Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8832 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30986-2018 proposto da:

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona

del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA COSTANZA;

– ricorrente –

contro

P.A., INFRASTRUTTURE SARDEGNA 2000 SRL, in persona

dell’Amministratore pro tempore, OLIMPICA 2050 SRL, in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

GRIMALDI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè:

INFRASTRUTTURE SARDEGNA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4665/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1999 l’INAIL acquistò dalla società Ta. s.r.l. un immobile. Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo fosse subordinato all’esecuzione, da parte del venditore, di una pluralità di adempimenti. L’INAIL, nondimeno, pagò anticipatamente una rata del prezzo, ed al fine di garantirsene la restituzione nel caso in cui il venditore non avesse assolto gli obblighi contrattualmente assunti, pretese una garanzia personale.

La Ta. s.r.l. garantì l’eventuale restituzione del prezzo con una garanzia fideiussoria a prima richiesta, prestata dalla società SIC s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Atradius Credito y Caucion; d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “Atradius”).

2. Atradius, una volta prestata la suddetta garanzia, si fece controgarantire da tre diversi fideiussori (la Olimpica 2050 s.r.l., la Infrastrutture Sardegna 2000 s.p.a. e P.A.).

Costoro si obbligarono a tenere indenne la Atradius se questa, una volta escusso la garanzia principale da parte dell’INAIL, non avesse ottenuto dalla Tavolara la restituzione di quanto pagato.

3. In data che nè il ricorso, nè il controricorso, nè la sentenza indicano, Atradius convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Olimpica 2050 s.r.l., la Infrastrutture Sardegna 2000 s.p.a. e P.A.. Premessi i fatti di cui sopra, la società attrice espose che l’INAIL aveva minacciato di escutere la garanzia prestata in suo favore da Atradius, e chiese di conseguenza la condanna dei convenuti al versamento di un deposito cauzionale od a prestare garanzie reali, ai sensi dell’art. 1179 c.c..

Con sentenza di cui il ricorso non indica gli estremi il Tribunale di Roma accolse la domanda, e condannò i convenuti, alternativamente, a costituire in pegno in favore di Atradius la somma di Euro 418.000, oppure a prestare una garanzia ipotecaria per lo stesso importo.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 5 luglio 2018 n. 4665 la Corte d’appello di Roma accolse il gravame e dichiarò il “difetto di legittimazione attiva” di Atradius a proporre l’azione di rilievo nei confronti dei convenuti.

A fondamento di tale decisione la Corte d’appello ritenne che l’azione di rilievo per cauzione, prevista dall’art. 1953 c.c., potesse essere proposta soltanto dal fideiussore nei confronti del debitore principale, ma non dal creditore garantito (veste che Atradius aveva nei confronti dei tre convenuti) nei confronti del fideiussore.

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Atradius, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria.

La Olimpica 2050 s.r.l., la Infrastrutture Sardegna 2000 s.r.l. e P.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto, insieme alle altre parti intimate, dalla “Infrastrutture Sardegna 2000 s.r.l.”.

La sentenza d’appello, infatti, è stata pronunciata nei confronti della società “Infrastrutture Sardegna 2000 s.p.a.”; a quest’ultima è stato notificato, nel domicilio eletto presso il difensore costituito in appello, il ricorso per cassazione; e nello stesso controricorso si riferisce (p. 13) che il giudizio di merito si è svolto nei confronti della “Infrastrutture Sardegna s.p.a.”.

Pertanto, in mancanza di ulteriori chiarimenti che era onere della controricorrente fornire, questa Corte non può che rilevare la estraneità, rebus sic stantibus, della “Infrastrutture Sardegna 2000 s.r.l.” ai fatti di causa, e di conseguenza il difetto di legittimazione a proporre il controricorso.

2. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il quarto motivo di ricorso, dal momento che la questione con esso posta renderà superfluo l’esame dei restanti motivi.

Col quarto motivo di ricorso la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (assume violati gli artt. 12 preleggi; 1322, 1325, 1346, 1418, 1419, 1421 e 1953 c.c.); sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Nell’illustrazione del motivo la ricorrente sostiene che nel contratto di fideiussione stipulato fra essa e gli originari convenuti era espressamente prevista una deroga all’art. 1953 c.c.. I tre garanti, infatti, in quel contratto si erano obbligati a riconoscere il diritto di Atradius di “ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall’art. 1933 c.c.”.

Deduce che la garanzia prestata da Infrastrutture Sardegna s.p.a., Olimpica 2050 s.r.l. e P.A. era, anche in virtù della suddetta clausola, da qualificare come un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta; che per espressa previsione contrattuale i garanti avevano consentito alla Atradius di poter esercitare nei loro confronti tutte le azioni che quest’ultima avrebbe avuto diritto di promuovere nei confronti della Ta. s.r.l..

Osserva, infine, la società ricorrente che nulla vieta all’autonomia privata, in virtù del principio di libertà negoziale, di pattuire accordi che consentano al creditore di esperire l’azione di rilievo anche se non abbia la qualità prevista dall’art. 1953 c.c..

2.1. Il motivo è fondato.

E’ incontroverso tra le parti che:

a) Atradius ha garantito all’INAIL il pagamento del debito della Ta;

b) i tre convenuti hanno garantito alla Atradius la rifusione di quanto essa avesse pagato all’INAIL;

c) l’INAIL ha preteso dalla Atradius l’adempimento della propria obbligazione;

d) Atradius, prima ancora di avere pagato l’INAIL, ha preteso dai tre controgaranti un pegno od un’ipoteca, a garanzia dell’adempimento della loro obbligazione;

e) la possibilità sub d) era espressamente consentita dal contratto di garanzia stipulato tra Atradius da un lato, Olimpica 2050, Infrastrutture Sardegna ed P.A. dall’altro.

2.2. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto che la pretesa di Atradius di ottenere un pegno od un’ipoteca dai propri tre garanti non fosse consentita dall’art. 1953 c.c..

E’ pervenuta a questa conclusione osservando che l’art. 1953 c.c. accorda al fideiussore il diritto, prima ancora di avere pagato il creditore garantito, di esigere garanzie dal debitore.

Ma poichè la Atradius non era il fideiussore dei tre convenuti, non poteva esigere da loro alcuna garanzia.

La Corte d’appello ha poi aggiunto che la previsione dell’art. 1953 c.c. è una norma imperativa, e pertanto non solo la clausola del contratto di garanzia stipulato tra Atradius ed i convenuti era nulla per contrarietà la suddetta norma, (Ndr: Testo originale non comprensibile) doveva ritenersi altresì l’intera fideiussione sottoscritta da Olimpica 2050, Infrastrutture Sardegna e P.A..

2.3. Le conclusioni cui è pervenuta la corte d’appello non appaiono rispettose dell’art. 1322 c.c..

Nel caso di specie la Olimpica 2050, la Infrastrutture Sardegna e P.A. si erano obbligati sia a tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni la Atradius dalle richieste dell’INAIL, sia a “riconoscere alla (Atradius) il diritto di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall’art. 1933 c.c. (…), rimanendo pertanto obbligati (…) a prestare le garante reali necessarie ad assicurare il soddisfacimento dell’eventuale adone di regresso”.

I tre convenuti, pertanto, avevano espressamente accordato alla Atradius, se questa fosse stata escussa dall’Inail, il diritto di promuovere nei propri confronti l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c. Tale patto è valido ed efficace, in virtù del principio di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c..

Tale norma, come noto, consente a chiunque di stipulare contratti anche non previsti dalla legge, a condizione che essi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. L’interesse del creditore di ottenere dal proprio debitore l’adempimento della prestazione promessa costituisce un interesse meritevole di tutela alla stregua dell’ordinamento giuridico, e questo è un principio indiscutibile.

Il patto stipulato tra Atradius e i tre controgaranti, pertanto, non confliggeva con alcuna norma di legge, non era contrario all’ordine pubblico, ed era volto a tutelare interessi meritevoli.

Fu, dunque, interpretazione irrispettosa del principio di autonomia negoziale quella adottata dalla Corte d’appello, secondo cui, pur dinanzi al suddetto patto, al fideiussore convenuto per il pagamento sarebbe consentito promuovere azione di rilievo solo contro il debitore principale, e non contro il proprio stesso garante.

Infatti la circostanza che l’art. 1953 c.c. accordi l’azione di rilievo al fideiussore nei confronti del debitore principale non vuol affatto dire che, al di fuori dei casi ivi previsti, chi sia titolare di un credito di garanzia quale era il credito della Atradius – non possa pretendere dal proprio garante un deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 1179 c.c..

2.4. In tal senso si è già pronunciata questa Corte, con la sentenza 26 agosto 2020 n. 17820 (ricordata anche dalla ricorrente nella propria memoria), secondo cui “è meritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., la clausola di estensione della spettanza dell’azione di rilievo attivamente al primo fideiussore e passivamente al fideiussore di regresso, in quanto volta a rafforzare la funzione di garanzia del collaterale negozio incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili”.

3. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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