Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8836 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8836 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 28284-2009 proposto da:
TEALDI

ROBERTO

TLDRRT60A27C621A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DANIELE GRANARA;
– ricorrente –

2015
467

contro

TEALDI ELISABETTA TLDLBT54H61B939J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso
lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la

Data pubblicazione: 30/04/2015

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

GIANMARCO BO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 681/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 11/06/2009;

udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato GRANARA Daniele, difensore del
ricorrente che deposita preliminarmente un avviso di
avvenuta notifica del ricorso ed ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PETRETTI Alessio, difensore della
resistente che ha chiesto accoglimento delle difese
esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto
l. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata 1’11 giugno 2009 e notificata il 20 ottobre
2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari,

fronti di Elisabetta Tealdi, di accertamento della proprietà
del terreno sito in Sestri Levante, identificato al N.C.T. al
foglio 22, mappale 611, per intervenuta usucapione.
1.1. – Secondo il Tribunale l’attore, che aveva introdotto
il giudizio nel 2001, non aveva fornito la prova del possesso
esclusivo del terreno per il periodo di venti anni.
2. – La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando
l’incertezza che residuava all’esito delle dichiarazioni dei
testi indotti dalle parti circa la durata del possesso.
2.1. – Quanto alla baracca adibita a garage, l’unica data
certa era quella dell’ordine di demolizione emesso dal Comune
di Sestri Levante nel 1992, che doveva ritenersi immediatamente successivo alla realizzazione del manufatto, con la conseguenza che al momento della domanda giudiziale non era decorso
il periodo necessario all’usucapione.
2.2. – La Corte d’appello evidenziava, infine, che la proprietà del terreno era pervenuta alla convenuta in forza di
atto per notaio Cappelletti del 7 novembre 1998, prodotto in
giudizio, e che, all’epoca dell’atto, nessuna obiezione risultava effettuata dall’attore.

di rigetto della domanda proposta da Roberto Tealdi nei con-

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Roberto Tealdi, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Elisabetta Tealdi. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

l. – Il ricorso è infondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione.
Si contesta che la Corte d’appello non avrebbe preso in
esame la documentazione amministrativa inviata dal Comune di
Sestri Levante al ricorrente, avente ad oggetto il fabbricato
realizzato sul terreno in contestazione.
Tale documentazione dimostrava che il ricorrente aveva
posseduto il terreno animo domini,

realizzandovi un manufatto

che utilizzava come ricovero attrezzi e posteggio per
l’autovettura, e smentiva le dichiarazioni dei testi secondo
cui il medesimo terreno era coltivato dal padre della convenuta. Non era plausibile che il proprietario di un fondo consentisse la costruzione di un manufatto ad opera di un terzo, per
di più in assenza di titolo autorizzativo, e a distanza di pochi metri dalla propria abitazione.
In realtà, non era stata avanzata alcuna obiezione alla
costruzione del manufatto né dalla convenuta, né dal padre
della stessa, e il Comune aveva ingiunto la demolizione del
manufatto soltanto a Roberto Tealdi, individuato come unico
proprietario del terreno.

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Considerato in diritto

Lo stesso ricorrente aveva poi impugnato l’ingiunzione,
qualificandosi proprietario del terreno, e il T.A.R. per la
Liguria, con ordinanza del 1992, aveva accolto l’istanza di
sospensiva.

in riferimento alla valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado.
L’incertezza del quadro probatorio, rilevata dalla Corte
d’appello, sarebbe frutto della mancata comparazione
dell’attendibilità dei testi escussi, essendo quelli indotti
dalla convenuta tutti legati da vincoli di parentela (in particolare, il teste Coruzzi, marito della convenuta), come tali
interessati più o meno direttamente all’esito della causa.
2.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, risultano in parte inammissibili e in parte infondate.
2.2. – La Corte d’appello ha ritenuto non raggiunta la
prova del possesso ad usucapionem dell’attore, odierno ricorrente, rilevando che alcuni testi avevano affermato che il
terreno era coltivato dal padre della convenuta, e che il vincolo di parentela esistente tra le parti rendeva plausibile
l’utilizzo del terreno in comune.
A fronte di tale ratio

decidendl,

il ricorrente invoca,

con il secondo motivo, un nuovo apprezzamento della prova te-

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2. – Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione

stimoniale, che non è consentito in sede di giudizio di legittimità.
La valutazione delle risultanze di causa in riferimento
alla prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei

altri, come la scelta fra le varie risultanze probatorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito
ed insindacabili in sede di legittimità, purché la motivazione
risulti immune da vizi logici e giuridici.
Il controllo sulla congruità della motivazione esige, poi,
che il contenuto delle dichiarazioni testimoniali sia portato
a conoscenza di questa Corte, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso

(ex plurimis,

Cass., sez. L., sen-

tenza n. 17915 del 2010), nella specie non rispettato.
La doglianza risulta pertanto inammissibile.
2.3. – La Corte d’appello ha poi evidenziato correttamente
che l’esistenza del manufatto realizzato dall’attore sul terreno in contestazione è databile dal 1992, e cioè dall’anno in
cui risulta emanato l’ordine di demolizione dal Comune di Sestri Levante, e che era provato l’acquisto della proprietà del
terreno in capo alla convenuta, avvenuto con atto del 7 novembre 1998, senza che risultassero obiezioni da parte
dell’attore.

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testimoni e sulla maggiore credibilità di alcuni rispetto ad

2.3.1. – I documenti richiamati nel primo motivo di ricorso, che in assunto del ricorrente la Corte d’appello non
avrebbe considerato, risultano inidonei ad incidere sulla ratio

decidendi,

giacché nessuno di essi è antecedente

Considerazione analoga vale pe le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, che non costituiscono prova della
verità del relativo contenuto, ma solo un indizio, valutabile
dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti

(ex

Cass., sez. 1^, sentenza n. 11223 del 2014), con la
conseguenza, nel caso di specie, della ininfluenza sull’esito
della valutazione effettuata dalla Corte d’appello e conclusa
nel senso della insufficienza della prova della durata ultraventennale del possesso.
La doglianza risulta pertanto infondata.
3. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 marzo

all’ordine di demolizione, datato 1992.

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