Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8836 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 2423/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 18/12/2019

nel procedimento vertente tra:

A.B., da una parte, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,

COMUNE DI NAPOLI, dall’altra, ed iscritto al n. 1241/2019 R.G. di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Napoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli ha proposto regolamento di competenza d’ufficio in merito alla domanda proposta da A.B. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Napoli.

Espone il giudice a quo che A.B. convenne dinanzi al Giudice di pace di Napoli la società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ed il Comune di Napoli, chiedendo che fosse accertata l’inesistenza dei crediti pretesi dall’amministrazione comunale, e indicati da quattro ruoli esattoriali, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni per violazione al C.d.S..

L’attrice dedusse di non aver mai ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento, e che comunque i crediti dell’amministrazione erano prescritti per decorso del termine quinquennale.

2. Il Giudice di pace di Napoli con sentenza 18 ottobre 2018, rilevato che il credito complessivo oggetto della contestazione ammontava ad Euro 7.489,10, dichiarò la propria incompetenza per valore ex art. 7 c.p.c..

Il giudice rimettente, premesso che il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile nei casi in cui il secondo giudice si ritenga incompetente ratione materiae, osserva che la domanda di accertamento negativo dell’esistenza di crediti vantati dalla pubblica amministrazione a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al C.d.S. rientra per materia nella competenza del giudice di pace.

Infatti, poichè il giudice di pace è competente per materia a decidere sia delle opposizioni a verbale di accertamento dell’infrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7; sia delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, tali norme avrebbero l’effetto di attrarre nella competenza ratione materiae del giudice di pace anche la domanda di accertamento negativo di crediti per sanzioni amministrative scaturenti da infrazioni al C.d.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il regolamento proposto d’ufficio dal Tribunale di Napoli va deciso affermando la competenza ratione materiae del Giudice di pace di Napoli.

La domanda introduttiva del giudizio di primo grado proposta da A.B. aveva ad oggetto:

-) l’accertamento della nullità del ruolo, per l’omessa previa notifica della cartella esattoriale;

-) l’accertamento della prescrizione dei crediti vantati dall’amministrazione.

1.1. La domanda con cui si chieda al giudice di accertare che il credito della pubblica amministrazione per sanzioni amministrative scaturenti da violazioni del C.d.S. sia prescritto, è identica per presupposti, contenuto e scopi a quella che l’intimato avrebbe il diritto – e l’onere – di proporre avverso il verbale di contestazione dell’infrazione (art. 204 bis C.d.S.), oppure avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia reiettiva del ricorso amministrativo (art. 205 C.d.S.), e che, quando sia mancata la notifica del verbale o della cartella, possono essere proposte anche in sede di opposizione all’esecuzione (c.d. “opposizione recuperatoria”).

Tali domande, infatti, hanno lo scopo di eliminare dal mondo giuridico – rispettivamente – il verbale di contestazione dell’infrazione, o l’ordinanza-ingiunzione (ovvero, nel caso di opposizione recuperatoria, la cartella esattoriale od il ruolo).

Allo stesso modo anche la domanda di accertamento dell’inesistenza del credito o della sua estinzione per prescrizione ha lo scopo di espungere dal mondo del diritto la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione.

Questa Corte ha già ripetutamente ritenuto che la competenza a conoscere delle domande di mero accertamento spetti al medesimo giudice che sarebbe competente ratione materiae a conoscere d’una ipotetica domanda di condanna fondata sui medesimi fatti di cui si chiede l’accertamento (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 – 01, con riferimento all’azione di accertamento negativo dei presupposti per l’iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del C.d.S.; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12308 del 09/05/2019, Rv. 654013 – 01, in materia di lavoro; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25535 del 13/12/2016, Rv. 641905 – 01, in materia di proprietà industriale; Sez. 3, Sentenza n. 7794 del 20/12/1986, Rv. 449745 – 01, in materia di c.d. “equo canone”).

1.2. Posto dunque che la domanda di condanna e quella di accertamento, se fondate sui medesimi fatti, sono devolute alla competenza per materia del medesimo giudice, deve ora ricordarsi che il Giudice di pace è competente per materia a conoscere:

a) delle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S., senza limiti di valore (art. 204 bis C.d.S. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7: cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10676 del 5.6.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16791 del 21.6.2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24771 del 8.10.2018; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 02);

b) sempre per materia, ma con limite di valore, è competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5).

La domanda introduttiva del presente giudizio, in quanto avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito per sanzioni amministrative, rientra dunque nell’ipotesi sub (a), ed è devoluta alla competenza per materia (senza limiti di valore) del giudice di pace.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata attività difensiva delle parti.

P.Q.M.

dichiara la competenza per materia del Giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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