Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8833 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31228-2018 proposto da:

BO. SOC. COOP. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO GRAZIADEI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCO DE LAURENTIIS, MARCELLO DE LAURENTIIS;

– ricorrente –

contro

ENEL ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO GRANDOLFO, VITO RIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2018 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2000 la società Enel Energia s.p.a. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della Bo. società cooperativa agricola, avente ad oggetto il pagamento dell’importo di Euro 39.892,56 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.

2. L’intimata propose opposizione al suddetto decreto.

Al giudizio venne riunito altro procedimento, introdotto dalla Bo. nei confronti della Enel Energia, ed avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza di debiti della cooperativa nei confronti dell’Enel.

Con sentenza 3624/15 il tribunale di Taranto rigettò l’opposizione e condannò l’opponente al pagamento di 140.475,58 Euro in favore dell’Enel.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. Con sentenza 17 luglio 2018 n. 325 la Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettò il gravame.

La Corte d’appello, dopo avere rilevato che “l’appello non risulta formulato secondo i canoni prescritti dall’art. 342 c.p.c.”, lo ha esaminato comunque nel merito, ritenendo che i contatori installati dall’Enel negli immobili di proprietà dell’opponente funzionassero regolarmente, e che di conseguenza infondate erano le doglianze con cui l’utente lamentava una sovrafatturazione da parte della società somministrante.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Bo. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito l’Enel Energia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1560 e 2697 c.c..

Deduce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell’opposto (nella specie, l’Enel), dimostrare l’effettiva sussistenza del credito ed il suo ammontare.

Nel caso di specie, invece, non solo l’Enel non aveva fornito tale prova, ma per di più erano stati acquisiti agli atti numerosi elementi da cui risultava l’impossibilità per la Bo. di consumare le quantità di energia elettrica dichiarata dall’Enel.

Aggiunge che la sola circostanza che i contatori installati dall’Enel non fossero difettosi non valeva di per sè a dimostrare anche la correttezza dei consumi contabilizzati dalla società fornitrice; e che la correttezza dei consumi addebitati dall’Enel alla cliente si sarebbe dovuta desumere da altri elementi, quali la tipologia dei macchinari usati dalla Bo. per le proprie produzioni, il quantitativo di materia prima lavorata, la ricognizione degli apparecchi elettrici in uso all’interno degli immobili di proprietà della Bo., tutte indagini mai compiute nel corso dell’istruttoria.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stabilire se una certo utente possa o non possa avere consumato una certa quantità di energia elettrica non è certo una valutazione in diritto, è un accertamento di fatto.

Esso, di conseguenza, è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede.

Nè la Corte d’appello ha violato le norme indicate dalla ricorrente, e cioè gli artt. 1560 e 2697 c.c..

Non ha violato la prima (la quale disciplina il contenuto del contratto di somministrazione) per la semplice ragione che di essa la Corte d’appello non ha fatto e non doveva fare applicazione, con riferimento alla questione qui in esame (e cioè stabilire quali fossero i reali consumi della Cooperativa).

Non ha violato la seconda (la quale disciplina il riparto dell’onere della prova) in quanto la Corte non ha affatto accolto la pretesa dell’Enel in assenza di prova: ha, al contrario, ritenuto che fosse stata acquisita adeguata prova – attraverso la consulenza tecnica d’ufficio – della corrispondenza tra importi addebitati all’utente e consumi reali.

Lo stabilire, poi, se tale prova sia stata valutata correttamente o scorrettamente, così come lo stabilire se altre ve ne fossero che impedivano quella conclusione in punto di fatto, è questione estranea al giudizio di legittimità, alla luce del consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso dorme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene che tali norme sarebbero state violate perchè il giudice di merito “non ha attribuito il giusto valore probatorio alle prove documentali offerte da parte ricorrente”.

2.1. Il motivo è inammissibile per l’identica ragione per la quale è inammissibile primo motivo.

Giova in ogni caso aggiungere, quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., che tale norma non può dirsi violata sol perchè il giudice di merito abbia valutato le prove in un modo piuttosto che un altro.

La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01).

Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al p. 14 dei “Motivi della decisione”).

Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sè violazione dell’art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma potrebbe costituire – al massimo – il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), vizio nella specie non prospettato.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto processuale del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, se dovuto, a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Bo. Società Cooperativa Agricola alla rifusione in favore di Enel Energia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti processuali previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, se dovuto, da parte di Bo. Società Cooperativa Agricola di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA