Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8834 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8834 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 23853-2009 proposto da:
SAPONARO

NICOLA

SPNNCL54H27D5081,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO MATERA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLINO CARRIERI;
– ricorrente 2015

463

contro

COMUNE FASANO in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –

avverso la sentenza n. 363/2009 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 29/06/2009;

Data pubblicazione: 30/04/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
I

udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato CARRIERI Carlino, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

z

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 cpc il Comune di Fasano agiva nei confronti di Saponaro
Nicola per il rilascio di un immobile in Fasano f. 30 p.3202 sub 4 e per il pagamento
di eiiro 5577,73 quale indennità di occupazione, trattandosi di bene ‘oggetto di
confisca in danno di Sabatelli Giacomo/ assegnato in proprietà al Comune.

proprio atto.
Con sentenza 18.11.2004 il tribunale di Brindisi, sezione di Fasano, condannava
Saponaro alla liberazione dell’immobile deducendo che eventuali sue pretese
andavano fatte valere come incidente di esecuzione innanzi al giudice
dell’esecuzione penale competente, decisione confermata dalla Corte di appello di
Lecce, con sentenza 29.6.2009 che richiamava l’orientamento consolidato del
giudice di legittimità secondo il quale la mancata partecipazione del soggetto
formalmente titolare della proprietà al procedimento di prevenzione non comporta
nullità della confisca.
Ricorre Saponaro con unico motivo, non resiste il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunzia violazione degli arti. 2 quater 1. 575165, 555 cpc, 2914 n.1 cc, 2697 cc,
115 e 116 cpc in relazione alla 1. 575/65 col quesito se è ammissibile in sede civile
l’azione del terzo non chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione.
Le censure meritano accoglimento.
La Corte di appello ha richiamato l’orientamento secondo il quale la mancata
partecipazione del soggetto formalmente titolare della proprietà al procedimento di
prevenzione non comporta nullità della confisca.
Il ricorrente formula un quesito sull’ammissibilità in sede civile dell’azione del terzo
non chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione.

Il Saponaro resisteva con varie eccezioni deducendo la preventiva trascrizione del

Mentre la deduzione di pagina dieci del ricorso) di una errata percezione dei
presupposti di fatto prospetta un errore revocatorio il riferimento alla piena prova
/
con la produzione documentale offerta ed acquisita in giudizio merita
considerazione.
Questa Corte non ignora la decisione secondo la quale il provvedimento di confisca

provvedimento in epoca anteriore all’instaurazione del giudizio in favore di terzi
estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento, senza che possa farsi
distinzione in punto di competenza del giudice adito tra giudice penale e giudice
civile ( Cass.16.1.2007 n. 845) e ritiene di dare continuità all’indirizzo secondo il
quale l’esistenza di diritti sulla cosa confiscata può essere fatta valere in sede civile
solo se si verificano contestualmente due condizioni: che si tratti di diritti
preesistenti al sequestro e che il terzo rivendichi un bene del quale il soggetto
sottoposto al procedimento non poteva, direttamente o indirettamente, disporre.
In difetto del contestuale verificarsi di entrambe queste condizioni, la mancata
partecipazione del terzo al’ procedimento che ha portato alla confisca non costituisce
motivo di nullità del decreto di confisca e la rivendicazione di un suo diritto deve
essere fatta valere, ex artt. 3 ter II c della legge n. 575/1965, 4 u.c. della legge n.
1423/1956 e 676 cpc, dinanzi al giudice dell’esecuzione del provvedimento di
prevenzione ( Cass. 30.3.2005 n. 6661).
Va anche ricordata la decisione secondo la quale, sulla scorta della normativa
richiamata, vanno esclusi tutti i titolari di diritti sorti sulla cosa senza alcun
collegamento con l’attività dell’indiziato o collusione con esso ( Cass.29.10.2003
n.16227).

non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del

Nella specie il ricorrente è rimasto estraneo al procedimento di confisca e va
valutato se esiste collegamento con l’attività dell’indiziato o collusione con lo stesso
e se era: intestatario solo formale della proprietà.
In definitiva, il ricorso va accolto per un nuovo esame sulla base dei principi
enunciati.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame e
per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce..
Roma, 10 marzo 2015.
Il consigliere estensore

il Presidente

PER QUESTI MOTIVI

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