/2008 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO;

udito l’avvocato Ennio MAZZOCCO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

lette le conclusioni scritte dall’Avvocato Generale Dott. Antonio

MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in camera

di consiglio, in via principale, dichiarino inammissibile il ricorso

e, in via subordinata, la giurisdizione del giudice ordinario;

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il ricorrente, già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (ERSAM), propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da lui promosso dinanzi al Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) la liquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio mediante il computo del contributo previsto dalla L.R. Molise n. 44 del 1977, art. 33, e dagli art. 1 e 3 del regolamento del fondo di previdenza del 16 aprile 1980, posto a carico dell’ERSAM, nella misura del 10% della retribuzione mensile, come deliberato dal medesimo ente in esecuzione di sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato la natura retributiva del suddetto fondo di previdenza.

2. – Il ricorrente riferisce che l’INPDAP, con nota del 12 gennaio 2008, aveva respinto la sua istanza amministrativa escludendo il citato fondo di previdenza dalla base di calcolo del trattamento di quiescenza e di fine servizio; egli aveva quindi proposto ricorso al Tribunale di Campobasso, dinanzi al quale l’INPDAP, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, quale giudice chiamato a conoscere di tutte le controversie relative al trattamento pensionistico dei pubblici impiegati.

3. – Domanda, quindi, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario da lui adito, deducendo, anche con successiva memoria, la stretta inerenza del fondo di previdenza al rapporto di impiego.

4. – L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Nella controversia in esame sono in discussione i benefici asseritamente connessi alla contribuzione ad un fondo di previdenza interno, costituito, ai sensi della L. n. 70 del 1975, art. 14 e della L.R. Molise n. 40 del 1977, art. 33, per il personale proveniente dall’Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania e in servizio alla data del 17 novembre 1977, che ne conservava i benefici ai sensi dell’art. 1 del regolamento del fondo del 16 aprile 1980. In particolare, la cit. L. n. 70 del 1975, art. 14, sotto la rubrica “trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza”, stabiliva, al comma 2 – poi abrogato dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9, -, che i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti erano conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della legge;

la cit. L.R. n. 40 del 1977, art. 33, sotto la rubrica “conservazione fondo di previdenza”, stabiliva che il fondo di previdenza in godimento dal personale proveniente dal cessato Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania era conservato limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale e inquadrato ai sensi dei precedenti articoli della medesima.

1.1. – Come queste Sezioni unite hanno già ritenuto in analoghe controversie, da questa disciplina si desume che il fondo in questione non aveva alcuna funzione sostitutiva dei regimi di assicurazione obbligatoria applicabili ai dipendenti dell’ERSAM, ma costituiva lo strumento per assicurare a questi ultimi la conservazione di benefici economici già goduti presso gli enti di provenienza; ciò in via integrativa delle prestazioni assicurate dai predetti regimi e attraverso l’adempimento di obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni di lavoro dei dipendenti e, quindi, costituenti articolazioni del rapporto lavorativo in corso. Non v’è dubbio, pertanto, che tale integrazione costituisca una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego esistente fra i lavoratori e l’ERSAM, per cui, in ordine alla relativa richiesta, deve pronunciare il giudice del rapporto, amministrativo o ordinario a seconda che le situazioni giuridiche maturate siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, dovendosi intendere che tali situazioni sono certamente anteriori ove il rapporto di impiego sia cessato prima del 30 giugno 1998 e non assumendo rilievo, in proposito, la circostanza che la controversia sia insorta dopo la cessazione del servizio e che non si ponga in discussione l’esistenza e la durata del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass., sez. un., n. 1252 del 2000).

2. – Nella specie, il ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione non indica se il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente o successivamente alla predetta data, difettando così gli estremi necessari per la definizione della questione di giurisdizione alla stregua dei principi sopra enunciati (non rilevando, al riguardo, le ordinanze di queste Sezioni unite n. 4650 e n. 4651 del 2010 – richiamate dal ricorrente in sede di adunanza – che si riferiscono a controversie aventi ad oggetto il trattamento pensionistico pubblico e obbligatorio dovuto dall’INPDAP, e non il trattamento integrativo, nonchè l’indennità di buonuscita domandata in relazione a rapporto lavorativo la cui cessazione, successiva al 30 giugno 1998, era pacificamente accertata). L’atto, perciò, si rivela inammissibile – come già ritenuto da queste Sezioni unite in controversie analoghe – per mancanza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, che deve essere soddisfatto anche nel caso di regolamento di giurisdizione atteso che, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, la sua proposizione deve avvenire nelle forme del ricorso per Cassazione (cfr. Cass., sez. un., ord. nn. 21571, 21572, 21573, 21574 del 2009, e altre successive conformi).

3. – Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. – Non occorre provvedere sulle spese del giudizio in mancanza di attività difensiva da parte dell’INPDAP.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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