Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8837 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7468 – 2016 R.G. proposto da:

F.M., – c.f. (OMISSIS) – SMILE LIFE s.a.s. di

M.F. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, entrambi rappresentati e difesi giusta procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Antonio Trotti ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Flaminia, n. 109, presso lo studio

dell’avvocato Biagio Bertolone;

– ricorrenti –

contro

ZIMMER DENTAL ITALY s.r.l., – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Salaria, n. 259, presso lo studio dell’avvocato Marco

Passalacqua che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Marcello Giustiniani e all’avvocato Antonella Negri la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine della memoria ex art. 47

c.p.c., u.c..

– resistente –

Avverso l’ordinanza dell’11.2.2016 del tribunale di Treviso assunta

nell’ambito del procedimento iscritto al n. 9602/2015 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha chiesto

accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del tribunale di

Treviso con ogni conseguente provvedimento.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 13.10.2015 la “Smile Life s.a.s. di M.F.” nonchè lo stesso F.M. citavano a comparire innanzi al Tribunale di Treviso la “Zimmer Dental Italy” s.r.l..

Chiedevano, tra l’altro, la condanna al pagamento di somme – provvigioni dirette ed indirette, premi, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di cessazione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità di incasso, risarcimento del danno biologico e/o esistenziale e/o non patrimoniale ed all’immagine – traenti titolo e correlate al rapporto di agenzia che dapprima F.M., a decorrere dall’1.1.2000, e dipoi la “Smile Life s.a.s. di M.F.”, a decorrere dal 25.1.2012, in qualità di agenti, avevano intrattenuto con la preponente convenuta.

Si costituiva la “Zimmer Dental Italy” s.r.l..

Eccepiva preliminarmente, in relazione alle domande risarcitorie esperite a titolo personale da F.M. ed alle pretese tutte ascrivibili ad epoca antecedente al 25.1.2012, l’incompetenza per territorio del tribunale di Treviso, siccome competente il tribunale di Milano in qualità di giudice del lavoro.

Con ordinanza dell’11.2.2016 il tribunale di Treviso disponeva “la separazione dei procedimenti cumulativamente istaurati da F.M. e dalla società Smile Life s.a.s.” (così ordinanza dell’11.2.2016 del Tribunale di Treviso); dichiarava “la propria incompetenza a decidere su tutte le domande avanzate da F.M. in proprio, essendo competente (…) il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro” (così ordinanza dell’11.2.2016 del Tribunale di Treviso).

Evidenziava il tribunale che limitatamente alle pretese azionate in proprio da F.M. doveva opinarsi per la competenza funzionale e territorialmente inderogabile del tribunale di Milano, quale giudice del lavoro del luogo in cui il lavoratore parasubordinato aveva domicilio; che dunque doveva opinarsi per la nullità della pattuizione di deroga alla competenza contenuta nel documento allegato da parte attrice.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la “Smile Life s.a.s. di M.F.” nonchè il medesimo F.M.; hanno chiesto in via principale cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del tribunale di Treviso in relazione alle domande tutte esperite con l’atto di citazione notificato il 13.10.2015; in via subordinata hanno chiesto circoscriversi la declaratoria di competenza del tribunale di Milano quale giudice del lavoro alle pretese inerenti al periodo compreso tra l’1.1.2000 e l’1.10.2005, periodo caratterizzato “dall’assenza di un mandato scritto e dalla sussistenza di un rapporto di agenzia di fatto provato in via documentale” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 37).

“Zimmer Dental Italy” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso; in subordine ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro a decidere su tutte le domande proposte dalla “Smile Life s.a.s. di M.F.” e da F.M..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, e art. 413 c.p.c., comma 4.

Deducono che l’unico rapporto di agenzia a decorrere dal gennaio 2012 senza soluzione di continuità è passato, si è radicato in capo alla “Smile Life” s.a.s., sicchè in considerazione della veste societaria dell’agente non è pertinente il riferimento agli artt. 409 e 413 c.p.c..

Deducono conseguentemente che è senz’altro competente il tribunale di Treviso in dipendenza della prefigurazione all’art. 7.1 del mandato di agenzia del foro di Treviso quale foro convenzionale esclusivo.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., commi 3 e 4, e artt. 19, 20, 33 e 40 c.p.c..

Deducono che ha errato il tribunale di Treviso a reputare competente il tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, limitatamente alle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali esperite personalmente da F.M..

Deducono in particolare che le pretese risarcitorie da costui azionate non sono esattamente quantificate nè sono di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti; che conseguentemente il luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta, si identifica ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4 con il domicilio del debitore al tempo della scadenza ovvero con la sede, ubicata in Conegliano, nel circondario del tribunale di Treviso, della “Zimmer Dental Italy” s.r.l.; che al contempo siffatto criterio di individuazione del giudice competente, al pari del criterio identificante ex art. 19 c.p.c. il foro generale delle persone giuridiche, non è stato da parte avversa per nulla contestato.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Si giustifica la disamina contestuale di ambedue gli addotti motivi.

Si premette che questa Corte spiega che la società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l’impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (cfr. Cass. (ord.) 14.7.2011, n. 15535).

Su tale scorta si evidenzia che parte resistente non contesta la “continuità” del rapporto di agenzia; ne contesta propriamente la “unicità” (cfr. al riguardo scrittura difensiva della resistente, pag. 9).

In tal guisa deve nel caso di specie considerarsi fuor di contestazione che l’agente individuale F.M. abbia atteso al trasferimento dei crediti tutti maturati in dipendenza del rapporto di agenzia intrattenuto con la “Zimmer Dental Italy” s.r.l. alla “Smile Life s.a.s. di M.F.”, accomandita semplice con cui lo stesso rapporto di agenzia già intrattenuto dalla persona fisica del F. ha avuto appunto prosecuzione.

Di conseguenza deve opinarsi nel senso che F.M. abbia conferito ai sensi dell’art. 2255 c.c. all’accomandita semplice all’uopo costituita i crediti tutti correlati al rapporto di agenzia già intercorso con la “Zimmer Dental Italy” (si tenga conto che la forma dell’atto negoziale mediante il quale il conferimento ex art. 2253 c.c. si attua è condizionato dalla “natura dei beni conferiti” e quindi è vincolata all’esistenza dell’atto scritto solo nei casi di cui all’art. 1350 c.c. ed alle norme richiamate dallo stesso articolo: cfr. Cass. 31.10.1981, n. 5761, che ha enunciato il riferito principio in relazione ad una fattispecie in cui il conferimento riguardava i diritti derivanti da un contratto preliminare di acquisto di immobile da parte di un socio).

E deve opinarsi nel senso che l’operato conferimento si connoti, oggettivamente, sino a ricomprendere pur le pretese risarcitorie collegate al rapporto di agenzia asseritamente vantate dal F. (è significativo notare che il danno all’immagine, di cui si è invocato il ristoro, si assume subito anche dalla “Smile Life” s.a.s.: cfr. scrittura difensiva della resistente, pagg. 5 – 6, ove sono testualmente riprodotte le conclusioni formulate dalla “Smile Life s.a.s. di M.F.” e dallo stesso F.M. con l’iniziale atto di citazione).

I premessi rilievi e specificamente la prefigurazione del foro di Treviso, all’articolo 7.1 del mandato di agenzia, quale foro convenzionale esclusivo, assorbono e rendono vana la disamina dei profili specificamente veicolati dal secondo motivo di impugnazione.

Tanto ben vero a prescindere dalla considerazione per cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente avuto cura di puntualizzare che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali (cfr. Cass. sez. un. 13.9.2016, n. 17989).

Il che evidentemente non è nella fattispecie.

Il buon esito dell’esperito regolamento di competenza impone la cassazione dell’ordinanza impugnata. Conseguentemente in relazione alle domande tutte esperite dai ricorrenti va dichiarata la competenza del tribunale di Treviso, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza dell’11.2.2016 del tribunale di Treviso; dichiara in relazione alle domande tutte esperite dai ricorrenti la competenza del tribunale di Treviso dinanzi al quale rimette le parti anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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