Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8833 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. un., 14/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.N. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio degli avvocati PASCAZI PAOLO,

SASSI FRANCESCO, ARENA GREGORIO, ANGELO CASILE, che lo rappresentano

e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEA – ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E

L’AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1277/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 22/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

uditi gli avvocati Paolo PASCAZI, Diana RANUCCI dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 16 febbraio 2007 il Tribunale di Matera, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta da B.N., intesa ad ottenere la condanna dell’Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) alla corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per effetto della polizza assicurativa stipulata dall’Ente con l’Istituto Nazionale di Assicurazioni (INA) il 1^ gennaio 1983, che, secondo il ricorrente, garantiva, in aggiunta al valore di riscatto dei premi versati per il t.f.r., l’adeguamento dei relativi importi in funzione dell’indice del costo della vita e un’ulteriore integrazione in funzione degli investimenti mobiliari operati dall’istituto assicurativo. In particolare, il Tribunale escludeva la propria giurisdizione sul rilievo della natura contrattuale della domanda di versamento dei rendimenti prodotti dalla polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, rispetto alla quale era meramente accessoria la concorrente domanda di risarcimento del danno morale, e della sua diretta riconducibilità al rapporto di pubblico impiego, cessato in data anteriore al 30 giugno 1998.

2. – Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Potenza, che, con sentenza del 22 gennaio 2009, respingeva il gravame proposto dal dipendente. I giudici d’appello rilevavano che: a) la violazione imputata all’ENEA era quella relativa all’obbligo di esatta liquidazione del t.f.r., poichè la prestazione dovuta non sarebbe stata quella liquidata dall’ente, bensì quella, maggiore, corrispondente a quella versata dall’INA, e dunque la pretesa riguardava – all’interno del rapporto di lavoro – gli effetti retributivi (propri del t.f.r.) derivanti dall’inadempimento dell’ENEA in relazione all’obbligo – previsto dall’art. 14 della polizza stipulata con l’Istituto di assicurazione – di corrispondere al dipendente gli importi versati da quest’ultimo; b) nella specie il comportamento asseritamente lesivo dell’Ente era venuto meno, in maniera definitiva, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in data anteriore al 30 giugno 1998, allorchè non erano state erogate somme aggiuntive oltre all’indennità di fine rapporto, nè peraltro erano stati prospettati comportamenti rilevanti dell’ente successivamente a tale data, sì che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. – Di questa sentenza il ricorrente domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione, L’ENEA resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. Si domanda alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione nell’interpretare e qualificare la domanda quale richiesta di adempimento dell’obbligo retributivo di esatta liquidazione del t.f.r., nascente dal rapporto di impiego, là dove il ricorrente aveva fondato la sua pretesa sulla qualità di assicurato beneficiario della polizza stipulata nel suo interesse e sul comportamento lesivo dell’ENEA – costituente anche ipotesi di reato – e aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento del trattamento assicurativo, maturato per effetto della polizza individuale, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c..

2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1 c.p.c. e della disciplina del riparto di giurisdizione, dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001. Si domanda alla Corte di affermare che la controversia fosse devoluta al giudice ordinario, a prescindere dalla data di cessazione del rapporto, in considerazione della natura extracontrattuale dell’azione proposta e, comunque, in ragione della permanenza dell’illecito oltre la data del 30 giugno 1998.

3. – Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, non sono fondati.

La determinazione della giurisdizione consegue all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego soggetta ratione temporis alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 5785 del 2008; id., n. 5468 del 2009); e non rileva, ai fini della configurazione dell’azione, la qualificazione formale data dalla parte, in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e mediante il richiamo di specifiche disposizioni relative all’uno o all’altro tipo di responsabilità, trattandosi di indizi di per sè non decisivi rispetto alla individuazione dei tratti propri dell’elemento materiale della condotta posta a base della pretesa (cfr. Cass., sez. un., n. 18623 del 2008).

Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che la domanda traeva fondamento dal dedotto inadempimento dell’ENEA in relazione agli obblighi previsti dalla polizza assicurativa stipulata con l’INA e hanno ritenuto, mediante l’interpretazione delle relative clausole, che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, non configurandosi una funzione direttamente previdenziale degli importi garantiti dalla polizza e dovendosi escludere altresì, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti fosse riconducibile a un diverso rapporto giuridico, comportante un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia avente ad oggetto emolumenti corrisposti direttamente dall’ENEA. Tale interpretazione si sottrae alle censure sollevate in ricorso, peraltro generiche e prive di specifiche indicazioni in ordine a eventuali vizi di motivazione o violazioni di canoni ermeneutici idonei a inficiare il procedimento logico-esegetico dei giudici di merito; e, d’altra parte, una uguale configurazione del complessivo meccanismo contrattuale in esame è stata già sottoposta a queste Sezioni unite che, in analoghe controversie, ne hanno confermato la correttezza sotto il profilo giuridico essendosi precisato come la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa fosse funzionale all’interesse proprio dell’ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, sì che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati, avrebbero finito per configurarsi come un’indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto (cfr.

Cass., sez. un., n. 21553 del 2009).

Alla stregua di tale puntuale accertamento, deve ritenersi che la domanda sia stata esattamente qualificata e valutata e va quindi escluso che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, così come denuncia il ricorrente assumendo l’erronea identificazione del petitum.

Non può rilevare, d’altronde, la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, che per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 35, dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., n. 5468 del 2009; n. 15849 del 2009).

Per gli aspetti risarcitori, infine, non si profila alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro, non essendo stati adeguatamente prospettati, peraltro, successivi comportamenti datoriali rilevanti ai fini in esame, così come puntualmente accertato nella decisione impugnata.

4. – Il ricorso va conseguentemente rigettato rivelandosi corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione adottata dal giudice d’appello.

5. – Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi le conseguenze della translatio judicii per cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

6. – La natura della controversia e l’oggettiva difficoltà della questione inducono alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA