Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8837 del 10/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2018, (ud. 15/02/2018, dep.10/04/2018),  n. 8837

FATTO

rilevato che:

la UnipolSAI Assicurazioni spa ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato il 27/02/2017, per la cassazione della sentenza n. 1368 del dì 01/08/2016 del Tribunale di Ancona, con cui, accolto l’appello di R.R. avverso il rigetto della domanda proposta per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale causato da veicolo assicurato dalla dante causa di essa odierna ricorrente (Fondiaria SAI ass.ni) e di proprietà di Luziotti Auto srl (secondo la ricorrente, v. pag. 5 del ricorso; o, stando alla gravata sentenza, di tale Ra.Ed., indicato dalla ricorrente come conducente), è stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.023,33 (ma, in motivazione, 10.023,33), omettendosi però di detrarre dal totale l’entità dell’indennizzo corrisposto per il sinistro da parte dell’INAIL;

l’intimato non espleta attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione – di rimessione al giudice di primo grado – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

pur potendo ben rilevarsi che della questione centrale del ricorso, in buona sostanza riconducibile a quella dell’ammissibilità della compensatio lucri cum damno, sono state investite le sezioni unite di questa Corte (Cass. ord. 22/06/2017, nn. 15534 a 15537), sicchè sarebbe opportuno ed indispensabile attenderne l’esito, si impone la preliminare considerazione della superfluità dell’esame del complesso motivo (“violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – omesso esame e valutazione della surrogazione dell’Inail per la somma pagata al danneggiato, ex art. 1916 c.c. ed D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 1 ed omessa detrazione dell’importo della surroga per la stessa voce risarcitoria nel giudizio di risarcimento del danno alla persona”);

infatti, sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario (Cass. ord. 23/4/2014, n. 9112);

va data continuità al principio di diritto processuale in base al quale, “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3” (tra molte: Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. Sez. U. 16/02/2009, n. 3678; Cass. 13/04/2007, n. 8825);

al riguardo, già si è statuito che la procedura camerale prevista dall’art. 375 c.p.c. è ammissibile anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario al fine di evitare che essa comporti una sentenza inutiliter data, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, ancorchè si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’art. 375 c.p.c. (Cass. ord. 30/01/2012, n. 1316): e tale conclusione potendo raggiungersi anche nel vigore della novella introdotta dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, immutati essendo rimasti i fini deflattivi di quel procedimento e non sussistendo alcuna lesione del diritto di difesa, come evidenziato nel richiamato precedente, benchè relativo alla disciplina anteriore alla detta riforma;

pertanto, si può e si deve già in questa sede pronunciare sul ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: “anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, ancorchè si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’art. 375 c.p.c.”;

la gravata sentenza – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile – va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, affinchè esamini la domanda nel contraddittorio anche con il proprietario del veicolo indicato come responsabile del sinistro, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti;

per non essere stato il ricorso rigettato, non sussistono i presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la gravata sentenza e la sentenza di primo grado; rinvia al giudice di pace di Ancona, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere sulle spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2018

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