Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8833 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8833 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 20587-2009 proposto da:
VUOCOLO GIUSEPPINA VCLGPP58A56C879B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo
studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
ACQUARONE;
– ricorrente –

2015

contro

461
COPPO

GIUSEPPE

CPPGPP44P16G193X,

elettivamente

domicialito in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 30/04/2015


GIANCARLO GONAN;

controricorrentl

nonchè contro

BARGERO ALESSANDRO, EREDITA’ GIACENTE DI BARGERO
ALESSANDRO , GORLERO ADELE, EREDITA’ GIACENTE DI
GORLERO ADELE ;

intimati

avverso la sentenza n. 892/2008 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 09/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Emanuela ROMANELLI con delega
dell’Avvocato Gabriele PAFUNDI,

difensore della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso,
che ha prodotto prima della relazione del Consigliere
l’avviso di avvenuta notifica del ricorso all’Avvocato
CARLI curatore eredità giacente di GORLERO Adele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

io

’SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata Bargero Alessandro e Coppo Giuseppe
premesso di essere comproprietari pro indiviso di un magazzino in Imperia traversa
Amoretti, mapp. 564 sub 1 f. 3 NCEU, convenivano in giudizio Gorlero Adele per
determinare l’esatto confine rispetto al confinante terreno, mappale 1381, divenuto

rispettive proprietà.
La Gorlero contestava la domanda rilevando che la porzione di corte della quale gli
attori assumevano la proprietà si apparteneva alla stessa.
Precisate ex art. 180 cpc le domande attrici ed intervenuta volontariamente Vuocolo
Giuseppina, avente causa dalla Gorlero, il Tribunale di Imperia rigettava la domanda
mentre la Corte di appello di Genova, con sentenza 9.7.2008, accoglieva l’appello
principale degli attori e dichiarava la corte già graffata al mapp.564 f.3 di loro
proprietà per intervenuta usucapione, dichiarando inammissibile l’appello
incidentale sul presupposto che già la sentenza di primo grado aveva ritenuto
1

provata una situazione di possesso degli attori appellanti, che era caduto ogni
elemento di dubbio sul momento iniziale del possesso e che la stessa Vuocolo prima
che subentrasse nella proprietà della Gorlero era stata autorizzata dal Coppo a
rimuovere parte del manufatto insistente sulla corte con conseguente implicito
riconoscimento della predetta appellata della proprietà dell’area da parte del Coppo.
Ricorre Vuocolo con tre motivi, resiste Coppo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione degli arit. 112 e 184 cpc, 950 cc e vizi di
motivazione con quesiti se, avendo l’attore proposto domanda di regolamento di
confini ed essendosi i convenuti limitati ad eccepire il difetto di, titolarità attiva del,
diritto di proprietà, l’originaria azione potesse mutarsi in domanda di usucapione

incerto a seguito della demolizione del muro e della recinzione posti in origine tra le

violando i limiti dell’art. 183 e se il giudice di appello abbia ecceduto i limiti
dell’art. 112 cpc decidendo sulla nuova domanda di usucapione.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1140, 1142, 1158 cc, 116
cpc e vizi di motivazione con vari quesiti che così possono riassumersi: se, posto che
il giudizio di attendibilità del teste deve essere congruamente motivato e che l’attore

tircòàtafiza che trattaVasi di locazione che implica meta detenzione; sé, posto che
l’operatività della presunzione di, possesso intermedio presuppone la prova del
momento iniziale, in difetto di tale prova la domanda di usucapione dev’essere
respinta; ulteriori quesiti sono riferiti alla confessione stragiudiziale ex art. 2735 cc,
alla circostanza che il riconoscimento di cui all’art.1988 cc può avere ad oggetto
solo un debito e non anche il diritto reale di proprietà, all’ammissibilità di nuovi
documenti in appello.
Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2902 cc col quesito se possa ritenersi
provato il possesso sulla base della decisione assunta in giudizio possessorio.
Si pone in via preliminare il problema dell’ammissibilità dell’impugnazione della
Vuocolo, interveniente volontaria.
Questa Corte Suprema ha, invero, statuito che si ha intervento adesivo dipendente
quando si interloquisce sostenendo le ragioni di una parte senza proporre nuove
domande e senza ampliare il tema del contendere con la conseguenza che si può
aderire all’impugnazione proposta dalla parte ma non proporre impugnazione
autonoma se la parte adiuvata non abbia proposto la sua impugnazione ( Cass.
24.10.1995 n.11064, Cass. 27.5.1987 n.4744, etc.)
Nella specie, tuttavia, si ha un interesse diretto della Vuocolo, avente causa dalla
Gorlero.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.

deve provare l’inizio del possesso, la sentenza sia legittima anche in relazione alla

La prima omette di considerare che, a norma dell’art. 183 cpc, l’attore può proporre
le domande ed eccezioni che sono conseguenza della riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto e, nella specie, risulta dalla sentenza che la
Gorlero aveva contestato la domanda deducendo che la porzione di corte che gli
attori assumevano di loro proprietà le apparteneva e che, per effetto delle

la domanda era stata modificata e sul punto vi era specifico motivo di appello.

Va rileVato -ad abundantiam che questa Suprema Corte ha affennató il principio che
la proprietà rientra nella categoria dei diritti reali di godimento cosiddetti
autodeterminati con la conseguenza che la causa petendi si identifica con i diritti
stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non svolge
alcuna funzione di specificazione della domanda, per cui è consentito agli attori
modificare anche in appello la causa petendi (Cass. 29.12.2009 n. 27524, Cass.
17.7.2007 n. 15915, Cass. 30.12. 2002n. 18370).
In ogni caso sulla natura dell’azione di regolamento di confini cfr. Cass. 3.9.2013 n.
20144, Cass. 22.2.2011n. 4288, Cass. 24.5.2004 n. 9913, Cass. 20.4.2011 n.5899.
Sul secondo motivo si osserva:
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
– conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta

t

modificazioni apportate nei termini di cui all’art. 183 cpc, all’udienza del 5.4.2000,

all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre
1994n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a

4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforrne dalle aspettative e dalle deduzioni di part (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
La domanda di usucapione è stata correttamente accolta sulla scorta della
rivalutazione di tutto il materiale probatorio ed i plurimi quesiti non sono
concretamente funzionali all’accoglimento della censura (S.U. 20603/2007,
16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011,
4566/2009).
In particolare la sentenza ha statuito essere caduto l’elemento di dubbio sul
momento iniziale del possesso mentre non si comprende il riferimento della censura
ad una locazione che comporta solo detenzione avendo chiaramente la motivazione,
a pagina sette, dedotto che le varie testimonianze richiamate deponevano ” a favore
del fatto che la corte (e la baracca ivi esistente) era nel possesso degli odierni
appellanti , tanto che l’utilizzazione dell’area esterna era lasciata ai soggetti
(comodatari o affittuari) ai quali era concesso l’uso del magazzino”.
Il riferimento alle scritture è svolto ad abundantiam per rafforzare il convincimento
di cúi sopra.

condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.

Il terzo motivo non chiarisce la decisività del riferimento ad un interdetto
possessorio che non è posto a base della decisione impugnata ma solo richiamato,
oltre alle testimonianze, per avvalorare il possesso attuale.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle
spese.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200
di cui 2000 per compensi, oltre accessori.
Roma, 10 marzo 2015.

PER QUESTI MOTIVI

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