Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8835 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20954-2018 proposto da:

SPORT & CO s.r.1., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARGHERITA ALBANI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.1., in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO,

48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO COLA;

– controricorrenti –

contro

W.P. LAVORI IN CORSO SRL, MANIFATTURA M.C. & C. SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 30648/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. questa Corte, con ordinanza n. 30648/2017 pubblicata in data 20 dicembre 2017, rigettava il ricorso presentato da (OMISSIS). s.r.l. avverso la sentenza n. 665/2016 della Corte d’appello di Ancona, depositata in data 13 maggio 2016 (decisione con cui la Corte di merito aveva respinto il reclamo proposto dalla stessa (OMISSIS). s.r.l. avverso la statuizione che, a seguito della revoca del concordato preventivo in precedenza introdotto ex art. 173 L. Fall., aveva dichiarato il suo fallimento);

l’ordinanza impugnata in particolare rilevava, vagliando il primo motivo di doglianza – con cui la ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata per aver qualificato come atto in frode il pagamento effettuato nei confronti dei professionisti che avevano assistito la società nonostante lo stesso fosse stato compiuto non lo stesso giorno del deposito del piano e della proposta concordataria ma il giorno precedente -, che la critica difettava di autosufficienza;

il che esimeva dall’osservare nel merito che i bonifici erano stati “ordinati il 25 novembre 2014 ma eseguiti il giorno successivo”, dovendosi perciò avere riguardo alla data contabile dell’operazione;

ciò posto, questa Corte riteneva che andasse esente da censura la valutazione della Corte di merito secondo cui l’atto in frode andava individuato nella mancata informazione ai creditori rispetto a un fatto concretamente idoneo a ledere il loro consenso informato, “non essendo il pagamento effettuato ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, e così diretto a frodare le ragioni di questi ultimi”;

2. per la revocazione di tale ordinanza ha proposto ricorso ex artt. 391-bis e 395 c.p.c., (OMISSIS). s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso la curatela del fallimento di (OMISSIS). s.r.l.;

parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo profilo di doglianza assume che l’ordinanza impugnata contenga un primo errore di fatto laddove richiama una precedente sentenza di questa Corte (Cass. 3519/2000) che sarebbe stata a torto applicata, poichè la stessa fa riferimento alla verifica dell’anteriorità o della posteriorità di operazioni bancarie rispetto alla dichiarazione di fallimento ed esprime principi che non possono estendersi al caso in esame;

la Corte sarebbe incorsa, inoltre, in un “errore meramente percettivo”, dato che l’ordine era stato inviato il 25 novembre 2014, quando la domanda di concordato non era stata ancora depositata;

3.2 la censura risulta, nel suo complesso, inammissibile;

3.2.1 nella sua prima parte essa infatti intende dolersi di un errore di diritto e non di percezione del fatto, laddove sostiene che la Corte abbia applicato erroneamente un principio non pertinente, e intende così, nella sostanza, criticare l’estensione del principio che il collegio ha ritenuto di effettuare anche all’ambito concordatario al fine di individuare la data dell’operazione bancaria rispetto all’avvio della procedura;

la censura peraltro non ha alcuna decisività, posto che investe un’affermazione compiuta in via supplementare e aggiuntiva rispetto al preliminare rilievo del difetto di autosufficienza del motivo, a causa della mancata indicazione delle risultanze istruttorie da cui desumere la circostanza allegata;

3.2.2 nè risulta predicabile un “errore meramente percettivo” rispetto alla data di invio dell’ordine di pagamento, perchè la Corte ha dimostrato di aver ben compreso l’allegazione di una simile circostanza (nel passaggio in cui scrive “dal controricorso risulta invece che i pagamenti in discorso sono stati eseguiti mediante bonifici ordinati il 25 novembre 2014 ma eseguiti ilgiorno successivo”), pur constatando come la stessa fosse priva di autosufficienza e avesse, in diritto, una valenza differente da quella voluta dal ricorrente;

4.1 il secondo profilo di doglianza lamenta la “mancata corretta percezione della realtà su di un elemento decisivo di assoluta rilevabilità sulla scorta di un mero ratfionto tra l’ordinanza de quo e i documenti del giudizio”: la Corte non avrebbe considerato che al momento del pagamento i professionisti erano titolari di un credito certo, liquido ed esigibile, la cui esistenza era già stata posta all’attenzione dei creditori nella redazione della situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2014;

4.2 anche tale mezzo risulta inammissibile;

in vero ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass. 1383/2012);

l’ordinanza impugnata non fa alcun riferimento all’esistenza o meno del credito professionale soddisfatto ovvero al fatto che lo stesso fosse certo, liquido ed esigibile, così come non fa cenno al fatto che di tale credito fosse stata data notizia ai creditori;

il che comporta l’inammissibilità della critica, posto che nessuna affermazione evidente ed obbiettiva in merito alle circostanze asseritamente non percepite è stata compiuta;

del resto la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perchè, altrimenti, si ricondurrebbe all’ambito del giudizio per revocazione ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l’art. 111 Cost., non impone di prevedere quale causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione (Cass. 3200/2017);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 159/0.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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