Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8832 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/04/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 18/04/2011), n.8832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 62,

presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BALLETTI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio degli avvocati D’AMATO ANTONIO, e

D’AMATO GIOVANNI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4183/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/08/2006 R.G.N. 8762/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato BALLETTI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto depositato il 26 ottobre 2004, la società Tirrenia di navigazione s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, del 4 novembre 2003, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto l’11 luglio 2000 da S.L., dipendente della società con mansioni di barista, era stato annullato il licenziamento irrogatogli il 9 novembre 1999 ed era stato ordinata la sua reintegrazione al datore di lavoro, con la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto spettante dal di del recesso a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge, nonchè alla rifusione delle spese di lite, con distrazione.

Aveva ritenuto, in particolare, il primo giudice, che la valutazione delle risultanze processuali consentiva di concludere per la fondatezza della censura di inconsistenza degli addebiti che si assumeva commessi il (OMISSIS), giusta contestazione del giorno successivo, alle ore 20,30 (“sono stati inseriti degli alimenti in una busta vomiteruola in dotazione alla nave e l’addetto S.L. ha fatto deporre i soldi direttamente sotto il banco”), alle ore 21,10 (“due passeggeri hanno acquistato alcuni alimenti non precisati e due caffè per un totale di L. 13.000 e il barista S. ha nuovamente chiesto ad uno dei passeggeri di mettere direttamente i soldi sotto il banco”), alle ore 21,44 (“tre donne e un uomo hanno chiesto al bancone tre bicchierini di grappa e uno di amaro e l’addetto S. gli ha fatto un prezzo approssimativo di L. 15.000, così l’addetto ha prelevato il contante chiedendo al collega del bar di andare a fare lo scontrino ma esso non lo ha mai effettuato”), alle ore 22,10 (“una passeggera ha comprato in pacchetto di sigarette Marlboro e senza effettuare lo scontrino”), alle ore 23,40 (“due ragazze hanno comprato sotto banco una bottiglia di Asti Martini”) e alle ore 00,10 (“l’addetto S.L. ha fatto entrare un nostro collaboratore nel retro del bar vendendogli tre stecche di sigarette MS L. 85.000 ed una bottiglia di Torbato Sella e Mosca a L. 20.000 a bar chiuso”).

Costituitosi in giudizio, lo S. ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. Ha ribadito, in particolare, la insussistenza di tutti gli addebiti, aggiungendo come fosse onere della controparte, non assolto, quello di fornire la prova e che, contrariamente, peraltro, alle risultanze della verifica, al bar vi erano ammanchi dei prodotti in giacenza e irregolarità nel libro gestione.

Assunta la testimonianza dell’ispettore G.F. in merito all’addebito delle ore 00,10 e acquisite copia del verbale della deposizione resa in separato giudizio dal Commissario M.R. nonchè copia integrale del c.c.n.l. applicabile all’epoca dei fatti, la Corte d’appello di Napoli con sentenza dell’8 giugno – 11 agosto 2006 ha rigettato l’appello condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Tirrenia di navigazione s.p.a. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Ha presentato atto di intervento volontario il Commissario Straordinario della società ricorrente che nelle more di questo giudizio è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata in quanto emessa dal giudice di appello in forza di un’incongrua e logica valutazione delle risultanze istruttorie nonchè in violazione di quelle che sono le norme in tema di onere della prova dei poteri istruttori del giudice nel processo del lavoro. In particolare la società, che ripercorre diffusamente le risultanze probatorie di causa, denuncia la violazione degli artt. 112115, 116 e 421 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., e della L. n. 604 del 1966, art. 5.

Con il secondo motivo la società denuncia violazione ed errata applicazione delle medesime disposizioni di legge sostenendo che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto, in discordanza dalle univoche deposizioni testimoniali, l’insussistenza dei fatti addebitati alla lavoratore. Sottolinea che nel processo del lavoro il giudice, a fronte di emergenze istruttorie generiche, non univoche o comunque poco chiare, ha il potere-dovere di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori non potendosi limitare a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondato sull’onere della prova.

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e comunque della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè violazione degli artt. 15 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.; inoltre lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare sostiene essere stati violati i fondamentali principi di correttezza e buona fede. Conclude quindi formulando il seguente principio di diritto: “la vendita indebita e comunque non autorizzata di beni aziendali di qualunque altra provenienza integra una giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c., viepiù effettuata da un lavoratore marittimo al banco bar a bordo dell’unità di navigazione sulla quale risulti imbarcato nonchè durante il suo turno di lavoro”.

Con il quarto motivo la società denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e degli artt. 1178 e 343 c.n., oltre a vizio di motivazione. Formula il seguente principio di diritto: “nel caso in cui, nel corso di un giudizio inerente alla legittimità di un licenziamento intimato ad un lavoratore marittimo, sopravvenga la inidoneità permanente alla navigazione di detto marittimo – la quale comporta la sua cancellazione dalle matricole della gente di mare e, di conseguenza, il divieto di una sua utilizzazione – tale inidoneità, pur non comportando la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, comporta la sospensione di detto rapporto di lavoro ad ogni effetto economico e giuridico, facendo venir meno l’obbligo retributivo”.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

La società ha essenzialmente ripercorso le risultanze istruttorie di causa proponendo una diversa lettura – in tal modo formulando inammissibili censure di merito – rispetto alla valutazione operata dalla Corte d’appello con motivazione ampiamente sufficiente e nient’affatto contraddittoria, peraltro conformemente alle conclusioni cui è pervenuto anche il primo giudice.

In particolare la Corte distrettuale ha disatteso il principale assunto della società ricorrente, che ravvisava nella deposizione del teste D.C. la fonte di prova delle condotte illecite addebitate al lavoratore osservando che la sua credibilità era inficiata da palesi inverosimiglianze, attinenti, in particolare, alla reale possibilità, per il teste (ispettore della società), di notare con dovizia di dettagli, il contegno del lavoratore, nonchè alle assai singolari modalità di consegna del corrispettivo della merce che si assumeva illecitamente ceduta. Era infatti risultato che il bar era sempre affollato, sicchè la presenza di circa sessanta persone immediatamente a ridosso del bancone non consentiva al D. C. che, per sua stessa ammissione, era rimasto costantemente ad oltre due metri di distanza dal banco, di vedere le manovre furtive del lavoratore. La Corte ha poi ravvisato una palese incongruenza nella deposizione del D.C., secondo cui gli avventori avrebbero consegnato il denaro “dietro al bancone” (addebito delle 22,10) ovvero “sotto il banco” (addebiti delle ore 21,10 e 23,40), laddove il D.C. ben difficilmente avrebbe potuto notare i clienti deporre il denaro nel punto da lui indicato.

D’altra parte ha osservato la Corte che elementi di prova in contrasto con la prospettazione della società emergevano, comunque, anche dalla deposizione del teste S., il quale, nel disbrigo del suo compito di addetto alla cassa, non notò alcunchè di “anomalo” nell’operato, dietro al banco, dello S..

In sintesi la Corte, che ha esaminato in dettaglio e diffusamente le risultanze di causa, è pervenuta al motivato convincimento che la società non aveva fornito la prova della sussistenza degli addebiti disciplinari contestati al lavoratore.

Deve in proposito ribadirsi che la denuncia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass., sez. un., n. 13045 del 1997 e più recentemente Cass. n. 21680 del 2008) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Con riferimento poi alla possibile sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni cui era assegnato può richiamarsi – e ribadirsi – quanto affermato da Cass., sez. lav., 6 novembre 2002, n. 15593, secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato del personale marittimo navigante, la sopravvenuta inidoneità fisica alla navigazione non impedisce la ricostituzione del rapporto, bensì solo la utilizzabilità del marittimo in mansioni incompatibili con l’accertata inidoneità, in quanto la sopravvenuta inidoneità fisica e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, non possono essere ravvisate nella sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore e restano escluse dalla possibilità di svolgere un’altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ovvero, qualora ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, sempre che questa attività sia utilizzabile all’interno dell’impresa.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro oltre Euro 2.500,00 (duemilacinqucento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA