Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8836 del 13/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16959-2019 proposto da:
O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO
RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
Contro
COMMISSIONE TERRITORIALE di BRESCIA BERGAMO;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 10550/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositato il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RITENUTO
Che:
O.P., cittadino della Nigeria, ricorre avverso decreto del Tribunale di Brescia, in data 29 aprile 2019, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
i motivi sono inammissibili: il primo, evidenziando la “esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali”, si risolve in un improprio tentativo di ottenere una rivisitazione di apprezzamenti di fatto con i quali i giudici di merito hanno plausibilmente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; il secondo contesta genericamente, al fine di ottenerne una impropria rivisitazione, le argomentate valutazioni contenute nella sentenza impugnata circa l’insussistenza di pericoli persecutori e di rischi gravi in caso di rimpatrio;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020