Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8831 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8831 Anno 2015
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 19792-2009 proposto da:
CROCI

MARIA,.

CRCMRA32D41A831L,

vedova

Olmo

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO
ASMONE;
– ricorrente –

2015
405

contro

FERRETTI ANCO MARZIO, nato a Corniglio il 17.5.1940,
in qualità di erede della moglie Maria Vittoria Olmo,
FERRETTI ELISA, nata a Parma il 25.4.1982 e FERRETTI

Data pubblicazione: 30/04/2015

MARZIO, nato a Parma il 20.5.1977, entrambi quali
eredi della loro madre Maria Vittoria Olmo,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 180,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI
BRASCHI, che li rappresenta e difende unìtamente

– controrícorrenti nOnChè contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d Appello di Bologna, Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;

intimati

avverso la sentenza n. 1790/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 30/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, difensore
•dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto del ricorso.

all’avvocato ALBERTO RONDANI;

i •.

Svolgimento del processo
Con sentenza

22.12.1999 il Tribunale di Parma, nel

giudizio promosso da Olmo Maria Vittoria nei confronti

tiva dell’attrice quando alla domanda di nullità del matrimonio contratto da Olmo Giorgio con Croci Maria; dichiarava la nullità del testamento olografo del defunto
Giorgio Olmo( padre dell’attrice) per incapacità del testatore e dichiarava, invece, inammissibile la domanda di
indegnità nei confronti della Croci,compensando le spese
per 1/3,ponendole per i residui 2/3 a carico della Croci.
Avverso la sentenza proponeva appello Olmo Maria Vittoria, lamentando il rigetto della domanda di indegnità
a succedere della Croci e di quella di nullità del matrimonio contratto da quest’ultima con Olmo Giorgio.
Croci Maria, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’appello
ed, in via incidentale, il rigetto della domanda di nullità delle disposizioni testamentarie di Olmo Giorgio.
Il processo veniva sospeso dalla Corte di Appello di Bologna, ex art. 295 c.p.c., con ordinanza del 24.4.2004, in
attesa della decisione della Corte di Cassazione in relazione al ricorso proposto da Croci Maria avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna

10.11.2000,

confermativa della sentenza penale del Tribunale di Parma 9.2.1998 / emessa a carico della Croci per il reato di
,

1

di Croci Maria, rilevava il difetto di legittimazione at-

circonvenzione di persona incapace ai danni dell’Olmo.
Con ricorso in riassunzione 10.5.2005, Anco Marzio
Ferretti, nella qualità di amministratore di sostegno di

tà, con sentenza 17.11.2004, aveva dichiarato inammissibile detto ricorso per cassazione della Croci, chiedeva
che fosse fissata udienza per la prosecuzione del giudizio di appello sospeso, con concessione di termine per
la notifica alla parte convenuta.
La Corte di Appello di Bologna, in sede di riassunzione,
con sentenza depositata il 30.10.2008, dichiarava preliminarmente la contumacia di Croci Maria, per non essersi costituita nuovamente nel giudizio riassunto e ribadire le proprie conclusioni ed affermava che l’appello
incidentale dalla stessa proposto doveva, conseguentemente, ritenersi rinunciato, non essendo sufficiente per
la costituzione in giudizio la presenza del precedente
legale della Croci all’udienza di discussione; in parziale accoglimento dell’appello proposto da Olmi Maria Vittoria, escludeva come indegna Croci Maria dalla successione di Olmi Giorgio, condannandola al pagamento delle
spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Maria
Croci in base a due motivi.
Resistono con controricorso e successiva memoria Anco

2

Maria Vittoria Olmo, dato atto che la Corte di legittimi-

Marzio Ferretti, nella qualità di erede della moglie Maria
Vittoria Olmo, Elisa Ferretti e Marzio Ferretti s quali eredi della madre Maria Vittoria Olmo.

La ricorrente deduce:
1)violazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,
per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto, in grado di appello,a seguito
dell’intervenuta riassunzione del giudizio,la causa avrebbe dovuto essere trattenuta in decisione in una udienza espressamente destinata all’assegnazione a sentenza previa fissazione di apposita udienza di precisazione delle conclusioni “onde consentire all’appellata di
modificare le proprie precedenti conclusioni alla luce dei
nuovi fatti intervenuti”,avuto riguardo alla sentenza penale della S.C. 17.11.2004 con cui era stato dichiarato
inammissibile il ricorso dell’imputata Croci;
2)erroneamente la Corte d’Appello aveva dichiarato la
contumacia dell’appellata dopo la riassunzione del giudizio, ritenuto che la stessa fosse tenuta a costituirsi nuovamente, non considerando che la riassunzione dà luogo
esclusivamente alla prosecuzione del medesimo processo
sospeso.
Per l’ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, viene
sollevata questione di legittimità costituzionale del

3

Motivi della decisione

combinato disposto degli artt. 295-297 e 298 c.p.c. per
contrasto con gi artt. 24,2° co. e 111, 2° co. Cost., nella parte in cui non è prescritta, dopo la riassunzione del

zione delle conclusioni,con riferimento ad una causa sottoposta al rito vigente fino al 31.12.92 come quella in
esame e sospesa dopo essere stata trattenuta in decisione.
– Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze suddette non sono corredate dai quesiti di diritti ex art. 366
bis c.p.c., applicabile nella specie “ratione temporis”.
Ai sensi di detta norma, introdotta dall’art. 6 del d.lgs.
n. 40 del 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità, da
un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art.
360 primo comma n. 1),2),3) e 4) e, qualora il vizio sia
denunciato anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il
motivo deve contenere in modo specifico la questione di
diritto che la Corte di legittimità è chiamata a risolvere. Al riguardo questa Corte ha precisato che l’onere di
indicare chiaramente il fatto controverso deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando al termine di esso,
una indicazione sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire

al

Giudice

di

valutare

4

immediatamente

giudizio, la fissazione di una nuova udienza di precisa-

l’ammissibilità del ricorso ed il nesso eziologico tra la
lacuna motivazionale denunciata ed il fatto ritenuto determinante ai fini della decisione.

sito di specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n 4
c.p.c.(Cass. n. 5858/2013).
La inammissibilità del ricorso preclude l’esame della
questione di legittimità costituzionale, dovendosi escludere la portata strumentale della stessa rispetto alla decisione del ricorso Cass. n. 3784/2003).
La ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al
pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese
processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E 6.000,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 27.2.2015

Né tale indicazione sintetica si identifica con il requi-

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