Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8833 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.05/04/2017),  n. 8833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2453-2012 proposto da:

M.F. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIANSACCOCCIA N. 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI

MAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO SALVATORE SPANU,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FINECOBANK S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 401/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/07/2011 R.G.N. 406/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza resa pubblica il 22/7/2011 e notificata il 7/11/2011, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’insussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di promozione finanziaria intimato dalla Finecobank s.p.a. (già Banca Fineco) nei confronti di M.F. e condannava la società al pagamento in suo favore, dell’indennità di mancato preavviso.

Per quanto qui rileva, la Corte rigettava le ulteriori censure proposte dal M. aventi ad oggetto il pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto e dell’indennità di portafoglio, sull’essenziale rilievo della carenza di allegazione e di prova in ordine agli elementi costitutivi del diritto azionato. Quanto alla doglianza concernente la reiezione della domanda proposta in via riconvenzionale dall’istituto di credito ed accolta dal primo giudice avente ad oggetto la restituzione di importi percepiti dal ricorrente a titolo di integrazioni straordinarie anticipate e non recuperate – deduceva che una interpretazione letterale e teleologica del contenuto della lettera di incarico con riferimento al trattamento provvigionale straordinario riconosciuto in favore del promotore (clausola 1 dell’allegato E), consentiva di ritenere che le provvigioni minime erogate in favore del promotore, non costituissero somme versate a fondo perduto del tutto svincolate dalle provvigioni maturate e non recuperabili, bensì anticipazioni di natura straordinaria di durata temporale limitata; tanto in virtù di un meccanismo premiale legato al raggiungimento di prefissati obiettivi di raccolta, che nello specifico non erano stati raggiunti e giustificavano la domanda di restituzione degli importi proposta dalla banca.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione M.F. affidato a due motivi.

La società non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si contestano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in ordine alla reiezione delle domande di indennità di cessazione del rapporto e di portafoglio, che si deduce abbia tralasciato di considerare documentazione ritenuta decisiva ai fini della soluzione della controversia, dalla quale sarebbe stata desumibile la acquisizione di clientela che avrebbe continuato ad intrattenere rapporti economici con l’istituto di credito anche dopo la cessazione del rapporto con esso ricorrente, e, pertanto, la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Si lamenta, anche con riferimento alla richiesta indennità di portafogli, che la Corte distrettuale abbia trascurato la documentazione versata in atti e le prove raccolte, le quali deponevano nel senso della sussistenza di una responsabilità dell’istituto di credito nella mancata raccolta dei dati inerenti al portafoglio clienti ai fini della liquidazione della relativa indennità.

2. La censura è priva di pregio.

Il ricorrente, modula la propria doglianza sul rilievo di un preteso non corretto scrutinio del materiale probatorio raccolto in prime cure, che presenta innanzitutto profili di inammissibilità, tendendo a pervenire, mediante revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito, all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, vedi Cass. 4/4/2014, n. 8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013, n. 24148); ciò considerato altresì che per la configurabilità del vizio, è necessario che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica della controversia tale da far ritenere che, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con giudizio di certezza e non di mera probabilità (vedi Cass. 14/11/2013, n. 25068) elementi questi, non ravvisabili nella specie.

La critica formulata è da ritenersi comunque priva di pregio ove si consideri che i giudici del gravame hanno confermato l’insussistenza del diritto azionato dall’agente a percepire l’indennità di cessazione del rapporto, in ragione della carenza di allegazione da parte del ricorrente, prima ancora che di prova, in ordine alla ricorrenza dei requisiti sanciti dall’art. 1751 c.c..

Come già affermato da questa Corte anche in recenti arresti (vedi Cass. 21/3/2013, n. 7115), quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacchè ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”. Infatti, i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.

Consegue che la statuizione emessa sul punto dalla Corte distrettuale neanche oggetto, peraltro di specifica impugnazione – sfugge, per quanto sinora detto, alla censura all’esame.

3. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica l’interpretazione della clausola contrattuale resa dalla Corte distrettuale relativa al trattamento provvigionale straordinario. Si lamenta che il giudice del gravame abbia omesso di valutare la clausola n. 2 all. E alla lettera di incarico, pervenendo alla erronea conclusione che quanto corrisposto al M. in costanza di rapporto, dovesse qualificarsi come anticipo provvigionale di natura straordinaria da restituire secondo quanto riportato in contratto, e non, invece, come minimo provvigionale a fondo perduto, come desumibile dalla documentazione citata.

4. Anche siffatto motivo deve essere disatteso, non risultando debitamente prodotto il documento che si assume ingiustamente trascurato dalla Corte di merito nello scrutinio della fattispecie considerata.

Il ricorrente si è infatti limitato a trascrivere in parte qua il contenuto del documento cui ha fatto richiamo, senza indicarne specificamente la collocazione in atti e la avvenuta produzione.

Tanto in difformità dai i principi affermati in questa sede di legittimità, secondo cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (vedi da ultimo, Cass. 28/09/2016, n. 19048).

Neanche possono tralasciarsi di considerare gli approdi ai quali sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte (vedi S. U. 25/3/2010 n. 7161 cui adde Cass. 4/1/2013 n. 124) le quali, dopo aver ribadito che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, hanno precisato che tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esso, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento.

In particolare, con riguardo alla situazione in cui il documento risulti prodotto nelle fasi di merito dalla controparte la quale non si sia costituita nel giudizio di legittimità, è stata rimarcata la persistenza dell’onere di produzione del documento a carico del ricorrente, sul rilievo della autonomia propria della previsione dell’art. 369 c.p.c., n. 4 citato, che riferisce l’onere di produzione direttamente al ricorrente, per il caso che quella controparte possa non costituirsi in sede di legittimità o possa costituirsi senza produrre il fascicolo o possa produrlo senza il documento; attività che si presenta agevolmente possibile se la copia sia stata a suo tempo estratta nelle fasi di merito (vedi Cass. S.U. cit. 25/3/2010, n. 7161).

5. Orbene, con riferimento alla fattispecie considerata (in cui peraltro, l’istituto di credito non si è costituito nel presente giudizio), va rimarcato che il ricorrente non ha riportato nell’atto introduttivo del presente giudizio, alcuna indicazione circa la collocazione in atti della pattuizione oggetto di scrutinio, nè risulta in altro modo desumibile specificamente la sua rituale produzione, di guisa che la censura, alla stregua dei summenzionati principi, non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità. Alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va pertanto disatteso.

Nessuna statuizione va, infine, emessa in ordine al governo delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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