Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8832 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14781-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO PINNA PARPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 341/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

Che:

K.A., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, in epigrafe indicata, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, mirando ad una impropria rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno argomentatamente escluso l’esistenza sia di danno grave in caso di rimpatrio, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sia di profili di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

Il ricorso è quindi inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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