Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8835 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5496 – 2016 R.G. proposto da:

COSMOPOL s.p.a., c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura

speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza

dall’avvocato Ferdinando Frasca ed elettivamente domiciliata in

Roma, al piazzale Clodio, n. 61, presso lo studio dell’avvocato

Caterina Maffey;

– ricorrente –

contro

NAPOLI HOLDING s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura

speciale in calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.,

dall’avvocato Maria Orlando ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Germanico, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Mario

Lupis;

– resistente –

Avverso l’ordinanza del 26.1.2016 del tribunale di Avellino, assunta

nel procedimento iscritto al n. 3692/2015 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del tribunale di Avellino.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al tribunale di Avellino la “Cosmopol” s.p.a. esponeva che in data 14.11.2013 le era stato affidato da “Napoli Holding” s.r.l. (già “Napolipark” s.r.l.) il servizio di prelievo degli importi monetari presso i parcheggi gestiti da “Napolipark” s.r.l., di trasporto presso il caveau ubicato nella sede di essa ricorrente in Avellino e di conteggio dei medesimi importi; che con nota del 20.12.2013 controparte le aveva comunicato il proposito di risolvere il contratto per asserito inadempimento di essa ricorrente nel “riversamento” di circa Euro 800.000,00.

Chiedeva, tra l’altro, “accertare (…) l’inesistenza (…) della risoluzione (…) del contratto” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 4).

Si costituiva “Napoli Holding” s.r.l..

Eccepiva in via preliminare l’incompetenza del tribunale di Avellino e la competenza ratione loci, sia alla stregua del foro convenzionalmente pattuito sia alla stregua dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., del tribunale di Napoli.

Con ordinanza del 26.1.2016 il tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza e la competenza per territorio del tribunale di Napoli.

Evidenziava che la competenza del tribunale di Napoli convenzionalmente prefigurata non era stata pattuita in via esclusiva.

Evidenziava nondimeno che il tribunale di Napoli doveva reputarsi competente sia alla stregua del criterio generale di cui all’art. 19 c.p.c., “in quanto la Napoli Holding s.r.l. ha sede in (OMISSIS)” (così ordinanza del 26.1.2016 del tribunale di Avellino, pag. 2), sia alla stregua dei criteri facoltativi di cui all’art. 20 c.p.c., “in quanto il contratto tra le parti è stato perfezionato a (OMISSIS) ed in questo luogo dovevano essere eseguite le obbligazioni a carico dei contraenti” (così ordinanza del 26.1.2016 del Tribunale di Avellino, pag. 2).

Evidenziava ulteriormente che pur la transazione siglata dalle parti in data 11.6.2004 si era perfezionata a Napoli e che non era pertinente il riferimento che “Cosmopol” aveva operato al disposto dell’art. 1182 c.c., commi 3 e 4, giacchè la controversia non aveva “ad oggetto il pagamento di somme di denaro, ma soltanto una pronuncia dichiarativa e/o di accertamento” (così ordinanza del 26.1.2016 del Tribunale di Avellino, pag. 2).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza “Cosmopol” s.p.a.; ha chiesto disporsene la cassazione e dichiararsi la competenza del tribunale di Avellino con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“Napoli Holding” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, l’omesso esame e l’omessa decisione in merito a fatto, eccezione e questione decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6; la mancanza assoluta di motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3 e 5, la violazione delle norme sulla competenza – artt. 18, 19, 20, 28 e 38 c.p.c. – conseguente e dipendente anche da omesso esame e decisione in merito a fatto, eccezione e questione decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6.

Deduce che ha addotto l’incompletezza e conseguente inefficacia dell’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata, in quanto “Napoli Holding” s.r.l. ha prospettato unicamente “di aver sede in (OMISSIS) (…) omettendo di dedurre – e provare – di non aver ufficio o stabilimento con rappresentante in (OMISSIS)” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 15); che il tribunale di Avellino ha del tutto omesso di esaminare, di motivare e di decidere in ordine alla surriferita deduzione di incompletezza e conseguente inefficacia dell’avversa eccezione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3, 4 e 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6; la mancanza assoluta di motivazione; la violazione delle norme sulla competenza – artt. 18, 19, 20, 28 e 38 c.p.c. – e la violazione dell’art. 1182 c.c..

Deduce che il tribunale di Avellino ha del tutto omesso di enunciare gli elementi sulla cui scorta ha reputato che “a (OMISSIS) (…) dovevano essere eseguite le obbligazioni a carico dei contraenti” (così ordinanza del 26.1.2016 del tribunale di Avellino, pag. 2).

Deduce che “nel caso di specie l’obbligazione asseritamente non adempiuta è (…) quella di versamento a Napoli Holding di somma di importo incerto, contestato e da determinarsi” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 29); che conseguentemente “il luogo ove doveva eseguirsi l’obbligazione non avrebbe potuto che essere individuato, ex art. 1182 c.c., comma 4, in (OMISSIS), ove l’asserita debitrice della somma incerta ha sede” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 29).

Il primo ed il secondo motivo sono strettamente connessi. Se ne giustifica perciò l’esame contestuale.

I medesimi motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento.

Si rappresenta previamente che la ricorrente in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza”, operante pur con riferimento al regolamento di competenza (cfr. Cass. (ord.) 21.7.2006, n. 16752; cfr. Cass. 13.11.2000, n. 14699), ha dato conto di aver ritualmente e puntualmente fatto valere in rapporto alla previsione dell’art. 19 c.p.c., comma 1, seconda parte l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata e di averne dedotto la susseguente inefficacia alla luce degli insegnamenti di questa Corte di legittimità (cfr. ricorso per regolamento di competenza, pag. 10).

Su tale scorta è sufficiente dar atto di quanto segue.

Per un verso, che l’insegnamento di questa Corte è indiscutibilmente nel senso che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p., (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2014, n. 26094; Cass. (ord.) 7.3.2013, n. 5725; Cass. (ord.) 29.8.2008, n. 21899).

Per altro verso, che alla contestazione postulata dai testè menzionati insegnamenti in nessun modo “Napoli Holding” s.r.l. ha atteso.

Del resto, al riguardo, “Napoli Holding” si è limitata ad addurre di aver compiutamente motivato l’eccezione e di averla documentata con visura camerale (cfr. memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pagg. 5 – 6).

Il buon esito del primo e del secondo motivo assorbe e rende vana la disamina del terzo mezzo di impugnazione.

In accoglimento quindi dell’esperito regolamento di competenza si impone la cassazione dell’ordinanza impugnata. Conseguentemente va dichiarata la competenza del tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza del 26.1.2016 del tribunale di Avellino assunta nel procedimento iscritto al n. 3692/2015 R.G., dichiara la competenza del tribunale di Avellino dinanzi al quale rimette le parti anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la s.p.a. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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