Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8835 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8835 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 28288-2009 proposto da:
CAMPOMENOSI MARGHERITA CMPMGH44R69I368N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DANIELE GRANARA;
– ricorrente –

2015

contro

466

CAMPOMENOSI ALESSANDRO CMPLSN49P02C621X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98G, presso lo
studio dell’avvocato GUIDO BUFFARINI GUIDI;

ck,

Data pubblicazione: 30/04/2015

- controricorrente nonchè contro

CAMPOMENOSI GIOVANNI BATTISTA, CAMPOMENOSI PIETRO,
CAMPOMENOSI MARIA GRAZIA;

intimati

di GENOVA, depositata il 08/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato GRANARA Daniele, difensore della
ricorrente che deposita preliminarmente 2 avvisi di
avvenuta notifica del ricorso ed il fascicolo di parte
della Corte Appello e che ha chiesto l’eventuale
remissione in termini per perfezionamento della
notifica del ricorso a CAMPOMENOSI Maria Grazia, ed ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

avverso la sentenza n. 655/2009 della CORTE D’APPELLO

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata 1’8 giugno 2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari, che aveva rigettato la domanda

Giovanni Battista Campomenosi, Pietro Campomenosi e Maria Grazia Cagpomenosi nei confronti di Alessandro Campomenosi, di
divisione del fabbricato rurale denominato “rifugio di Monte
di mezzo”, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale,
aveva accertato la proprietà esclusiva di Alessandro Campomenosi, per usucapione.
1.1. – Il Tribunale aveva ritenuto provato, sulla base
delle dichiarazioni testimoniali, l’esercizio continuo del
possesso dell’immobile da parte del convenuto, e prima di lui
di suo padre, comproprietario dell’immobile unitamente al fratello Vittorio Emanuele, dante causa degli attori, deceduto
nel 1988.
2. – La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando, in particolare: a) che risultava provato che il convenuto
aveva commissionato e realizzato lavori di manutenzione
straordinaria sul fabbricato, indicati nel documento del 21
novembre 1987, sulla base dell’autorizzazione rilasciata nel
1988, epoca in cui era ancora vivo Vittorio Emanuele Campomenosi, dante causa degli appellanti e comproprietario
dell’immobile; b) che il testamento redatto da Vittorio Ema-

proposta da Giuseppina Chichisola, Margherita Campomenosi,

nuele Campomenosi non menzionava il predetto immobile, a fronte della minuziosa descrizione dei beni in successione, alcuni
dei quali attigui allo stesso; c) che il convenuto aveva concesso l’immobile in comodato, a partire dal 1980; d) che negli

lavori di manutenzione dell’immobile, di cui era il solo utilizzatore.
2.1. – Il periodo coperto dalle testimonianze risaliva
agli anni ’60, sicché al momento della notifica dell’atto di
citazione, nel 1999, erano decorsi oltre venti anni durante i
quali il convenuto, e prima di lui suo padre, avevano esercitato il possesso esclusivo dell’immobile, senza opposizione da
parte di Vittorio Emanuele Campomenosi.
2.2. – Le testimonianze rese dai testi indotti dagli attori presentavano contenuto deduttivo e risultavano parzialmente
contrastanti, come evidenziato dal giudice di primo grado.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Margherita Campomenosi, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Alessandro Campomenosi.
Il ricorso risulta notificato anche a Giovanni Battista
Cagpomenosi, Pietro Campomenosi e Maria Grazia Campomenosi, i
quali sono rimasti intimati.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità
dell’udienza.
Considerato in diritto

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anni ’60 il padre del convenuto aveva proceduto ad eseguire

1. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente
sulla base del duplice rilievo: a) che il ricorso è stato depositato e iscritto a ruolo prima che fosse validamente noti-

d’appello, essendo risultata infruttuosa la notifica in data 7
dicembre 2009 al difensore del predetto, presso il domicilio
eletto, per l’avvenuto trasferimento dello studio; b) che la
ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso al controricorrente solo in data 9 febbraio 2010, con atto di integrazione del contraddittorio non rispondente al modello legale previsto dall’art. 371-bis cod. proc. civ.
1.1. – L’eccezione è infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,
«nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva
notificazione dell’impugnazione nei confronti almeno di uno
dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l’impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti
cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l’integrazione del contraddittorio con l’assegnazione di un termine perentorio per
provvedervi, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell’impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l’effetto di rendere

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ficato al controricorrente, parte vittoriosa nel giudizio

integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui
all’art. 331 cod. proc. civ. e rendendone inutile l’emissione»
(ex plurimis ,

Cass. , sez. 3^, sentenza n. 15466 del 2011) .

2. – Ancora in via preliminare, si deve rilevare che il

ressati presso il difensore, che è anche difensore della ricorrente, mentre la notifica a Maria Grazia Campomenosi è stata effettuata presso la residenza.
2.1. – Il rilievo rimane privo di conseguenze, poiché non
v’è compromissione della effettività del diritto di difesa,
presidiato dall’art. 101 cod. proc. civ.
La litisconsorte necessaria Maria Grazia Campenosi, attrice soccombente in primo grado e in grado di appello al pari
degli altri cointeressati, non può subire alcun pregiudizio
dalla decisione sul ricorso proposto dalla sola litisconsorte
Margherita Campomenosi avverso la sentenza d’appello.
Prevale pertanto, nella specie, il rispetto del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, che impone di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una
sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass., sez.3^,
sentenza n. 4342 del 2010).
3. – Nel merito, il ricorso è fondato.

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ricorso risulta notificato ad alcuni dei litisconsorti cointe-

3.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione
circa un fatto decisivo.
Si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe valutato le
dichiarazioni rese dai testi indotti dagli attori-appellanti,

portato certezze, ma solo deduzioni, oltretutto anche parzialmente contrastanti».
Dalle richiamate dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso, invece, che il fabbricato era stato utilizzato pacificamente e pubblicamente da entrambi fratelli Vittorio Emanuele e
Raffaele Cagpomenosi, danti causa rispettivamente degli appellanti e dell’appellato, come ricovero del bestiame e degli attrezzi agricoli e che tale situazione si era protratta fino al
1987.
4. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art.
1141, secondo comma, cod. civ.
Si contesta che la Corte d’appello abbia ravvisato in capo
all’appellato Alessandro Campomenosi una situazione di possesso esclusivo senza aver individuato un atto di interversione
del possesso da parte del medesimo.
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., applicabile

ratione temporis,

è formulato il seguente

quesito di diritto: «se la Corte d’appello di Genova, con la
sentenza impugnata, ravvisando in capo al sig. Alessandro Campomenosi una situazione di possesso esclusivo del fabbricato

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essendosi limitata a rilevare che i predetti testi «non hanno

in oggetto, cominciata come compossesso o detenzione e comunque emergendo tale dagli atti, abbia vilato l’art. 1141, secondo comma, cod. civ. o le norme sul possesso esclusivo, non
avendo lo stesso sig. Alessandro Campomenosi effettuato alcun

5. – La doglianza prospettata con il primo motivo è fondata.
5.1. – La ricorrente ha assolto l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova testimoniale trascurate dal giudice di merito, e in tal modo ha reso possibile
il controllo in ordine alla decisività dei fatti

(ex plurimis,

Cass., sez. 6″-L, ordinanza n. 17915 del 2010), che deve essere affermata, in quanto si tratta di circostanze che attengono
al compossesso del rustico in contestazione.
La Corte d’appello ha escluso l’utilità delle suddette dichiarazioni sul rilievo che i testi di parte appellante «non
hanno portato certezze, ma solo deduzioni, oltretutto anche
parzialmente contrastanti, come rilevato a pagina 2 della sentenza impugnata, cui non può che rinviarsi».
L’affermazione non costituisce all’evidenza motivazione
idonea a giustificare la valutazione di “non utilità” delle
predette testimonianze, e quindi la scelta di porre alla base
della decisione soltanto le prove fornite dalla parte convenuta-appellata.

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atto di interversione del possesso».

L’ampia discrezionalità, che il sistema processuale attribuisce al giudice di merito nella scelta e nell’apprezzamento
delle prove da porre alla base della decisione, è bilanciata
dall’onere di dare conto, attraverso la motivazione, delle ra-

spetto all’altra, ovvero, come avvenuto nella specie, di
escludere in radice l’utilizzabilità di una prova.
6. – All’accoglimento del primo motivo del ricorso, con
assorbimento del secondo, segue la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio ad altro giudice, individuato come in
dispositivo, il quale provvederà a riesaminare la prova testimoniale di parte attrice-appellante, ed a regolare le spese
del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 marzo

gioni per le quali si ritiene di privilegiare una prova ri-

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